Circolare numero 192 del 3-8-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma che le cooperative di lavoro, incluse quelle di servizi, produzione e lavoro soggette al D.P.R. n. 602/1970, devono rispettare le retribuzioni contrattuali per poter beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi per il Mezzogiorno. Richiama precedenti chiarimenti e spiega che, per le cooperative con contribuzione su salari convenzionali, l’onere risulta assolto con riferimento alle retribuzioni contrattuali per i soci e alle retribuzioni convenzionali per la contribuzione. Indica inoltre quali contratti collettivi devono essere presi a riferimento e precisa che tale obbligo costituisce condizione imprescindibile per accedere alle agevolazioni.
Osservanza delle retribuzioni contrattuali per fiscalizzazione e sgravi contributivi nel Mezzogiorno per le cooperative di lavoro
Osservanza delle retribuzioni contrattuali per agevolazioni contributive alle cooperative di lavoro
La circolare interviene sul requisito dell’osservanza delle retribuzioni contrattuali da parte delle cooperative di lavoro, anche di servizi, produzione e lavoro soggette al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, ai fini dell’accesso alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno. Il documento conferma orientamenti già espressi in precedenti messaggi e circolari e chiarisce i criteri pratici di riferimento per la determinazione della retribuzione e per l’individuazione del contratto collettivo applicabile.
Ambito e principio generale
La circolare ribadisce che il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi per il Mezzogiorno presuppone il rispetto delle retribuzioni contrattuali. Tale requisito è posto in relazione alla natura dell’obbligo contributivo, che trova fondamento in un rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto socio-cooperativa viene infatti assimilato, ai fini previdenziali, al lavoro subordinato, pur con la particolarità che, per le cooperative che ricadono in specifiche discipline come quelle del D.P.R. n. 602/1970, la contribuzione può essere calcolata su un imponibile convenzionale.
La condizione è richiamata come necessaria per assicurare parità concorrenziale tra imprese, evitando vantaggi sul costo del lavoro non compatibili con il sistema delle agevolazioni. La circolare precisa inoltre che si tratta di un onere: la cooperativa può scegliere se avvalersi o meno delle agevolazioni, ma, se decide di farlo, deve rispettarne le condizioni.
Coordinamento con la normativa sopravvenuta
Viene ricordato che, a decorrere dall’1 gennaio 1989, l’obbligo di versare la contribuzione su retribuzioni non inferiori a quelle contrattuali è divenuto regola generale per tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative di lavoro, sia per i soci lavoratori sia per i dipendenti, a prescindere dalla fruizione di benefici contributivi. La circolare richiama inoltre il chiarimento già fornito con la circ. n. 33 dell’8 febbraio 1990, punto 1.4, sul concetto di retribuzione da erogare ai soci e da denunciare all’INPS.
Per le cooperative che operano con salari convenzionali, la circolare distingue tra due profili:
- sotto il profilo della retribuzione da corrispondere ai soci, la verifica va fatta rispetto alle retribuzioni contrattuali;
- sotto il profilo del regolare assolvimento della contribuzione, il riferimento resta quello delle retribuzioni convenzionali.
Criteri di individuazione del contratto collettivo
Ai fini della determinazione della retribuzione da assumere a base, la circolare indica un ordine di riferimento preciso:
- in primo luogo, i CCNL stipulati dalle organizzazioni più rappresentative delle cooperative per i lavoratori non soci dipendenti, se esistenti;
- in mancanza, i CCNL vigenti nei corrispondenti settori economici, stipulati per le imprese non cooperative dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
- se manca del tutto la contrattazione collettiva nazionale nel settore, la cooperativa che intenda usufruire dei benefici deve uniformarsi al CCNL di un settore economico similare da essa stessa prescelto, purché stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
La circolare sottolinea che l’onere di osservanza della contrattazione collettiva è ulteriormente rafforzato dall’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 6, comma 12, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989.
