Cassazione Penale, Sentenza n. 10863/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 15/07/2022 che aveva confermato le condanne del Tribunale di Terni per lesioni personali aggravate commesse in concorso. D'Oriano ha dedotto (i) errato calcolo della prescrizione e mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sostenendo imprecisioni nel conteggio dei giorni di sospensione dovuti ai rinvii per legittimo impedimento, e (ii) vizio di motivazione circa la valutazione del suo ruolo (non direttivo) nei fatti e la determinazione della pena. Ferraiuolo ha dedotto (i) vizio di motivazione sulle risultanze probatorie e insufficiente prova della sua partecipazione, (ii) errore nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella determinazione della pena, e (iii) ha anch'egli invocato la prescrizione in memoria successiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto della prescrizione la Corte ha ricostruito e confermato i periodi di sospensione (per complessivi 447 giorni indicati in sentenza) da sommare al termine massimo di prescrizione (8 anni e 9 mesi) decorrente dal 26/07/2012, individuando la data ultima del termine prescrizionale nel 17/07/2022, successiva alla pronuncia del 15/07/2022, con conseguente esclusione della prescrizione. Quanto ai profili di merito (ruolo di D'Oriano; partecipazione di Ferraiuolo; richiesta di attenuanti), i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o generici: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la confidenza della vittima, le deposizioni di testimoni e la confessione tardiva di D'Oriano che ha portato al riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 110, 112 n.1, 582, 583 n.2 cod. pen.
Norme penali sostanziali che individuano il reato contestato (lesioni personali aggravate e concorso di persone) e l'aggravante applicata (art. 583 n.2) che determina il termine massimo di prescrizione applicabile.
art. 159, comma primo, n.3 cod. pen.
Norma richiamata per il calcolo della sospensione della prescrizione per legittimo impedimento dell'imputato: la sospensione opera anche con riguardo ai coimputati nei termini previsti, e si conteggiano i giorni previsti dalla norma (es. 60 gg.).
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla materia impugnabile in Cassazione; i ricorsi sono stati valutati entro i limiti di ammissibilità e motivazione consentiti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per quantificare euro 3.000.
Giurisprudenza citata (Sez.3, n.23259 del 29/04/2015, Richichi)
Principio sul calcolo della prescrizione: il decorso inizia il giorno successivo all'esaurimento della condotta e si calcola secondo il calendario comune fino alle ore 24 del giorno finale.
Giurisprudenza citata (Sez.4, n.50303 del 20/07/2018)
Principio secondo cui la sospensione della prescrizione dovuta all'impedimento di un coimputato si estende agli altri coimputati del medesimo processo, salvo che questi abbiano dato causa al rinvio o si siano opposti.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione si calcola a partire dal giorno successivo alla consumazione del reato e si estende fino alle ore 24 del giorno finale; eventuali sospensioni vanno sommate al termine teorico.
- I periodi di sospensione per legittimo impedimento (difensore o imputato) devono essere documentati e conteggiati con precisione: ogni rinvio può comportare sospensioni di durata predeterminata (es. 60 giorni) e il calcolo complessivo può determinare la differenza tra estinzione e prosecuzione del processo.
- La sospensione dell'anzidetta prescrizione per impedimento di un coimputato si applica anche agli altri coimputati se questi non hanno determinato il rinvio o non si sono opposti alla prosecuzione/separazione degli atti.
- Per ottenere la declaratoria di prescrizione è necessario dimostrare puntualmente l'errore nel computo dei termini o la mancanza dei presupposti delle sospensioni; contestazioni generiche o calcoli approssimativi difficilmente sortiscono effetto.
- Sulla partecipazione al fatto e sul ruolo concreto degli imputati il giudice di merito può valorizzare dichiarazioni della persona offesa, deposizioni e altre prove anche se non sempre è possibile attribuire a ciascun imputato specifiche condotte violente in situazioni concitate; l'onere della prova per la colpevolezza grava sulla pubblica accusa e la sentenza deve motivare la valutazione dei fatti in modo logico e non contraddittorio.
- Le richieste di attenuanti generiche richiedono argomentazione specifica e elementi concreti: il giudice di merito valuta la confessione, il ruolo nell'azione e le circostanze personali; motivazioni vaghe o non supportate sono rilevabili in appello o cassazione solo se puntuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10647/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10648/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10649/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10651/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10657/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10659/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →