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Interpello

Risposta n. 116 del 19/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante ritiene di non essere decaduta dalla dilazione perché la rottamazione non si è perfezionata per mancato pagamento delle rate e perché la revoca automatica della dilazione ex d.l. n. 193/2016 riguarderebbe solo le dilazioni già in essere presso l’agente della riscossione, non quelle concesse dall’Agenzia delle entrate in sede di accertamento con adesione.

Decadenza dalla rateazione per accertamento con adesione e effetti della mancata adesione alla rottamazione dei ruoli

Il quesito

L’istante chiede se la presentazione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione abbia fatto decadere la rateazione in corso ai sensi della legge n. 208/2015 e, in caso negativo, come e quando pagare le 5 rate residue.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate non accoglie la soluzione prospettata: l’istante era già decaduta dalla rateazione originaria e la norma sulla revoca automatica per la rottamazione non si applica alle dilazioni dell’ente creditore. In caso di riammissione ex legge n. 208/2015, la decadenza interviene per mancato pagamento di due rate anche non consecutive; per eventuali ulteriori definizioni agevolate o dilazioni del carico affidato alla riscossione occorre rivolgersi all’Agente della riscossione.

Decadenza dalla rateazione e definizione agevolata dei ruoli

L’interpello riguarda gli effetti della mancata perfezione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione sulla rateazione originaria concessa dall’Agenzia delle entrate in sede di accertamento con adesione. Il punto centrale è stabilire se l’istanza di rottamazione ruoli possa incidere su un piano di pagamento già riammesso ai sensi della legge n. 208/2015.

Fattispecie

La contribuente, dopo aver perfezionato nel 2013 gli accertamenti con adesione relativi ai periodi d’imposta 2008-2010 mediante pagamento della prima rata delle somme dovute ai fini Irpef, è decaduta dalla dilazione il 7 gennaio 2015. Ha quindi beneficiato della riammissione prevista dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che consentiva ai contribuenti decaduti nei 36 mesi precedenti il 15 ottobre 2015 di essere riammessi al piano originario, a condizione di riprendere entro il 31 maggio 2016 il pagamento della prima delle rate scadute.

La contribuente ha ripreso i versamenti fino a novembre 2016, quando risultavano ancora cinque rate da corrispondere, e poi ha interrotto i pagamenti. In seguito, con riferimento al debito affidato all’Agente della riscossione, ha presentato domanda di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ma non ha versato né la prima rata entro il 30 luglio 2017 né le successive.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se la sola presentazione dell’istanza di definizione agevolata abbia determinato la decadenza della rateazione ancora in corso riconducibile alla legge n. 208/2015 e, in caso di risposta negativa, in che modo e in quali tempi debbano essere pagate le cinque rate residue.

Soluzione interpretativa prospettata

La contribuente sostiene di non essere decaduta dalla dilazione della legge n. 208/2015 perché la norma sulla rottamazione dei ruoli, e in particolare l’articolo 6, comma 8, lettera c), del d.l. n. 193/2016, prevede la revoca automatica della dilazione solo quando venga pagata la prima o unica rata della definizione agevolata. Poiché nel caso concreto non è stato effettuato alcun pagamento, la procedura di rottamazione non si sarebbe perfezionata e non si sarebbe quindi prodotta la revoca della dilazione precedente. La contribuente ritiene inoltre non applicabile la decadenza ex articolo 19, comma 3, del DPR n. 602/1973, perché essa si verifica solo in caso di mancato pagamento di almeno otto rate, anche non consecutive.

Normativa richiamata

L’istanza richiama principalmente:

  • l’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla riammissione dei decaduti dalla rateazione;
  • l’articolo 6, comma 8, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sulla revoca automatica della dilazione in caso di adesione alla definizione agevolata;
  • l’articolo 19, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, sulla decadenza dalla rateazione concessa dagli agenti della riscossione.

Parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate non condivide la tesi dell’istante e osserva anzitutto che la dilazione di cui si discute è quella relativa al pagamento rateale, mediante versamento diretto all’Agenzia, in esecuzione di accertamenti con adesione. Da tale rateazione la contribuente era già decaduta per mancato pagamento integrale delle rate nei termini, con conseguente affidamento del debito residuo all’Agente della riscossione.

Secondo l’Agenzia, la disposizione dell’articolo 6, comma 8, lettera c), del d.l. n. 193/2016 non è applicabile al caso concreto, perché si riferisce espressamente alla dilazione “accordata dall’agente della riscossione” e non a quella concessa dall’ente creditore in sede di accertamento con adesione. Parimenti inconferente è il richiamo all’articolo 19, comma 3, del DPR n. 602/1973, poiché tale norma disciplina la rateazione gestita dagli agenti della riscossione e non il piano originario dell’Agenzia.

L’Amministrazione chiarisce inoltre che, avendo la contribuente fruito della riammissione straordinaria prevista dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge n. 208/2015, trova applicazione il comma 137, secondo cui il debitore decade dal piano di rateazione riammesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, senza ulteriori proroghe. Pertanto, la soluzione prospettata non è accolta.

Indicazioni operative

In chiusura, l’Agenzia precisa che, trattandosi di un carico affidato all’Agente della riscossione, eventuali richieste di accesso alla successiva definizione agevolata prevista dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, oppure a una dilazione di pagamento ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973, devono essere presentate allo stesso Agente, che ne valuta l’ammissibilità e cura l’istruttoria.

Conclusioni

L’interpello chiarisce che la mancata adesione effettiva alla rottamazione non fa rivivere la rateazione originaria già decaduta e non impedisce che operi la disciplina speciale della riammissione prevista dalla legge n. 208/2015. Per la contribuente, quindi, non è possibile considerare ancora vigente la precedente dilazione dell’Agenzia delle entrate; per le ulteriori soluzioni sul debito affidato alla riscossione occorre rivolgersi all’Agente della riscossione.

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