Cassazione Penale, Sentenza n. 28727/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Di Franco perché non aveva provveduto alla demolizione delle opere abusive cui era subordinato il beneficio. Si censura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), la violazione degli artt. 165 e 168 c.p. e, in particolare, la valutazione prognostica della Corte d'appello secondo cui la ricorrente non avrebbe potuto provvedere spontaneamente alla demolizione nel breve periodo residuo (dal 10 gennaio 2024 al termine individuato al 15 gennaio 2024). Si lamenta altresì il mancato apprezzamento dell'istanza di autodemolizione presentata il 9 gennaio 2024 e il rigetto dell'istanza di rinvio formulata in udienza per eseguire autonomamente le demolizioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto legittima la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena perché la condannata non aveva adempiuto all'obbligo di demolizione entro il termine previsto dalla legge. Pur osservando che la Corte d'appello aveva motivato la revoca facendo riferimento al termine quinquennale di cui all'art. 163 c.p., la Cassazione ha precisato che, quando il giudice ometta di fissare un termine per la demolizione, si applica il termine di novanta giorni previsto dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non il criterio suppletivo dell'art. 163 c.p. Poiché il termine di 90 giorni era ampiamente decorso al momento della decisione, la revoca era legittima. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Sentenza Sezioni Unite n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)
in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art.163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza
Le Sezioni Unite affermano il principio generale che il termine per adempiere un obbligo subordinato alla sospensione condizionale è elemento essenziale e va fissato dal giudice; in mancanza, il termine può essere individuato d'ufficio dal giudice dell'appello o dell'esecuzione e, ove non fissato, si applicano i termini di art.163 c.p. per gli obblighi risarcitori. Tuttavia, tale principio non esclude l'applicazione di termini speciali previsti da altre norme per specifiche tipologie di obblighi (es. demolizione edilizia).
Art. 163 cod. pen.
termini di cinque o due anni previsti dall'art.163 cod. pen.
Norma di carattere suppletivo per la fissazione del termine quando il giudice ometta di farlo; applicabile, secondo le Sezioni Unite, agli obblighi risarcitori ma non quando una disciplina speciale stabilisce un termine diverso (come per le demolizioni edilizie).
Art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
termine di novanta giorni per l'esecuzione della demolizione e acquisizione gratuita del bene e dell'area di sedime al patrimonio comunale in caso di inottemperanza
Per i reati edilizi, se il giudice non fissa un termine per la demolizione ordinata in sentenza, si applica il termine generale di 90 giorni stabilito dall'art. 31 DPR 380/2001; tale termine prevale rispetto al criterio suppletivo dell'art. 163 c.p. e giustifica la revoca della sospensione condizionale se decorso senza adempimento.
Artt. 165 e 168 cod. pen.
Norme richiamate nella censura di violazione da parte della ricorrente (riguardano il procedimento esecutivo); la Corte non ha ritenuto fondate le censure poste in relazione a tali norme perché l'inadempimento è risultato consumato rispetto al termine legale di 90 giorni.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata all'esecuzione di una demolizione per reati edilizi e il giudice omette di fissare un termine, si applica il termine speciale di 90 giorni previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, non il termine suppletivo di art. 163 c.p.
- La revoca della sospensione condizionale è legittima se l'obbligo (es. demolizione) non è stato eseguito entro il termine previsto dalla normativa speciale; il giudice dell'esecuzione può accertare l'inadempimento e disporre la revoca.
- Se sono presentate istanze di autodemolizione o richieste di rinvio per eseguire autonomamente le opere, il giudice dell'esecuzione dovrebbe valutare concretamente la fattibilità e il tempo necessario; una istanza tardiva, comunque, non impedisce la revoca se il termine legge è già decorso.
- Per obblighi risarcitori la sentenza delle Sezioni Unite (Liguori) stabilisce che il termine è elemento essenziale e va fissato dal giudice; in mancanza si può ricorrere al criterio di art. 163 c.p., salvo che una disciplina speciale preveda diversamente.
- In situazioni analoghe è consigliabile che l'interessato chieda tempestivamente la fissazione del termine in sede di impugnazione o, se già in fase esecutiva, chieda il rinvio/termine per adempiere e documenti la concreta possibilità di esecuzione autonoma per evitare la revoca del beneficio.
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