Provvedimento AGCM A540 n. 28249 del 27/05/2020
CONDOTTE ABUSIVE ITALGAS/ATEM VENEZIA 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Comune di Venezia ha segnalato che Italgas Reti, concessionario uscente e principale operatore nei Comuni dell’ATEM Venezia 1, avrebbe omesso o ritardato la trasmissione di informazioni tariffarie e di costi storici relative ai cespiti del cosiddetto blocco A. Tali dati erano ritenuti indispensabili per predisporre il bando e gli allegati della gara d’ambito. L’AGCM ha ravvisato possibili profili di abuso di posizione dominante, idonei anche a pregiudicare il commercio intracomunitario, e ha avviato un’istruttoria, senza accertare definitivamente l’infrazione né irrogare sanzioni.
Italgas Reti S.p.A.; ritardo e rifiuto di fornire dati indispensabili per la gara ATEM Venezia 1, potenzialmente qualificabili come abuso di posizione dominante; avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 102 TFUE
Italgas Reti e le informazioni per la gara dell’ATEM Venezia 1
Il provvedimento riguarda la segnalazione del Comune di Venezia nei confronti di Italgas Reti S.p.A., concessionario uscente del servizio di distribuzione del gas naturale in larga parte dell’ATEM Venezia 1. L’AGCM ha avviato un procedimento per verificare se la mancata o tardiva trasmissione di informazioni necessarie alla predisposizione della gara d’ambito integri un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
Parti e origine del procedimento
Il Comune di Venezia agisce quale stazione appaltante dell’ATEM Venezia 1, composto da otto Comuni. La segnalazione, presentata il 13 giugno 2019 e successivamente integrata più volte fino all’11 maggio 2020, lamentava il comportamento non collaborativo di Italgas Reti nella trasmissione dei dati richiesti per completare la documentazione di gara.
Italgas Reti è una società del gruppo Italgas, attiva in Italia nella distribuzione del gas. Il suo capitale è integralmente detenuto da Italgas S.p.A., a sua volta partecipata in misura maggioritaria da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Snam S.p.A., che esercitano un controllo congiunto secondo quanto richiamato nel provvedimento.
Quadro normativo e gara d’ambito
La distribuzione del gas naturale è definita dal decreto legislativo n. 164/2000 come il trasporto di gas attraverso reti locali per la consegna ai clienti ed è qualificata come servizio pubblico. Il servizio è affidato dagli enti locali mediante gara, per un periodo non superiore a dodici anni. La normativa successiva ha accorpato le concessioni comunali in 177 Ambiti Territoriali Minimi, prevedendo gare d’ambito per il riaffidamento del servizio.
Per l’ATEM Venezia 1 una prima gara era stata bandita nel dicembre 2015, ma era stata annullata dalla giustizia amministrativa, inizialmente con sentenza del TAR Veneto e successivamente con decisione del Consiglio di Stato. La nuova procedura non risultava ancora pubblicata alla data del provvedimento.
Assetto dell’ATEM Venezia 1
L’ATEM comprende i Comuni di Venezia, Chioggia, Jesolo, Cavallino Treporti, Caorle, Cavarzere, Eraclea e Cona. Italgas Reti era concessionaria in sei degli otto Comuni, che complessivamente rappresentavano il 97% dei punti di riconsegna dell’ambito. Nei Comuni di Cavarzere e Cona operava invece Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A.; in alcune porzioni di Venezia e Chioggia era presente anche 2I Rete Gas, con un ruolo marginale.
Il Comune di Venezia rappresentava il principale Comune dell’ambito. La relativa concessione, originariamente risalente al 1970 e successivamente prorogata, era scaduta ex lege alla fine del 2012, con prosecuzione della gestione da parte del concessionario uscente in attesa della gara d’ambito.
Informazioni necessarie per la gara
Gli artt. 4 e 5 del D.M. n. 226/2011 e il punto 19 delle Linee guida approvate dal MISE il 22 maggio 2014 impongono al gestore uscente di fornire alla stazione appaltante informazioni tecniche ed economiche indispensabili per predisporre il bando, valorizzare gli impianti e consentire ai concorrenti di formulare correttamente le offerte.
