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Sentenza

Sentenza n. 76/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia 1. del decreto n. -OMISSIS-, del 30 luglio 2025, emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, a firma del Capo del Dipartimento, Stefano carmine De Michele, con il quale si è statuita la reintegrazione in servizio; 2. del provvedimento -OMISSIS-, a firma del Direttore Generale a.p.c., notificato in data 01.08.2025, con il quale il ricorrnete è stato assegnato provvisoriamente in distacco presso la C. C. di Frosinone; 3. di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202506408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di reintegrazione in servizio con assegnazione provvisoria presso una sede diversa da quella di servizio e successivo provvedimento di assegnazione presso la Casa Circondariale di Frosinone

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, sospeso cautelarmente dal servizio in conseguenza del rinvio a giudizio per fatti risalenti al 2018, ha impugnato il decreto ministeriale che ne disponeva la reintegrazione, prevedendo tuttavia l’assegnazione provvisoria ad altra sede esterna al distretto territoriale di competenza, nonché il successivo provvedimento di assegnazione presso la Casa Circondariale di Frosinone con incarico di Vice Comandante. Ha dedotto difetto e arbitrarietà della motivazione, contraddittorietà degli atti, errore sui presupposti di fatto, istruttoria carente e incompleta, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, violazione della disciplina e dei criteri valutativi applicabili, disparità di trattamento e violazione dell’art. 7 d.P.R. 254/1999. In particolare, ha contestato l’utilizzo dell’istituto dell’assegnazione provvisoria, che presuppone un’istanza dell’interessato fondata su specifici presupposti, non presentata nel caso concreto, e l’assenza di una spiegazione delle ragioni per cui, cessate le esigenze cautelari, non fosse possibile ricollocarlo nella sede originaria. Il Ministero ha prospettato in giudizio ragioni di incompatibilità ambientale non esplicitate negli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti impugnati. Pur rilevando che il personale di polizia non vanta, di regola, un diritto alla permanenza nella sede e che l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’assegnazione o nel trasferimento, il giudice ha affermato che l’atto deve comunque rendere intelligibili le ragioni per cui il dipendente viene allontanato dalla sede di servizio. Nel caso concreto, il decreto ha disposto la reintegrazione mediante un’assegnazione provvisoria disciplinata dall’art. 7 d.P.R. 254/1999, sebbene il dipendente non avesse presentato alcuna istanza, e non ha indicato le ragioni ostative alla ricollocazione nella sede originaria, limitandosi a menzionare la vacanza di un posto presso la Casa Circondariale di Frosinone. Le esigenze di incompatibilità ambientale prospettate per la prima volta dalla difesa erariale non possono integrare la motivazione dell’atto in sede giudiziale, trattandosi di motivazione postuma inammissibile. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’atto di assegnazione a nuova sede deve esplicitare le ragioni che giustificano l’allontanamento dalla sede di servizio, anche quando l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità.

  • art. 7 d.P.R. 254/1999

    L’assegnazione provvisoria è un istituto subordinato a un’istanza dell’interessato e a specifici presupposti; non può essere utilizzata per disporre d’ufficio la destinazione del dipendente senza confrontarsi con tali condizioni.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Anche quando l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’assegnazione o nel trasferimento del personale di polizia e il dipendente non vanta un diritto alla permanenza nella sede, il provvedimento che impone il trasferimento o il distacco deve rendere intelligibili le ragioni dell’allontanamento dalla sede di servizio.
  • La mera indicazione della vacanza di un posto presso la sede di destinazione non è sufficiente a motivare l’assegnazione a una sede diversa da quella originaria, se l’atto non esplicita le ragioni per cui il dipendente non possa essere ricollocato nella sede di provenienza.
  • L’istituto dell’assegnazione provvisoria disciplinato dall’art. 7 d.P.R. 254/1999 presuppone un’istanza dell’interessato e specifici presupposti; non può essere impiegato d’ufficio in assenza di tali condizioni.
  • Le ragioni giustificative del provvedimento amministrativo devono risultare dall’atto impugnato e non possono essere introdotte per la prima volta dalla difesa dell’Amministrazione in giudizio, quando ciò comporti una motivazione postuma.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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