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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06236/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo contestando: per Chianello e Bilello - mancanza, contraddittorieta e manifesta illogicita' della motivazione in ordine alla responsabilita' per truffa (presunte deduzioni basate su presunzioni), estinzione per prescrizione, errata applicazione dellaggravante di cui all'art. 61 n.11 cod. pen. e mancata applicazione della causa di non punibilita' ex art. 131-bis cod. pen.; per Gasparro - tardivita' della querela (art. 124 cod. pen. e D.lgs. 36/2018), contraddittorieta' della motivazione sulla sua responsabilita' per falsificazione/alterazione delle polizze, omessa assunzione di prove decisive e violazioni formali in ordine alla liquidazione delle spese processuali della parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Carlo Chianello e Giacomo Bilello, per generichezza e inesattezza delle censure (improprieta' ad assumere in questa sede doglianze di merito e violazione dei limiti di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p.). Ha altresi' dichiarato inammissibile il ricorso di Michele Gasparro, ritenendo infondata la censura sulla tardivita' della querela alla luce dell'interpretazione transitoria del D.lgs. 36/2018 e generiche/le ripropositive le altre doglianze; ha inoltre respinto la censura sulla liquidazione delle spese della parte civile perché risultavano depositate conclusioni e nota spese nel fascicolo. Conseguentemente i ricorsi non hanno prodotto alcuna modifica della sentenza di merito; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali di questo grado, ciascuno al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Disciplina la celebrazione con contraddittorio scritto del procedimento; utilizzata per il rito di svolgimento del giudizio in Cassazione.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di censura della motivazione; la Corte ricorda che non e' consentito sfruttare tale motivo per evitare i limiti di ammissibilita' previsti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Fissa i limiti di ammissibilita' delle censure in Cassazione; usato per dichiarare inammissibili motivi generici o tentativi di riesporre valutazioni di merito gia compiute.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Aggravante per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera; la Corte afferma che l'aggravante, pur riferendosi al rapporto tra colpevole e offeso, puo' estendersi ai concorrenti se la circostanza e' nota o ignorata per colpa.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto: la Corte segnala che va fatto un giudizio complessivo (modalita', colpevolezza, entita' del danno) e la particolare tenuita' e' esclusa qui per il danno economico non marginale causato alla compagnia.

  • art. 124 cod. pen. e art. 12 D.lgs. 10 aprile 2018 n. 36

    Riguardano la proceduralita' a querela introdotta dal D.lgs. 36/2018 e la disciplina transitoria; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'interpretazione prevalente secondo cui la valutazione della procedibilita' si ancorava al momento di entrata in vigore della novella, potendo così ritenersi valida la precedente manifestazione di volonta' punitiva.

  • art. 523, comma 2; art. 541, comma 1 cod. proc. pen.; art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme relative alla liquidazione delle spese processuali: la Corte osserva che la parte civile aveva depositato conclusioni scritte e nota spese nel fascicolo, rendendo legittima la liquidazione in favore della parte civile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese del grado e la comminazione di ammende; utilizzato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di questo grado e alla sanzione pecuniaria.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di genericita' delle doglianze che ripropongono motivi gia trattati e respinti; rafforza l'inammissibilita' del ricorso per mancanza di specificita'.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e ancorati a profili di diritto; censure genericamente volte a rimettere in discussione le valutazioni di merito sono inammissibili.
  • La denuncia di vizio motivazionale deve indicare con precisione su quale profilo (mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita') si fonda la critica; la proposta cumulativa senza distinzione e' sanzionata con l'inammissibilita'.
  • L'aggravante dell'art. 61 n.11 si valuta rispetto al rapporto tra autore del fatto e la persona offesa e puo' estendersi ai concorrenti se la circostanza e' conosciuta o ignorata per colpa.
  • La causa di non punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis) richiede valutazione complessiva: modalita' della condotta, grado di colpevolezza e entita' del danno; danni economici non marginali ostano all'applicazione.
  • Sulle questioni di procedibilita' introdotte dalla riforma (D.lgs. 36/2018) la giurisprudenza prevalente ancorerebbe la verifica al momento di entrata in vigore della norma transitoria, valutando la validita' di manifestazioni di volonta' punitiva sopravvenute.
  • La parte civile per ottenere la condanna delle spese d'appello deve aver depositato conclusioni scritte e la nota spese; la mancata comparizione in udienza non impedisce la liquidazione se le formalita' documentali sono state ottemperate.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve evitare di limitarsi a riproporre nel terzo grado le stesse argomentazioni gia sviluppate in appello; la mancata confutazione puntuale della motivazione di merito conduce a inammissibilita' o rigetto.

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