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Sentenza

Sentenza n. 219/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara - Giudice del Lavoro n. 559/2024 pronunciata in data 14.11.2024, e depositata in pari data, all’esito del giudizio n. 68/24 RG Lav. notificata via pec in data 13.12.2024 e passata in giudicato in quanto non appellata; della sentenza del Tribunale di Pescara – Giudice del Lavoro n. 551/24 pronunciata in data 13.11.2024, e depositata in pari data, all’esito del giudizio n. 1663/2023 RG Lav. notificata via pec in data 10.02.2025 e passata in giudicato in quanto non appellata.

Giustizia amministrativa202500584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione di due sentenze del Tribunale di Pescara - Giudice del Lavoro, passate in giudicato, recanti il riconoscimento di somme in favore delle ricorrenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiarie di sentenze)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di due sentenze del Tribunale di Pescara - Giudice del Lavoro, entrambe passate in giudicato. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere integralmente eseguito i titoli giudiziali mediante l'accreditamento, sul borsellino elettronico delle ricorrenti, delle somme loro spettanti. Le ricorrenti hanno aderito alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese in ragione della tardiva esecuzione, intervenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'integrale esecuzione delle sentenze aveva determinato il pieno soddisfacimento dell'interesse delle ricorrenti e il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento della pretesa è avvenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa azionata, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale durante il processo determina la cessazione della materia del contendere quando l'interesse sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatto e viene meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza: secondo il criterio della soccombenza virtuale, le spese possono essere poste a suo carico quando l'adempimento sia intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e abbia reso necessaria la sua proposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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