Sentenza n. 925/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione di avvio del procedimento per la revoca della licenza porto di armi Prot. -OMISSIS- emessa dal Questore di Latina in data -OMISSIS-, notificata in data 12/08/2025; - del Decreto, emesso dal Questore di Latina in data -OMISSIS- recante prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- Cat. 6-F-2025, notificato al ricorrente in pari data, avente ad oggetto la revoca della licenza di porto d’armi n. -OMISSIS- rilasciata dalla Questura di Latin in data -OMISSIS-; - del verbale di ritiro cautelare del -OMISSIS-, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 T.U.L.P.S. nei confronti del ricorrente, e privo di protocollo; - del verbale di ritiro cautelare del -OMISSIS-, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 T.U.L.P.S. nei confronti della coniuge del ricorrente, e privo di protocollo; - nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche non noti, relativi al procedimento amministrativo in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto d’armi, comunicazione di avvio del procedimento e verbali di ritiro cautelare delle armi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto d’armi, deducendo, con un’unica articolata censura, eccesso di potere per carenza e travisamento dei fatti, abnormità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. La revoca era stata motivata sulla base di un episodio isolato: una discussione con la coniuge, il successivo allontanamento notturno dall’abitazione e il rientro il pomeriggio seguente. L’Amministrazione aveva inoltre valorizzato generiche informazioni familiari relative alla patologia oncologica del ricorrente e ai presunti stress e instabilità psico-fisica derivanti dalle cure. Il ricorrente ha sostenuto che non vi erano state aggressioni o minacce, che non sussistevano conflittualità familiari, che era incensurato, privo di precedenti o carichi pendenti e che aveva detenuto regolarmente armi per 47 anni senza contestazioni. Ha inoltre dedotto di avere prodotto, nel procedimento, una certificazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL attestante l’assenza di patologie psichiatriche, la stabilità dell’umore, l’equilibrio psico-fisico e la capacità di valutare realisticamente le proprie possibilità. Secondo il ricorrente, tale documentazione era stata ignorata o comunque non adeguatamente valutata, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha annullato il decreto di revoca della licenza, disponendo un nuovo esame della fattispecie da parte dell’Amministrazione. Il Collegio ha riconosciuto che il porto d’armi non costituisce un diritto e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del titolare e l’assenza di pericolo di abuso. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di un’istruttoria accurata e della ponderazione di tutti gli elementi acquisiti nel procedimento. Nel caso concreto, la revoca era stata fondata esclusivamente su un mero alterco familiare, non degenerato in aggressioni o minacce, sull’allontanamento temporaneo del ricorrente e su generiche informazioni circa gli effetti delle cure oncologiche. L’Amministrazione non aveva adeguatamente valutato la certificazione psicologica dell’ASL, ritualmente prodotta dal ricorrente, limitandosi ad affermare in modo laconico che la documentazione sanitaria non consentiva un esito positivo del procedimento. Il TAR ha quindi ravvisato violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
La disciplina delle autorizzazioni di polizia consente la valutazione dell’affidabilità del richiedente o titolare, ma la decisione deve essere sorretta da elementi concreti e da un’istruttoria adeguata.
art. 43 T.U.L.P.S.
La revoca o il diniego del porto d’armi richiedono una valutazione effettiva del pericolo di abuso delle armi e dell’affidabilità dell’interessato, non desumibile automaticamente da un episodio isolato o da informazioni generiche.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità impongono all’Amministrazione di svolgere un’istruttoria accurata e di considerare tutti gli elementi rilevanti acquisiti nel procedimento.
art. 1 l. 241/1990
L’azione amministrativa deve rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; nel caso esaminato ciò imponeva una valutazione completa delle memorie e della documentazione sanitaria prodotta.
art. 73 c.p.a.
La norma è richiamata in relazione al deposito della memoria difensiva del ricorrente in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- La revoca di una licenza di porto d’armi, pur rientrando nell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e non incidendo su un diritto soggettivo all’uso delle armi, deve fondarsi su un’istruttoria concreta, completa e attuale circa il pericolo di abuso e l’affidabilità del titolare.
- Un episodio isolato di conflitto familiare, non accompagnato da aggressioni o minacce, non giustifica automaticamente la revoca del porto d’armi se non è corroborato da ulteriori elementi concreti idonei a dimostrare un effettivo pericolo di abuso.
- Le informazioni generiche acquisite in ambito familiare circa una patologia o gli effetti stressogeni delle relative terapie non possono sostituire un accertamento specifico delle condizioni psichiche e dell’affidabilità dell’interessato.
- Quando il destinatario del procedimento produce una certificazione specialistica che esclude patologie psichiatriche e attesta l’equilibrio psico-fisico, l’Amministrazione deve valutarla espressamente e motivare in modo puntuale le ragioni per cui ritenga di non attribuirle rilievo.
- La motivazione meramente laconica secondo cui le memorie e la documentazione sanitaria non consentono un esito favorevole non soddisfa l’obbligo di motivazione quando tali elementi sono decisivi per la valutazione del pericolo di abuso delle armi.
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