Effetti interpretativi e precedenti superati
Il documento conclude precisando che l’osservanza della contrattazione collettiva costituisce una condizione imprescindibile per accedere alle agevolazioni di fiscalizzazione e agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno. In conseguenza di tali chiarimenti, vengono considerate superate le indicazioni fornite dalle circ. n. 690 GS - n. 539 D.S.E.A.D. - n. 155 IB/200 del 2 ottobre 1978, punto 4, e n. 555 RCV - n. 679 EAD - n. 234 B/63 del 19 marzo 1981, punto 4.
Punti principali
Conferma dell’obbligo di osservanza delle retribuzioni contrattuali
Viene ribadito che le cooperative di lavoro, comprese quelle di servizi, produzione e lavoro soggette al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, devono rispettare le retribuzioni contrattuali per beneficiare sia della fiscalizzazione degli oneri sociali sia degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno. La circolare richiama il precedente messaggio n. 27043 del 5 settembre 1985 e la circ. n. 103 del 13 maggio 1988, che avevano già affermato tale principio.
Fondamento della condizione e rapporto socio-cooperativa
La circolare spiega che le agevolazioni spettano solo quando sussiste un obbligo contributivo fondato su un rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto socio-cooperativa è assimilato, ai fini previdenziali, al lavoro subordinato; tuttavia, per le cooperative che operano nelle condizioni previste dalla normativa, come quelle disciplinate dal D.P.R. n. 602/1970, la contribuzione può essere calcolata su un imponibile convenzionale.
Finalità della regola sulla retribuzione contrattuale
Il rispetto delle retribuzioni contrattuali è qualificato come strumento per garantire parità di condizioni competitive tra gli imprenditori, in termini di costo del lavoro. La circolare sottolinea che si tratta di un onere: l’imprenditore può scegliere se avvalersi o meno dei benefici, ma se intende usufruirne deve rispettare tale condizione.
Modalità di determinazione della retribuzione per i soci
Per la retribuzione da corrispondere ai soci e da denunciare all’INPS, la circolare richiama il chiarimento già fornito con circ. n. 33 dell’8 febbraio 1990, punto 1.4. Precisa inoltre che, dall’1 gennaio 1989, l’obbligo di contribuzione su retribuzioni non inferiori a quelle contrattuali vale per tutti i datori di lavoro, incluse le cooperative di lavoro, sia per i soci lavoratori sia per i dipendenti, indipendentemente dalle agevolazioni contributive.
Cooperative con salari convenzionali
Per le cooperative che effettuano gli adempimenti contributivi su salari convenzionali, come quelle soggette al D.P.R. n. 602/1970, la condizione per ottenere fiscalizzazione e sgravi nel Mezzogiorno si considera soddisfatta in due modi: per la parte retributiva dei soci si fa riferimento alle retribuzioni contrattuali; per la parte contributiva si fa riferimento alle retribuzioni convenzionali.
Contratti collettivi da utilizzare come riferimento
Per determinare la retribuzione da assumere a base, le cooperative devono fare riferimento, in via prioritaria, ai CCNL stipulati dalle organizzazioni più rappresentative delle cooperative per i lavoratori non soci dipendenti, se esistenti. Se tali contratti non esistono, si applicano i CCNL dei corrispondenti settori economici stipulati per le imprese non cooperative dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. In assenza totale di contrattazione collettiva nazionale nel settore, la cooperativa deve uniformarsi al CCNL di un settore economico similare da essa prescelto, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
Condizione imprescindibile e superamento di precedenti indicazioni
L’osservanza della contrattazione collettiva, rafforzata dall’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 6, comma 12, del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989, è considerata condizione imprescindibile per accedere alle agevolazioni. La circolare afferma infine che risultano superate le precedenti indicazioni contenute nelle circ. n. 690 GS - n. 539 D.S.E.A.D. - n. 155 IB/200 del 2 ottobre 1978, punto 4, e n. 555 RCV - n. 679 EAD - n. 234 B/63 del 19 marzo 1981, punto 4.
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