Risposta n. 114 del 18/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che i due benefici siano cumulabili, perché non vi sarebbe una previsione normativa di incompatibilità; richiama anche orientamenti giurisprudenziali favorevoli.
Cumulabilità tra tariffa incentivante del IV conto energia e agevolazione "Tremonti ambientale".
Il quesito
La società chiede se la tariffa incentivante del IV conto energia sia cumulabile con la detassazione per investimenti ambientali ex articolo 6, commi 13-19, legge n. 388/2000 e, in caso di incompatibilità, quali siano le modalità per rinunciare al beneficio fiscale, anche per le annualità già prescritte.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia afferma che non è competente a decidere sulla cumulabilità con gli incentivi del conto energia, materia rimessa al Ministero dello Sviluppo economico e al GSE. Quanto alla rinuncia alla "Tremonti ambientale", indica la dichiarazione integrativa nei termini di legge o, se l’agevolazione era stata chiesta a rimborso, la rinuncia all’istanza prima dell’erogazione; oltre tali limiti, la posizione si considera definitiva.
Cumulabilità tra IV conto energia e "Tremonti ambientale"
L’interpello riguarda una società proprietaria di un impianto fotovoltaico che ha fruito sia delle tariffe incentivanti del c.d. IV conto energia sia dell’agevolazione per investimenti ambientali prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la c.d. "Tremonti ambientale". La questione nasce alla luce delle indicazioni rese dal GSE, che ha prospettato il divieto di cumulo tra i due benefici e ha chiesto, per mantenere la tariffa incentivante, la rinuncia al beneficio fiscale entro un certo termine.
Fattispecie e contesto
La società istante segnala che il GSE, con nota del 22 novembre 2017, ha affermato l’incompatibilità tra tariffa incentivante e "Tremonti ambientale", precisando che, per continuare a beneficiare del conto energia, sarebbe necessario rinunciare al beneficio fiscale manifestando la volontà all’Agenzia delle entrate secondo modalità e prassi già disponibili entro i dodici mesi successivi alla pubblicazione della nota.
La società evidenzia tuttavia che, allo stato, non risultano note modalità operative per rinunciare all’agevolazione fiscale e chiede chiarimenti sia sulla cumulabilità, sia sulle modalità di rinuncia, con specifico riferimento anche alle annualità ormai prescritte.
Quesito del contribuente
Il contribuente domanda essenzialmente:
- se la tariffa incentivante del IV conto energia sia cumulabile con la detassazione ambientale ex articolo 6, commi 13-19, legge n. 388/2000;
- in caso di incompatibilità, come possa essere formalizzata la rinuncia al beneficio fiscale già fruito, soprattutto quando si tratti di annualità per le quali è decorso il termine ordinario di accertamento.
Soluzione interpretativa proposta dalla società
La società ritiene che la cumulabilità sia ammessa. A suo avviso, l’incompatibilità non troverebbe fondamento in una disposizione normativa espressa e tale lettura sarebbe coerente anche con alcune pronunce delle Commissioni tributarie richiamate dall’istante.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama l’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000, disposizione che disciplinava una misura di detassazione per le piccole e medie imprese che realizzavano investimenti ambientali. La norma prevedeva che:
- la quota di reddito destinata agli investimenti ambientali non concorresse alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- la sterilizzazione avvenisse mediante variazione in diminuzione dell’imponibile in dichiarazione dei redditi.
Viene inoltre ricordato che tale disciplina è stata abrogata, a decorrere dal 26 giugno 2012, dall’articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012.
Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla cumulabilità
Sul primo quesito, l’Agenzia conferma i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016 e afferma di non essere competente a pronunciarsi sulla cumulabilità tra il beneficio fiscale e gli incentivi del conto energia.
Il ragionamento è duplice:
- la disciplina della "Tremonti ambientale" non contiene una previsione specifica di incompatibilità; quindi, in linea generale, l’agevolazione può essere fruita anche in presenza di altre misure di favore, salvo che la normativa di queste ultime disponga diversamente;
- la disciplina degli incentivi del conto energia rientra nella competenza del Ministero dello Sviluppo economico, al quale spetta valutare l’attuazione della normativa, inclusi eventuali limiti di cumulabilità e le relative modalità applicative.
L’Agenzia ricorda anche che il GSE, quale soggetto competente nel procedimento amministrativo di ammissione e revoca degli incentivi nel settore elettrico e termico, ha già affermato l’incompatibilità tra il IV conto energia e la "Tremonti ambientale".
Modalità di rinuncia al beneficio fiscale
Sul secondo quesito, l’Agenzia precisa che la rinuncia alla "Tremonti ambientale", essendo l’agevolazione fruita tramite variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, può essere effettuata innanzitutto mediante dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/1998.
Questa dichiarazione è però presentabile solo entro i termini di cui all’articolo 43 del DPR n. 600/1973.
In alternativa, se la società non ha fruito dell’agevolazione in dichiarazione ma ha presentato un’istanza di rimborso dell’imposta versata, la rinuncia può essere espressa con rinuncia all’istanza di rimborso, purché il rimborso non sia ancora stato erogato.
Limiti e definitività della posizione fiscale
L’Agenzia chiarisce che, se le dichiarazioni non sono più integrabili perché è decorso il termine di cui all’articolo 43 del DPR n. 600/1973, oppure se i rimborsi sono già stati pagati, la posizione fiscale della società con riferimento alla "Tremonti ambientale" deve considerarsi definitiva.
Indicazioni successive del GSE
L’Agenzia segnala infine che il GSE, con nota del 14 novembre 2018 pubblicata sul proprio sito, ha preso atto delle difficoltà operative rappresentate dagli operatori del settore e ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine ultimo per dare evidenza dell’effettiva rinuncia al beneficio fiscale.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello non porta a un riconoscimento della cumulabilità da parte dell’Agenzia delle Entrate, che si limita a ribadire l’assenza di propria competenza sulla questione e rinvia, di fatto, alla disciplina del conto energia e alle determinazioni del Ministero dello Sviluppo economico e del GSE.
Per la rinuncia alla "Tremonti ambientale", invece, i canali individuati sono limitati a:
- dichiarazione integrativa entro i termini di legge;
- rinuncia all’istanza di rimborso, se ancora pendente e non erogata.
Oltre tali ipotesi, l’agevolazione già fruita resta consolidata sul piano fiscale.
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