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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I780 n. 28243 del 20/05/2020

MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO

AGCMI780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione inflitta a Ilsa Pacifici Remo S.p.A. nell’ambito del procedimento I780, relativo a una complessa e continuata intesa orizzontale tra sei imprese per il coordinamento delle vendite di calcestruzzo nell’area geografica Venezia Mare. L’infrazione di Ilsa era stata accertata dal 17 giugno 2010 al 13 giugno 2013 e aveva comportato una sanzione di 450.072 euro. In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1943/2020, l’AGCM ha applicato una riduzione del 25%, fissando la sanzione finale in 337.554 euro.

Rideterminazione della sanzione a Ilsa Pacifici Remo S.p.A. per un’intesa orizzontale nel mercato del calcestruzzo nell’area Venezia Mare: riduzione del 25% a seguito della sentenza del Consiglio di Stato.

Rideterminazione della sanzione nel procedimento I780 – Mercato del calcestruzzo in Veneto

Il provvedimento n. 28243 riguarda la sola rideterminazione della sanzione inflitta a Ilsa Pacifici Remo S.p.A. nell’ambito del procedimento I780. L’accertamento dell’infrazione e la relativa qualificazione come intesa orizzontale erano già contenuti nel provvedimento AGCM n. 25801 del 22 dicembre 2015; il nuovo atto è stato adottato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1943/2020.

Parti e procedimento originario

Il procedimento I780 aveva coinvolto General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Mosole S.p.A., Ilsa Pacifici Remo S.p.A., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Intermodale S.r.l. L’AGCM aveva accertato che tali società avevano posto in essere una complessa e continuata intesa orizzontale, consistente nel coordinamento dei rispettivi comportamenti commerciali nella vendita di calcestruzzo.

Mercato rilevante e condotta accertata

Il mercato rilevante era stato individuato nell’area geografica Venezia Mare e riguardava la vendita di calcestruzzo. La condotta era stata qualificata come intesa orizzontale tra imprese concorrenti, avente a oggetto il coordinamento del comportamento commerciale.

Per Ilsa Pacifici Remo S.p.A. la durata dell’infrazione era stata fissata dal 17 giugno 2010 al 13 giugno 2013. Il provvedimento di rideterminazione non riapre l’accertamento della condotta, né modifica le parti coinvolte, il mercato o il periodo dell’infrazione.

Sanzione originaria e giudizio amministrativo

In ragione della gravità e della durata dell’infrazione, con il provvedimento n. 25801/2015 l’AGCM aveva irrogato a Ilsa Pacifici Remo S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 450.072 euro.

La società aveva impugnato il provvedimento. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 19 marzo 2020, n. 1943, in riforma della sentenza del TAR del Lazio n. 12418/2017, ha accolto parzialmente l’appello e ha annullato il provvedimento originario limitatamente alla quantificazione della sanzione.

La pronuncia ha stabilito che l’Autorità dovesse rideterminare la sanzione applicando una riduzione del 25% rispetto a quella concretamente irrogata. Secondo l’AGCM, il criterio fissato dal giudice amministrativo era puntuale, oggettivo e di applicazione automatica, senza lasciare margini discrezionali nell’esecuzione del vincolo conformativo.

Rideterminazione dell’importo

L’AGCM ha applicato la riduzione prescritta dal Consiglio di Stato all’importo originario:

  • sanzione originaria: 450.072 euro;
  • riduzione applicata: 25%;
  • sanzione finale: 337.554 euro.

Il provvedimento dispone pertanto che la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Ilsa Pacifici Remo S.p.A. sia rideterminata in 337.554 euro.

Esito e rimedi

L’atto ha natura esecutiva della sentenza del Consiglio di Stato e incide esclusivamente sull’entità della sanzione, lasciando fermo l’accertamento della partecipazione di Ilsa all’intesa e la relativa durata. Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Punti principali

Infrazione originaria

Il provvedimento n. 25801 del 22 dicembre 2015 aveva accertato una complessa e continuata intesa orizzontale tra General Beton Triveneta S.p.A., SuperBeton S.p.A., Mosole S.p.A., Ilsa Pacifici Remo S.p.A., Jesolo Calcestruzzi S.r.l. e Intermodale S.r.l., avente a oggetto il coordinamento dei comportamenti commerciali nella vendita di calcestruzzo nell’area Venezia Mare.

Durata riferita a Ilsa

Per Ilsa Pacifici Remo S.p.A. la durata dell’infrazione era stata accertata dal 17 giugno 2010 al 13 giugno 2013.

Intervento del Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1943 del 19 marzo 2020 ha annullato il provvedimento originario limitatamente alla quantificazione della sanzione, imponendo all’AGCM una riduzione del 25% rispetto all’importo concretamente irrogato.

Nuova sanzione

L’importo originario di 450.072 euro è stato ridotto del 25%, con determinazione della sanzione finale a carico di Ilsa Pacifici Remo S.p.A. in 337.554 euro.

Come è indicizzato

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