Cassazione Penale, Ordinanza n. 36570/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all'imputato la pena concordata per rapina aggravata e per reati in materia di armi, unificati dalla continuazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe motivato né sui presupposti dell'accordo sulla pena né sulle ragioni del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La censura era formulata in termini generici e aspecifici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento era proposta per motivi non consentiti. In particolare, il ricorso non rientrava nelle tassative ipotesi di impugnabilità previste dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p. e dalla disciplina richiamata in tema di sentenze di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti.
art. 129 c.p.p.
La mancata verifica di cause di proscioglimento non può essere dedotta come motivo autonomo di ricorso contro una sentenza di patteggiamento, salvo i limiti di ammissibilità del ricorso.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'impugnabilità della sentenza di patteggiamento è limitata alle ipotesi tassativamente previste di violazione di legge.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile per cassazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge; deduzioni estranee a tale perimetro determinano l'inammissibilità del ricorso.
- In tema di patteggiamento, non è deducibile come autonomo motivo di ricorso la mancata motivazione sulla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se il ricorso non rientra tra quelli consentiti dalla disciplina speciale.
- La censura di difetto di motivazione, quando sia generica e aspecifica, non integra un motivo di ricorso ammissibile avverso la sentenza di patteggiamento.
- Quando il ricorso è inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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