Provvedimento AGCM I814 n. 28240 del 06/05/2020
DIRITTI INTERNAZIONALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento n. 28240 dà esecuzione alle sentenze del TAR Lazio del 16 marzo 2020, che avevano parzialmente annullato la sanzione inflitta a B4 Capital SA, B4 Italia S.r.l. e BE4 Sarl nell’ambito del procedimento I814 – Diritti Internazionali. L’infrazione, già accertata con il provvedimento n. 27656 del 24 aprile 2019, consisteva in un’intesa restrittiva dell’articolo 101 TFUE volta a coordinare la partecipazione alle gare indette dalla Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti TV delle competizioni calcistiche nei territori diversi dall’Italia. L’AGCM elimina l’entry fee del 15%, applicando una riduzione pari al 15% della sanzione originaria, e ridetermina l’importo complessivo in 2.665.933,42 euro, a carico delle tre società in solido.
Rideterminazione della sanzione per l’intesa sul coordinamento delle gare per i diritti TV internazionali della Serie A: B4 Capital, B4 Italia e BE4, in solido, da 3.136.392,26 a 2.665.933,42 euro in ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio.
Rideterminazione della sanzione nel procedimento I814 – Diritti Internazionali
Il provvedimento n. 28240 riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione inflitta a B4 Capital SA in liquidazione, B4 Italia S.r.l. in liquidazione e BE4 Sarl in liquidazione, dopo l’intervento del giudice amministrativo sull’originario provvedimento conclusivo del procedimento I814 – Diritti Internazionali.
Infrazione accertata nel provvedimento originario
Con il provvedimento n. 27656 del 24 aprile 2019, l’AGCM aveva accertato un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 TFUE. La condotta riguardava il coordinamento della partecipazione alle gare indette dalla Lega Professionisti Serie A per l’assegnazione dei diritti televisivi relativi alla visione delle competizioni calcistiche nei territori diversi dall’Italia.
L’accertamento aveva coinvolto Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA in liquidazione, B4 Italia S.r.l. in liquidazione e BE4 Sarl. Per B4 Capital, B4 Italia e BE4 era stata originariamente disposta, in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.136.392,26 euro.
Sentenze del TAR Lazio e limiti alla sanzione
B4 Capital e B4 Italia hanno impugnato il provvedimento sanzionatorio. Con le sentenze n. 3260 e n. 3261 del 16 marzo 2020, il TAR Lazio ha accolto parzialmente i ricorsi e ha annullato il provvedimento del 2019 nella parte relativa alla sanzione, rinviando gli atti all’AGCM per la rideterminazione dell’importo in conformità ai parametri indicati nelle pronunce.
In particolare, il giudice amministrativo ha censurato l’applicazione dell’importo supplementare, o entry fee, del 15% previsto dal punto 17 delle Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Secondo il TAR, tale componente può essere applicata per rafforzare l’effetto deterrente soltanto quando l’Autorità fornisca una motivazione specifica sulla necessità di tale incremento in relazione alle singole imprese e al loro effettivo comportamento.
Nel caso esaminato, il TAR ha rilevato l’assenza di una motivazione idonea a spiegare la necessità di un deterrente rafforzato nei confronti delle ricorrenti, anche in considerazione delle loro ridotte dimensioni economiche rispetto a IMG e MP Silva. Ha quindi disposto la sottrazione dell’entry fee del 15%.
Rideterminazione dell’importo
L’AGCM ha osservato che la mera eliminazione contabile dell’entry fee non avrebbe prodotto una riduzione effettiva della sanzione finale, poiché l’importo residuo sarebbe comunque risultato superiore al limite edittale del 10% del fatturato globale previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990.
Per dare concreta efficacia alle sentenze del TAR, l’Autorità ha pertanto applicato una riduzione del 15% alla sanzione originariamente irrogata. L’importo è stato così rideterminato come segue:
- sanzione originaria: 3.136.392,26 euro;
- riduzione applicata: 15%;
- sanzione finale: 2.665.933,42 euro.