Tra le informazioni rilevanti figurano:
- lo stato di consistenza degli impianti e delle reti;
- le caratteristiche e la proprietà dei singoli tratti di rete;
- le schede tariffarie e il costo riconosciuto di località;
- i dati relativi a costi di capitale, ammortamenti e contributi pubblici e privati;
- i costi storici e gli altri dati economici da inserire nell’Allegato B al bando tipo;
- le informazioni necessarie per determinare il valore di rimborso degli impianti e la remunerazione tariffaria.
Il blocco A e il contenzioso sulla proprietà degli impianti
A seguito del contenzioso amministrativo relativo alla precedente gara, gli impianti dell’ATEM sono stati suddivisi in tre blocchi secondo le modalità di rimborso. Il blocco A comprendeva cespiti costruiti prima del 31 maggio 2000, con esclusione dei rinnovamenti, per i quali i giudici amministrativi avevano riconosciuto il diritto del Comune di Venezia alla devoluzione gratuita, trattandosi di impianti realizzati nel primo trentennio della concessione.
Su tali beni il gestore uscente e il futuro aggiudicatario erano tenuti a corrispondere un canone per l’utilizzo degli impianti divenuti di proprietà comunale. Al momento del provvedimento risultava inoltre pendente un contenzioso civile sulla quantificazione delle somme dovute da Italgas Reti al Comune per l’utilizzo della rete del blocco A.
Richieste del Comune e risposte di Italgas Reti
Il Comune aveva richiesto, a partire dal 12 luglio 2018, l’aggiornamento dei dati e delle informazioni previsti dal D.M. n. 226/2011 e dalle Linee guida, relativamente agli impianti presenti nei Comuni di Caorle, Chioggia, Eraclea, Jesolo e Venezia. Le richieste erano state reiterate e integrate, anche con riferimento ai dati aggiornati al 31 dicembre 2018.
Italgas Reti aveva trasmesso alcuni set informativi nel luglio e nell’ottobre 2019, inclusi dati sullo stato di consistenza, valori degli impianti e informazioni tariffarie. Secondo il Comune, tuttavia, tali dati non erano stati forniti secondo il dettaglio e le disaggregazioni richieste dalla normativa.
In particolare, alla data dell’11 maggio 2020 risultavano ancora mancanti:
- le evidenze tariffarie dei cespiti del blocco A alla data del 31 dicembre 2018;
- i costi storici dei cespiti del blocco A aggiornati al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018;
- la disaggregazione dei dati per le zone Centro storico e isole, Lido e Mestre;
- il dettaglio richiesto dall’Allegato B del bando tipo.
Il Comune sosteneva che tali informazioni fossero nella disponibilità di Italgas Reti e che alcune di esse fossero già state trasmesse in occasione della precedente gara del 2015, quando la società considerava l’intera rete di propria proprietà. Secondo la segnalazione, il livello di dettaglio richiesto non sarebbe stato ricavabile neppure dai dati pubblicati o messi a disposizione da ARERA.
Mercati rilevanti e posizione dominante
L’Autorità ha individuato i mercati locali della distribuzione del gas naturale, il cui perimetro coincide con l’area delle concessioni esclusive. Sebbene la futura gara d’ambito sia destinata a modificare il perimetro della gestione affidata, al momento delle condotte Italgas Reti risultava titolare di una posizione di monopolio legale nei mercati locali interessati.
La posizione di Italgas derivava sia dalla titolarità delle concessioni sia dal controllo delle infrastrutture e delle informazioni economiche e tecniche relative agli impianti. La società era concessionaria in quattro Comuni e principale operatore negli altri Comuni in cui era presente, con particolare rilievo per Venezia.
