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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18558/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sciuto: impugna la mancata concessione delle attenuanti comuni (art. 114 cod. pen. - contributo di minima importanza - e art. 62, n. 4 cod. pen. - lieve entità del danno patrimoniale), lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e chiedendo che le attenuanti prevalgano sull'aggravante contestata; sostiene che il suo ruolo era meramente logistico/di perlustratore e che il profitto personale era esiguo. Musumeci: censura la modalità e la valutazione della prova identificativa (comparazione fotografica eseguita dal maresciallo Marchetti dai fotogrammi di videosorveglianza e la mancata descrizione somatica), contesta l'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato Polizzi e deduce violazione del principio della legge più favorevole (art. 2, comma 4, cod. pen.) sostenendo che la riforma peggiorativa del 2017 avrebbe dovuto essere esclusa nella determinazione del quantum della pena.

La decisione

Entrambi i ricorsi dichiarati inammissibili. Per Sciuto la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e, in larga misura, mera reiterazione delle questioni già decise in appello; la dedotta attenuante di cui all'art. 62, n.4 non era invece devoluta all'appello e pertanto non deducibile in Cassazione. Per Musumeci la Corte ha ritenuto che si trattasse di una rivalutazione del compendio probatorio legittimamente operata dal giudice di merito (valutazione delle dichiarazioni del coimputato Polizzi, della corrispondenza fotografica e di altri elementi convergenti) e che non esistesse violazione del principio della lex mitior, posto che la norma concretamente applicata (art. 628, comma 1, cod. pen.) aveva la stessa cornice edittale al tempo del fatto e al tempo della sentenza. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: censura sulla motivazione solo se mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; il ricorso che ripropone mera rivalutazione del merito è inammissibile.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per contributo di minima importanza: la Corte ha ritenuto che il contributo logistico e di supporto fornito dallo Sciuto fosse causalmente determinante e non di minima importanza, alla luce della giurisprudenza che esclude l'attenuante per chi accompagna, attende e garantisce la fuga.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante per lieve entità del danno patrimoniale: dedotta dal ricorrente ma non stata devoluta in appello (motivo nuovo) e quindi inammissibile in Cassazione; la Corte non si è soffermata sul merito per motivi di devoluzione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche: il Tribunale aveva già riconosciuto attenuanti generiche in doppia conforme; la Corte ha ritenuto che la comparazione e la dosimetria rientrino nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 67 cod. pen.

    Regime di prevalenza delle circostanze: dedotta la prevalenza delle attenuanti, ma la valutazione di prevalenza rientra nella ponderazione discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Norma sulla formazione della prova testimoniale: richiamata nella censura della difesa circa la valutazione delle dichiarazioni del coimputato; la Corte ha ritenuto attendibili tali dichiarazioni in relazione al quadro probatorio complessivo.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola sulla escussione del coimputato e valutazione delle sue dichiarazioni: la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di Polizzi valutandone attendibilità intrinseca ed estrinseca anche in ragione di una sentenza definitiva a suo carico.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Disciplina del riconoscimento: la Corte ha ritenuto che la disposizione relativa alla descrizione somatica si riferisca al testimone diretto e non si applica rigidamente alla comparazione fotografica svolta dagli investigatori; la valutazione comunque è rimessa al giudice di merito.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio della legge penale più favorevole (lex mitior): dedotto da Musumeci per il mutamento normativo del 2017; la Corte ha escluso la questione perché la norma applicata al caso (art. 628, comma 1) manteneva la stessa cornice edittale al momento del fatto e al momento della sentenza.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina: la Corte ha precisato che per la fattispecie base la forbice edittale (3-10 anni) era identica al momento dei fatti e della sentenza, rendendo irrilevante la riforma che non aveva inciso sulla fattispecie concreta qui applicata.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Regola di inammissibilità per motivi aspecifici: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata e non limitarsi a deduzioni generiche o alternative ricostruzioni del fatto.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di determinazione e individualizzazione della pena: la Corte ha ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio è discrezionale del giudice di merito se motivata e non arbitraria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per riconsiderare la persuasività delle prove: sono inammissibili i motivi che si risolvono nella semplice reiterazione di censure già decise in appello o che chiedono una diversa valutazione degli elementi di prova senza indicare specifici vizi di diritto.
  • L'attenuante del contributo di minima importanza (art.114) non si applica quando il contributo logistico/organizzativo è risultato causalmente determinante per la consumazione del reato (accompagnare esecutori, fornire mezzo, attendere e garantire la fuga).
  • Le questioni nuove non sollevate in appello (non devolute) sono inammissibili in Cassazione: chi non impugna specificamente in appello perde la possibilità di sollevare quella questione in sede di legittimità.
  • La valutazione delle testimonianze e delle identificazioni fotografiche/speditive è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria o se è stato travisato un atto probatorio fondamentale.
  • Il principio della legge più favorevole (lex mitior) opera solo se la norma applicata al caso concreto è effettivamente più favorevole rispetto a quella vigente al tempo del fatto; l'esistenza della stessa cornice edittale esclude la rilevanza della riforma invocata.
  • La comparazione e la prevalenza tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili dalla Cassazione solo in presenza di vizi gravi della motivazione.

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