Cassazione Civile, Sentenza n. 19527/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva dichiarato simulata la vendita del 19 gennaio 1989 (formalizzata con atto pubblico il 30 dicembre 2005) tra Zoccolella Anna e Falvo Gaetano, ritenendola in realtà una donazione. Contestava l'operato del Tribunale e della Corte d'appello sotto più profili: rilevazione d'ufficio della nullità formale della scrittura privata per presunta violazione dell'art. 40 legge 47/1985; ultra-petizione per l'estensione dell'accertamento di simulazione anche alla scrittura privata e alle ricevute di pagamento; errata valutazione degli indici presuntivi adottati (presenza di testimoni, mancato trasferimento del possesso, condizioni economiche non floride dell'acquirente, dilazione di pagamento), omissione nella valutazione di documenti a favore del ricorrente (cambiali, documentazione sulla solvibilità e sulla salute della venditrice, testamento), e contestazione della condanna alle spese anche a favore dell'interveniente Caccavale. In sostanza il ricorrente chiedeva la riforma della valutazione presuntiva e della decisione che aveva qualificato la vendita come simulata donazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure mosse dal ricorrente: la Corte d'appello aveva adeguatamente esaminato le questioni sollevate e motivato la prevalenza della prova presuntiva della simulazione sulla mera eccezione di nullità formale; la valutazione degli indici presuntivi (due testimoni, mancato trasferimento possesso, permanenza della venditrice nell'immobile, condizioni economiche dell'acquirente, modalità di pagamento) è risultata logica, coerente e basata su presunzioni gravi, precise e concordanti; le doglianze che miravano a una rivalutazione dei fatti documentali sono state considerate inammissibili in cassazione; la condanna alle spese anche in favore dell'interveniente adesivo è stata confermata come legittima. Conseguentemente la sentenza di appello è stata confermata integralmente, il ricorso respinto e le spese liquidate a carico del ricorrente; è disposta, se dovuta, l'integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 40 legge n. 47/1985
Richiamata come causa di possibile nullità formale della scrittura privata (mancata indicazione del titolo concessorio); la Corte ha ritenuto la questione ininfluente ai fini della decisione poiché la sentenza si è basata prevalentemente sull'accertamento della simulazione.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché il petitum è rimasto immutato essendo gli atti (privato e pubblico) riferibili a un'unica vicenda negoziale.
art. 113 cod. proc. civ.
Invocato dal ricorrente per omissione di esame di documenti; la Corte ha ricordato i limiti della cassazione rispetto alla rivalutazione dei fatti e ha dichiarato inammissibili le doglianze che chiedevano una nuova valutazione probatoria.
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3, 4, 5)
Norme che individuano i motivi di cassazione (violazione di legge, nullità processuali, omesso esame); la Corte ha esaminato i rilievi del ricorrente e li ha ritenuti, a seconda dei casi, infondati o inammissibili.
art. 366 cod. proc. civ. (comma 1, n.6)
Richiamato in ordine al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte ha precisato che il requisito non va interpretato in modo formalistico quando il ricorso indica puntualmente i documenti e i passaggi rilevanti.
art. 2729 c.c.
Principio sulle presunzioni: devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ha confermato che il giudice di merito ha correttamente fondato la sua valutazione su più indizi convergenti, rientrando nei limiti della prova presuntiva.
art. 2697 e art. 2727 c.c.
Richiamati in relazione all'onere della prova e ai mezzi di prova tecnici/documentali; la Corte ha ritenuto che l'onere di dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo gravasse sull'acquirente.
art. 48 legge notarile n. 89/1913
Censurata dal ricorrente rispetto al valore probatorio della presenza dei testimoni; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito sul rilievo indiziario connesso alla presenza di testimoni in atto che presupponevano una causa donativa.
art. 91 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite; la Corte ha confermato la corretta condanna del ricorrente alle spese anche in favore dell'interveniente adesivo, ritenendo legittima la pretesa di rimborso.
art. 105 cod. proc. civ.
Richiamato per il principio che l'interveniente adesivo ha diritto alla refusione delle spese in caso di soccombenza delle parti cui ha aderito; la Corte ha confermato tale diritto per Caccavale.
art. 13, comma 1‑quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione all'eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte del ricorrente in caso di condanna alle spese processuali.
art. 116 cod. proc. civ.
Richiamato nelle censure sulla valutazione della prova presuntiva; la Corte ha ritenuto che non sussistesse vizio nella valutazione comparativa delle fonti probatorie da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- Quando un atto di vendita è formalizzato successivamente mediante atto pubblico, il giudice può valutare unitariamente la vicenda negoziale (scrittura privata + atto pubblico) per accertare eventuale simulazione.
- Gli indici tipici di simulazione includono: presenza di testimoni (sospetta quando tipica della donazione), mancato trasferimento del possesso, permanenza della venditrice nell'immobile, condizioni economiche insufficienti dell'acquirente, dilazioni di pagamento inverosimili e prove documentali carenti sul pagamento effettivo.
- La prova presuntiva è valida se fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte di merito deve analizzare e scartare elementi irrilevanti e poi valutare la convergenza degli indizi.
- L'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo grava sull'acquirente che invoca la genuinità della vendita; cambiali o titoli di debito non provano necessariamente la disponibilità liquida o l'effettivo pagamento.
- La rilevazione d'ufficio di una nullità formale può essere incidente ma può risultare irrilevante se il giudice fonda la decisione sull'accertamento di simulazione; la nullità formale non esclude automaticamente la valutazione della causa effettiva del trasferimento.
- In cassazione è limitata la possibilità di rivalutare le prove di fatto: le doglianze che chiedono una nuova valutazione probatoria sono spesso inammissibili; la Suprema Corte verifica la corretta applicazione del diritto e la congruità della motivazione, non la ritrattazione dei fatti.
- Un interveniente adesivo al processo ha diritto alla refusione delle spese se le parti cui ha aderito risultano soccombenti, anche se l'interveniente non aveva rapporti diretti con il ricorrente.
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