Condotte contestate e qualificazione ai sensi dell’articolo 102 TFUE
La condotta oggetto di verifica consisteva nel ritardare e/o omettere, almeno dal luglio 2019, la trasmissione di informazioni ritenute strettamente indispensabili per completare gli atti di gara dell’ATEM Venezia 1.
L’AGCM ha considerato potenzialmente abusivo il comportamento perché riguardava informazioni:
- detenute nella disponibilità esclusiva del gestore uscente;
- imposte dalla normativa di settore;
- necessarie per valutare la remunerazione tariffaria, gli investimenti e i costi degli impianti;
- non altrimenti reperibili con il dettaglio richiesto;
- potenzialmente idonee a ritardare l’avvio della gara e la sostituzione del concessionario uscente.
Secondo la valutazione preliminare dell’Autorità, il comportamento avrebbe potuto consentire a Italgas Reti di preservare nel tempo la posizione di concessionaria esclusiva, ritardando il confronto competitivo per l’individuazione del nuovo gestore dell’ATEM e arrecando un pregiudizio ai concorrenti potenziali e ai consumatori finali.
Pregiudizio al commercio intracomunitario
L’AGCM ha ritenuto applicabile l’articolo 102 TFUE, oltre alla disciplina nazionale, poiché la condotta appariva idonea a incidere sul commercio tra Stati membri. Alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale possono infatti partecipare, senza limitazioni territoriali, imprese italiane e imprese stabilite in altri Paesi dell’Unione europea, purché in possesso dei requisiti richiesti.
Il ritardo nella predisposizione e pubblicazione della gara avrebbe potuto quindi condizionare la partecipazione di operatori nazionali e comunitari e produrre effetti diretti o potenziali sui flussi commerciali intracomunitari.
Avvio dell’istruttoria ed esito del provvedimento
Con il provvedimento n. 28249 del 27 maggio 2020, l’AGCM ha deliberato l’avvio dell’istruttoria nei confronti di Italgas Reti S.p.A. ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, per accertare l’eventuale violazione dell’articolo 102 TFUE.
Il provvedimento ha fissato:
- sessanta giorni dalla notificazione per l’esercizio del diritto di essere sentiti;
- la possibilità per le parti e per i segnalanti di prendere visione degli atti secondo le modalità indicate;
- il 31 maggio 2021 quale termine per la conclusione del procedimento.
Si tratta di un provvedimento di avvio: l’Autorità ha formulato una qualificazione preliminare della condotta come possibile abuso di posizione dominante, senza adottare un accertamento definitivo dell’infrazione, senza imporre misure cautelari e senza irrogare sanzioni.
Punti principali
Segnalazione e parte coinvolta
Il Comune di Venezia, quale stazione appaltante dell’ATEM Venezia 1, ha denunciato il comportamento di Italgas Reti S.p.A., società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale.
Contesto competitivo e posizione di Italgas
La distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico esercitato in regime di concessione esclusiva. Italgas Reti era concessionaria in sei degli otto Comuni dell’ATEM e copriva il 97% dei punti di riconsegna, risultando monopolista legale in quattro Comuni e principale operatore anche a Venezia e Chioggia.
Informazioni non fornite
Italgas Reti non avrebbe trasmesso, secondo il dettaglio richiesto, le evidenze tariffarie dei cespiti del blocco A aggiornate al 31 dicembre 2018 e i costi storici degli stessi cespiti aggiornati al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018, con disaggregazione per Centro storico e isole, Lido e Mestre.
Possibile abuso
L’Autorità ha ritenuto che il rifiuto o ritardo nel fornire informazioni nella disponibilità esclusiva del gestore uscente, indispensabili e non altrimenti reperibili per bandire la gara, potesse ritardare o impedire l’apertura del mercato e preservare la posizione di Italgas, integrando potenzialmente un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
Esito procedurale
Con il provvedimento n. 28249 del 27 maggio 2020 l’AGCM ha avviato l’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, fissando il termine conclusivo al 31 maggio 2021. Non sono state adottate sanzioni o misure cautelari nel provvedimento.
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