Cassazione Penale, Sentenza n. 47412/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna (3 anni e 6 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa) per furto di bestiame aggravato; unico motivo di ricorso: insufficiente procedibilità per mancanza di una valida querela dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022. La difesa rilevava che la denuncia iniziale era stata resa oralmente da Manca Aldo, non legittimato quale rappresentante della società agricola "De Iaiu", senza documentazione che ne comprovasse i poteri di rappresentanza e senza sottoscrizione del verbalizzante, e quindi il reato sarebbe improcedibile per carenza della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto assorbente il fatto che il titolare dell'azienda agricola, Manca Mariano, si sia costituito parte civile nel processo penale (costituzione non contestata), e ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la costituzione di parte civile equivale alla proposizione della querela ai fini della procedibilità dei reati resi procedibili a querela dal d.lgs. 150/2022. Di conseguenza, la presunta carenza della querela originaria non pregiudica la procedibilità. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma "Cartabia")
Ha reso il reato di furto aggravato procedibile a querela salvo alcune specifiche aggravanti; la Corte interpreta che, dopo la riforma, la costituzione di parte civile non revocata equivale alla proposizione della querela ai fini della procedibilità
Codice penale
art. 625, comma 1, nn. 2 e 8 c.p.
Norma richiamata quale causa di aggravamento contestata nell'imputazione; la condanna si fonda sulle circostanze aggravanti previste da tale articolo
Codice penale
art. 625, comma 1, nn. 7 e 7-bis c.p. (eccezioni)
La riforma esclude dall'ambito di equivalenza le ipotesi aggravate ai nn. 7 e 7-bis, che restano procedibili d'ufficio; tale esclusione è rilevata come limite all'applicazione del principio della "costituzione-parte-civile = querela"
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844; Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019 (Feola)
La Corte ha consolidato il principio secondo cui la volontà punitiva della persona offesa può essere desunta implicitamente dalla costituzione di parte civile o da atti che esprimono la volontà di punizione, e che tale costituzione, se non revocata, equivale alla querela ai fini della procedibilità dei reati divenuti a querela dopo il d.lgs. 150/2022
Massime di principio
- Se un reato è stato reso procedibile a querela dal d.lgs. 150/2022, la mancanza della querela formale può essere superata se la persona offesa si è costituita parte civile nel processo; la costituzione di parte civile non revocata equivale alla querela
- La volontà punitiva della persona offesa non richiede formule particolari e può essere desunta implicitamente da atti (es. costituzione di parte civile, riserva di costituirsi) quando non vi sia una manifestazione formale della querela
- Occorre tuttavia verificare le eccezioni normative: alcune aggravanti (art. 625, nn. 7 e 7-bis) restano procedibili d'ufficio e non sono interessate dalla regola dell'equivalenza tra costituzione di parte civile e querela
- In casi pratici è prudente, se si rappresenta un ente o una società, allegare sempre idonea documentazione che attesti i poteri di rappresentanza e far sottoscrivere la querela o la denuncia per evitare contestazioni formali; in alternativa la costituzione di parte civile può comunque sanare la carenza formale della querela
- Per la difesa: se si contesta la procedibilità per mancanza di querela, controllare se la persona offesa si è costituita parte civile e se tale costituzione è stata revocata; in assenza di revoca la censura è di solito infondata
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