Responsabilità solidale di B4 Capital, B4 Italia e BE4
L’AGCM ha confermato la responsabilità solidale delle tre società. Richiamando le valutazioni contenute nel provvedimento del 24 aprile 2019 e il punto 32 delle Linee guida sanzioni, l’Autorità ha rilevato che B4 Capital, B4 Italia e BE4 appartenevano alla medesima entità economica. Di conseguenza, tutte e tre sono obbligate in solido al pagamento della sanzione rideterminata.
La rideterminazione è stata estesa anche a BE4 Sarl, pur non essendo ricorrente nelle sentenze richiamate, in ragione della sua appartenenza alla medesima entità economica e della precedente imputazione solidale della sanzione.
Esito del provvedimento
L’AGCM ha deliberato che la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in solido a B4 Capital SA in liquidazione, B4 Italia S.r.l. in liquidazione e BE4 Sarl in liquidazione, per la violazione dell’articolo 101 TFUE già accertata nel procedimento I814, è pari a 2.665.933,42 euro.
L’Autorità ha precisato che la rideterminazione non costituisce acquiescenza alle sentenze del TAR Lazio e non pregiudica l’eventuale appello che l’AGCM si riserva di proporre.
Pagamento e mezzi di tutela
Per le società con sede legale in Italia, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione tramite modello F24 con elementi identificativi, secondo le modalità telematiche indicate nel provvedimento. Le società con sede legale all’estero devono effettuare il versamento entro lo stesso termine mediante bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato e comunicare immediatamente all’Autorità la prova del pagamento.
Il provvedimento può essere impugnato davanti al TAR Lazio ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo entro sessanta giorni dalla notificazione, salvi i maggiori termini previsti dall’articolo 41, comma 5, del medesimo codice. È inoltre ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
Punti principali
Infrazione già accertata
Con il provvedimento n. 27656 del 24 aprile 2019 l’AGCM aveva accertato una violazione dell’articolo 101 TFUE da parte di Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA in liquidazione, B4 Italia S.r.l. in liquidazione e BE4 Sarl, consistente nel coordinamento della partecipazione alle gare per i diritti TV internazionali delle competizioni di calcio della Serie A.
Intervento del TAR Lazio
Le sentenze n. 3260 e n. 3261 del 16 marzo 2020 hanno accolto parzialmente i ricorsi di B4 Capital e B4 Italia, annullando il provvedimento del 2019 nella parte relativa alla sanzione e fissando i parametri per la sua rideterminazione.
Eliminazione dell’entry fee
Il TAR ha ritenuto non adeguatamente motivata l’applicazione dell’importo supplementare del 15% previsto dal punto 17 delle Linee guida sanzioni, osservando che mancava una giustificazione della necessità di un effetto deterrente rafforzato, anche considerate le ridotte dimensioni economiche delle ricorrenti rispetto a IMG e MP Silva.
Nuovo importo e responsabilità solidale
Poiché la sola sottrazione dell’entry fee avrebbe lasciato la sanzione oltre il limite edittale del 10% del fatturato globale previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha applicato una riduzione del 15% sulla sanzione originaria. L’importo è stato rideterminato in 2.665.933,42 euro, a carico solidale di B4 Capital, B4 Italia e BE4, appartenenti alla medesima entità economica.
Pagamento e impugnazione
La sanzione deve essere pagata entro trenta giorni dalla notificazione, secondo modalità diverse per le società italiane e straniere. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro sessanta giorni o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di AGCM
- Intesa e abuso · 29 apr 2020Provvedimento AGCM A529 n. 28233 del 29/04/2020
- Intesa e abuso · 20 mag 2020Provvedimento AGCM I780 n. 28243 del 20/05/2020
- Intesa e abuso · 20 mag 2020Provvedimento AGCM I838 n. 28245 del 20/05/2020
- Intesa e abuso · 16 apr 2020Provvedimento AGCM A514 n. 28222 del 16/04/2020
- Intesa e abuso · 27 mag 2020Provvedimento AGCM A540 n. 28249 del 27/05/2020
- Intesa e abuso · 27 mag 2020Provvedimento AGCM I832 n. 28252 del 27/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in AGCM →