Risposta n. 118 del 19/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, l’uso di Entratel anche dopo il 31 dicembre 2018 per l’invio giornaliero dei corrispettivi sarebbe equivalente alle modalità tecniche previste dal provvedimento del 28 ottobre 2016.
Trasmissione telematica dei corrispettivi e cessazione del vecchio sistema Entratel per la grande distribuzione
Il quesito
La società, che gestisce due alberghi e aveva ottenuto l’autorizzazione a trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri tramite Entratel in sostituzione di certificazione e registrazione, chiede se dal 1° gennaio 2019 possa continuare a usare il medesimo servizio, nonostante la soppressione del sistema originario e le difficoltà a reperire soluzioni hardware integrabili con i software del settore alberghiero.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il vecchio sistema di trasmissione telematica previsto per la grande distribuzione, disciplinato dalla legge n. 311/2004 e dal provvedimento del 12 marzo 2009, sia stato soppresso dal 1° gennaio 2017, con sola proroga fino al 31 dicembre 2018 per chi aveva già esercitato l’opzione. Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile utilizzare tale modalità né il servizio Entratel come in precedenza; restano soltanto le modalità ordinarie di certificazione oppure, in alternativa, l’opzione e l’uso esclusivo del Registratore Telematico previsto dal d.lgs. n. 127/2015. La soluzione prospettata non è quindi accolta.
Trasmissione telematica dei corrispettivi: superamento del vecchio regime per la grande distribuzione
L’interpello riguarda la possibilità, per una società che gestisce due alberghi, di continuare a trasmettere i corrispettivi giornalieri tramite il servizio telematico Entratel già utilizzato in base al previgente regime destinato alle imprese della grande distribuzione. Il punto centrale è il coordinamento tra il vecchio sistema opzionale e la nuova disciplina della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi introdotta dal d.lgs. n. 127/2015.
Fattispecie e contesto operativo
La società istante aveva già presentato in passato un interpello per verificare se potesse sostituire l’obbligo di certificazione fiscale e memorizzazione dei corrispettivi con la trasmissione telematica prevista dall’articolo 1, commi 429 e seguenti, della legge n. 311/2004. L’Agenzia aveva già riconosciuto tale possibilità, subordinandola al rispetto dei requisiti dimensionali dei punti vendita.
In attuazione di quella disciplina, il 30 maggio 2012 la società aveva optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 21544 del 12 marzo 2009, cioè inviando i corrispettivi di un mese entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento tramite il servizio Entratel.
La società evidenzia poi che le recenti modifiche normative in materia di certificazione dei corrispettivi hanno reso superato il sistema utilizzato per la grande distribuzione e che, dal 1° gennaio 2019, esso sarebbe divenuto inutilizzabile. A ciò si aggiunge una difficoltà pratica: nel 2017 l’istante dichiara di aver emesso oltre 180.000 ricevute e di avere problemi nel reperire soluzioni hardware compatibili con i software gestionali e contabili del settore alberghiero.
Quesito del contribuente
Il quesito posto all’Agenzia è se, nonostante la soppressione del vecchio regime, sia possibile continuare a trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri attraverso il servizio Entratel già in uso, quindi senza adottare le nuove soluzioni tecniche previste dalla disciplina più recente.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante sostiene che l’utilizzo di Entratel anche dopo il 31 dicembre 2018 per la trasmissione giornaliera dei corrispettivi sarebbe equivalente alle modalità tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 ottobre 2016. In sostanza, ritiene che il proprio sistema possa essere considerato ancora compatibile con la nuova disciplina.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 1, commi 429 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che aveva introdotto la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi per le imprese della grande distribuzione, in sostituzione degli obblighi di certificazione e registrazione.
Viene poi richiamato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009, il cui articolo 2, comma 1, prevedeva l’utilizzo del servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni.
L’Agenzia evidenzia quindi che tale modalità è stata soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 7 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, con una salvaguardia limitata alle imprese della grande distribuzione che avevano esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016, le quali potevano continuare ad avvalersene fino al 31 dicembre 2018.
La disciplina è stata sostituita dal nuovo sistema di trasmissione dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015. L’Agenzia ricorda inoltre che, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, questo sistema è divenuto obbligatorio dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972.
Infine, viene richiamato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, che disciplina informazioni, regole tecniche, strumenti tecnologici, termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. In particolare, il provvedimento stabilisce che:
- la memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri deve avvenire esclusivamente mediante Registratore Telematico;
- la trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante tale Registratore Telematico, che alla chiusura giornaliera genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette al sistema informativo dell’Agenzia.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che, anche per le imprese operanti nel settore della grande distribuzione, dal 1° gennaio 2019 non è più possibile utilizzare le modalità di trasmissione dei corrispettivi previste dal provvedimento del 12 marzo 2009.
In alternativa, tali imprese possono:
- certificare i corrispettivi secondo le regole ordinarie, mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
- oppure esercitare l’opzione di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015 e avvalersi dei soli strumenti tecnologici previsti dal provvedimento del 28 ottobre 2016, cioè del Registratore Telematico.
L’Agenzia precisa inoltre che la trasmissione telematica dei corrispettivi diverrà obbligatoria:
- dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 per tutti i contribuenti di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972.
Parere finale dell’Agenzia
Alla luce del quadro normativo richiamato, l’Agenzia delle entrate non accoglie la soluzione prospettata dall’istante. Il servizio Entratel utilizzato nel previgente regime non può essere mantenuto dopo il 31 dicembre 2018 per continuare la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo le vecchie modalità; occorre invece adeguarsi alla disciplina ordinaria o al nuovo sistema basato sul Registratore Telematico.
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