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Interpello

Risposta n. 117 del 19/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante non propone una soluzione interpretativa.

recupero IVA su valore residuo del pacchetto manutenzione in caso di risoluzione anticipata del rapporto

Il quesito

Il Ministero chiede se, quando un veicolo acquistato con pacchetto manutenzione viene ritirato dal servizio prima della scadenza per incendio, incidente o altri motivi, possa ottenere dal fornitore la restituzione anche dell’IVA relativa alla parte di manutenzione non fruita, pur non essendo soggetto passivo IVA.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che il fornitore possa emettere nota di variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 2, DPR 633/1972 per la quota di corrispettivo da restituire; se l’operazione è in split payment, il fornitore restituisce solo l’imponibile e l’ente recupera l’IVA versata all’Erario tramite scomputo dei successivi versamenti; se non vi è split payment, il fornitore restituisce imponibile e IVA. La clausola contrattuale consente la variazione anche oltre un anno dalla fatturazione.

Recupero IVA sul valore residuo del pacchetto manutenzione in caso di ritiro anticipato del veicolo

L’interpello riguarda l’acquisto di autovetture da parte di un Ministero per finalità istituzionali, con contestuale acquisto di un pacchetto manutenzione di durata pluriennale. Il tema nasce quando il veicolo viene ritirato dal servizio prima della scadenza naturale del contratto per eventi come incendio o grave incidente, con conseguente diritto del committente alla restituzione del valore residuo del pacchetto non fruito.

Fattispecie rappresentata dall’istante

L’Amministrazione, per svolgere il servizio di controllo del territorio, acquista veicoli tramite gare europee o ordini Consip. Nei contratti è previsto che, in caso di ritiro anticipato del mezzo dal servizio, il fornitore restituisca il "valore residuo" del pacchetto manutenzione riferito al periodo non goduto, calcolato in base a una formula contrattuale.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

L’istante chiede se, in tale ipotesi, possa domandare al fornitore anche la restituzione dell’IVA pagata negli anni precedenti sulla quota di manutenzione non fruita, pur non essendo soggetto passivo IVA e quindi non potendo esercitare la detrazione ordinaria prevista dal DPR n. 633 del 1972.

Soluzione interpretativa dell’istante

L’istante non formula una propria soluzione interpretativa.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 26, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che consente al cedente/prestatore di emettere nota di variazione in diminuzione quando l’operazione viene meno in tutto o in parte o si riduce l’imponibile per eventi quali risoluzione e simili, oppure per abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
  • l’articolo 26, comma 3, del medesimo decreto, che limita l’applicazione del comma 2 oltre il termine di un anno in caso di sopravvenuto accordo tra le parti;
  • l’articolo 19, comma 1, che prevede che il diritto alla detrazione vada esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto;
  • l’articolo 17-ter sul meccanismo della scissione dei pagamenti;
  • la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, paragrafo 7, sulla gestione delle note di variazione in ambito split payment.

Soluzione interpretativa fornita dall’Agenzia

Secondo l’Agenzia, la clausola contrattuale che prevede la restituzione del valore residuo del pacchetto manutenzione in caso di sopravvenuta inutilizzabilità del veicolo integra un’ipotesi che legittima l’emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, anche oltre il limite di un anno previsto dal comma 3. Non rileva, ai fini della variazione, che l’acquirente non sia un soggetto passivo IVA e non abbia potuto detrarre l’imposta originariamente addebitata.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia distingue due ipotesi operative.

Se l’operazione non è soggetta a split payment:

  • il fornitore, a seguito della risoluzione del rapporto, emette nota di variazione in diminuzione per la quota di corrispettivo da restituire;
  • deve restituire sia l’imponibile sia l’IVA relativa alla parte non eseguita del servizio.

Se invece l’operazione è soggetta a split payment, con acquisti destinati alla sfera istituzionale:

  • l’IVA sul pacchetto manutenzione non è stata pagata al fornitore, ma versata direttamente all’Erario;
  • il fornitore resta obbligato a restituire la sola quota imponibile;
  • l’istante può recuperare la relativa imposta, già versata all’Erario, mediante scomputo dai successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito della scissione dei pagamenti.

L’Agenzia evidenzia inoltre che la procedura descritta presuppone che il fornitore abbia effettivamente incassato e versato l’IVA; ove operi lo split payment, la restituzione dell’imposta segue le regole specifiche di quel regime.

Conclusioni operative

Per l’Amministrazione istante, l’effetto fiscale dipende dal regime applicato all’operazione originaria:

  • fuori dallo split payment, il recupero avviene tramite nota di variazione con restituzione anche dell’IVA da parte del fornitore;
  • in split payment, la restituzione riguarda solo l’imponibile e il recupero dell’IVA avviene tramite compensazione con i successivi versamenti dovuti al sistema della scissione dei pagamenti.

In ogni caso, la presenza della clausola contrattuale di restituzione del valore residuo consente la variazione in diminuzione anche oltre l’anno dalla fatturazione.

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