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Interpello

Risposta n. 111 del 18/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

ALFA ritiene applicabile, in via di fatto, il principio di prassi che consente di non effettuare variazioni quando la PA ha pagato l’IVA al fornitore e questi l’ha già liquidata, sostenendo che l’imposta sarebbe comunque assolta, ancorché irregolarmente.

Applicazione della scissione dei pagamenti (split payment) agli acquisti di ALFA in regime IVA ordinario, nonostante l’attività di agenzia di viaggi in regime speciale ex art. 74-ter.

Il quesito

ALFA chiede come assolvere l’IVA sugli acquisti di prenotazioni alberghiere e auto a noleggio pagati con carta di credito tramite GDS o siti analoghi, quando il fornitore addebita l’importo al lordo dell’IVA e risulta difficile ottenere fattura corretta e rimborso dell’imposta, sostenendo che in tali casi l’IVA dovrebbe ritenersi comunque assolta sulla base di prassi del 2015.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene applicabile lo split payment agli acquisti di ALFA quando il fornitore opera in regime IVA ordinario; l’esenzione per i regimi speciali vale solo per le singole operazioni rese dal fornitore in quel regime. Non condivide la soluzione di ALFA, chiarisce che il richiamo alle circolari del 2015 non è pertinente e indica che il fornitore deve emettere nota di variazione e nuova fattura con indicazione split payment, altrimenti ALFA deve regolarizzare l’operazione ex art. 6, comma 8, lett. b), e comma 9, del Dlgs 471/1997.

Applicazione della scissione dei pagamenti agli acquisti di un’agenzia di viaggi

L’interpello riguarda ALFA, società che svolge attività di agenzia di viaggio (ATECO 79.11.00) e che applica, per le operazioni proprie, il regime speciale IVA di cui all’art. 74-ter del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. La società, tuttavia, rientra anche nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del medesimo decreto, perché controllata direttamente da BETA, ente pubblico non economico.

Fattispecie concreta

ALFA descrive gli acquisti di prenotazioni alberghiere e auto a noleggio effettuati tramite canali GDS o siti internet con modalità di pagamento tramite carta di credito, spesso mediante carte virtuali monouso. In tali casi il sistema richiede l’addebito anticipato dell’importo al lordo dell’IVA e il fornitore emette talvolta una fattura non conforme alle regole dello split payment. La società evidenzia le difficoltà operative derivanti dal fatto che:

  • la fattura irregolare non potrebbe essere registrata per la detrazione dell’IVA;
  • l’IVA dovrebbe comunque essere versata all’Erario secondo lo split payment;
  • l’IVA risulta già pagata anche al fornitore, con conseguente necessità di avviare procedure di recupero spesso complesse o impossibili.

Quesito del contribuente

ALFA chiede chiarimenti sulle modalità di assolvimento dell’IVA in queste ipotesi e sostiene che, qualora non riesca a ottenere dal fornitore la correzione della fattura e la restituzione dell’imposta, si possa applicare il principio richiamato nelle circolari n. 1/E e n. 15/E del 2015, secondo cui, se la PA ha pagato l’IVA al fornitore e il fornitore ha già liquidato l’imposta, non sarebbe necessario effettuare variazioni, dovendosi ritenere l’imposta comunque assolta, ancorché irregolarmente.

Normativa e prassi richiamate

Nel parere vengono richiamati i seguenti riferimenti:

  • art. 17-ter del Dpr n. 633 del 1972, sulla scissione dei pagamenti;
  • Dm 23 gennaio 2015, sulle modalità applicative dello split payment;
  • art. 74-ter del Dpr n. 633 del 1972, relativo al regime speciale delle agenzie di viaggio;
  • circolari n. 6/E, n. 15/E e n. 27/E del 2015 e 2017, che chiariscono l’esclusione dallo split payment per le operazioni assoggettate a regimi IVA speciali;
  • art. 9, comma 1, del Dlgs n. 471 del 1997, sulla sanzione per fattura priva dell’indicazione richiesta;
  • art. 13 del Dlgs n. 471 del 1997, sulla sanzione per omesso o tardivo versamento;
  • art. 26, terzo comma, del Dpr n. 633 del 1972, sulla nota di variazione;
  • art. 6, comma 8, lett. b), e comma 9, del Dlgs n. 471 del 1997, sulla regolarizzazione dell’operazione.

Soluzione interpretativa prospettata

La società ritiene che, pur in presenza di fatture irregolari e di pagamento dell’IVA al fornitore, la situazione sia assimilabile ai casi contemplati dalla prassi del 2015, così da escludere ulteriori correzioni quando il fornitore abbia già incassato e liquidato l’imposta. In sostanza, ALFA mira a evitare la doppia uscita finanziaria e gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di recuperare l’IVA pagata al fornitore.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conferma anzitutto che ALFA, essendo inclusa negli elenchi predisposti dal MEF, rientra nell’ambito soggettivo dello split payment e deve quindi applicare l’art. 17-ter del Dpr n. 633 del 1972 agli acquisti di beni e servizi effettuati.

L’Agenzia precisa però che l’esclusione dallo split payment per le operazioni soggette a regimi IVA speciali riguarda solo le singole operazioni rese dal fornitore nell’ambito di tali regimi. Ne deriva che:

  • se il fornitore opera in regime speciale, la disciplina dello split payment non si applica a quella specifica operazione;
  • se il medesimo fornitore effettua anche operazioni in regime IVA ordinario, per queste ultime lo split payment si applica regolarmente quando il committente rientra tra i soggetti obbligati.

Nel caso concreto, gli acquisti di ALFA per i quali riceve fattura con rivalsa dell’IVA sono ricondotti a operazioni del fornitore in regime ordinario; pertanto, ALFA deve versare l’imposta secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti e secondo il Dm 23 gennaio 2015.

L’Agenzia non condivide la soluzione proposta dalla società e ritiene non pertinente il richiamo alle circolari del 2015, poiché tali documenti erano finalizzati a salvaguardare comportamenti tenuti prima della pubblicazione dei chiarimenti, in attuazione dello Statuto del contribuente.

Indicazioni operative e conclusioni

Se il fornitore ha emesso fattura ritenendo erroneamente non applicabile lo split payment, deve:

  • emettere una nota di variazione ai sensi dell’art. 26, terzo comma, del Dpr n. 633 del 1972;
  • emettere un nuovo documento contabile con l’indicazione "scissione dei pagamenti".

Se il fornitore non provvede, resta ferma la sua responsabilità, ma ALFA deve comunque regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. b), e comma 9, del Dlgs n. 471 del 1997.

In conclusione, l’Agenzia ribadisce che la scissione dei pagamenti si applica agli acquisti di ALFA in regime ordinario del fornitore e che le difficoltà operative legate ai sistemi GDS o ai pagamenti con carta di credito virtuale non escludono l’obbligo di corretta applicazione della disciplina.

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