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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10863/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 15/07/2022 che aveva confermato le condanne del Tribunale di Terni per lesioni personali aggravate commesse in concorso. D'Oriano ha dedotto (i) errato calcolo della prescrizione e mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sostenendo imprecisioni nel conteggio dei giorni di sospensione dovuti ai rinvii per legittimo impedimento, e (ii) vizio di motivazione circa la valutazione del suo ruolo (non direttivo) nei fatti e la determinazione della pena. Ferraiuolo ha dedotto (i) vizio di motivazione sulle risultanze probatorie e insufficiente prova della sua partecipazione, (ii) errore nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella determinazione della pena, e (iii) ha anch'egli invocato la prescrizione in memoria successiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto della prescrizione la Corte ha ricostruito e confermato i periodi di sospensione (per complessivi 447 giorni indicati in sentenza) da sommare al termine massimo di prescrizione (8 anni e 9 mesi) decorrente dal 26/07/2012, individuando la data ultima del termine prescrizionale nel 17/07/2022, successiva alla pronuncia del 15/07/2022, con conseguente esclusione della prescrizione. Quanto ai profili di merito (ruolo di D'Oriano; partecipazione di Ferraiuolo; richiesta di attenuanti), i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o generici: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la confidenza della vittima, le deposizioni di testimoni e la confessione tardiva di D'Oriano che ha portato al riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110, 112 n.1, 582, 583 n.2 cod. pen.

    Norme penali sostanziali che individuano il reato contestato (lesioni personali aggravate e concorso di persone) e l'aggravante applicata (art. 583 n.2) che determina il termine massimo di prescrizione applicabile.

  • art. 159, comma primo, n.3 cod. pen.

    Norma richiamata per il calcolo della sospensione della prescrizione per legittimo impedimento dell'imputato: la sospensione opera anche con riguardo ai coimputati nei termini previsti, e si conteggiano i giorni previsti dalla norma (es. 60 gg.).

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla materia impugnabile in Cassazione; i ricorsi sono stati valutati entro i limiti di ammissibilità e motivazione consentiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per quantificare euro 3.000.

  • Giurisprudenza citata (Sez.3, n.23259 del 29/04/2015, Richichi)

    Principio sul calcolo della prescrizione: il decorso inizia il giorno successivo all'esaurimento della condotta e si calcola secondo il calendario comune fino alle ore 24 del giorno finale.

  • Giurisprudenza citata (Sez.4, n.50303 del 20/07/2018)

    Principio secondo cui la sospensione della prescrizione dovuta all'impedimento di un coimputato si estende agli altri coimputati del medesimo processo, salvo che questi abbiano dato causa al rinvio o si siano opposti.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione si calcola a partire dal giorno successivo alla consumazione del reato e si estende fino alle ore 24 del giorno finale; eventuali sospensioni vanno sommate al termine teorico.
  • I periodi di sospensione per legittimo impedimento (difensore o imputato) devono essere documentati e conteggiati con precisione: ogni rinvio può comportare sospensioni di durata predeterminata (es. 60 giorni) e il calcolo complessivo può determinare la differenza tra estinzione e prosecuzione del processo.
  • La sospensione dell'anzidetta prescrizione per impedimento di un coimputato si applica anche agli altri coimputati se questi non hanno determinato il rinvio o non si sono opposti alla prosecuzione/separazione degli atti.
  • Per ottenere la declaratoria di prescrizione è necessario dimostrare puntualmente l'errore nel computo dei termini o la mancanza dei presupposti delle sospensioni; contestazioni generiche o calcoli approssimativi difficilmente sortiscono effetto.
  • Sulla partecipazione al fatto e sul ruolo concreto degli imputati il giudice di merito può valorizzare dichiarazioni della persona offesa, deposizioni e altre prove anche se non sempre è possibile attribuire a ciascun imputato specifiche condotte violente in situazioni concitate; l'onere della prova per la colpevolezza grava sulla pubblica accusa e la sentenza deve motivare la valutazione dei fatti in modo logico e non contraddittorio.
  • Le richieste di attenuanti generiche richiedono argomentazione specifica e elementi concreti: il giudice di merito valuta la confessione, il ruolo nell'azione e le circostanze personali; motivazioni vaghe o non supportate sono rilevabili in appello o cassazione solo se puntuali.

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