Circolare numero 187 del 31-7-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce alle Sedi istruzioni operative per eseguire le sentenze che riconoscono, sui crediti previdenziali, la rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali. Vengono indicati il periodo di decorrenza, le rate di pensione da rivalutare, i criteri di calcolo basati sugli indici ISTAT, il rapporto tra rivalutazione e interessi già corrisposti e il trattamento fiscale IRPEF delle somme liquidate. È previsto che i casi non immediatamente definibili siano segnalati agli uffici centrali competenti, mentre le pretese di rivalutazione non supportate da una specifica pronuncia giudiziaria non devono essere accolte in assenza di regolamentazione definitiva.
Istruzioni per la liquidazione della rivalutazione monetaria sui crediti previdenziali derivanti da sentenze
Rivalutazione monetaria sui crediti previdenziali derivanti da sentenze
La circolare disciplina le modalità con cui le Sedi devono procedere alla liquidazione della rivalutazione monetaria riconosciuta in sede giudiziaria sui crediti previdenziali, in particolare pensionistici. Il documento nasce dall’esigenza di fornire istruzioni operative in attesa di una disciplina definitiva della materia e di consentire l’esecuzione delle sentenze anche quando non contengano criteri sufficienti per il calcolo.
Presupposto giurisprudenziale e finalità operative
La circolare richiama gli orientamenti della Corte di Cassazione che hanno ritenuto applicabile ai crediti previdenziali l’art. 1224 c.c., il quale riconosce, oltre agli interessi legali in caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie, anche il risarcimento del maggior danno. Nel caso dei pensionati, tale danno viene individuato nella svalutazione monetaria subita nel periodo di ritardo. Viene inoltre richiamata l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 74 del 17 novembre 1989, con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 429, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui non ne consente l’applicazione ai crediti previdenziali.
In ragione della complessità della problematica e in attesa di una regolamentazione definitiva, l’Istituto dispone che le Sedi seguano criteri uniformi per la quantificazione delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria. Le istruzioni valgono anche per le sentenze già trasmesse alla Direzione Generale, per le quali non verranno più impartite istruzioni singole.
Esecuzione delle sentenze e casi non esaurienti
Le sentenze devono essere eseguite nel rispetto di quanto in esse stabilito. Se il giudice ha già quantificato la rivalutazione monetaria, la Sede deve attenersi a tale importo; se invece la sentenza indica criteri di calcolo, questi vanno applicati. In mancanza di elementi sufficienti, le Sedi devono utilizzare le istruzioni operative contenute nella circolare.
Qualora emergano casi anomali o non definibili autonomamente, le Sedi devono segnalarli ai competenti uffici della Direzione Generale. La circolare precisa anche che, fuori dai casi decisi dall’autorità giudiziaria, eventuali pretese degli interessati a ottenere la rivalutazione monetaria non possono essere accolte allo stato, mancando una specifica regolamentazione generale.
Periodo di decorrenza della rivalutazione e rate da rivalutare
Salvo diversa indicazione nella sentenza, il diritto alla rivalutazione monetaria decorre con la stessa decorrenza prevista per gli interessi legali: dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda di pensione oppure, se il diritto alla prestazione matura successivamente, dal 121° giorno successivo al perfezionamento del diritto. La rivalutazione va riconosciuta fino alla data del pagamento degli arretrati.
Devono essere rivalutate tutte le rate di pensione corrisposte in ritardo. Le rate anteriori alla decorrenza del diritto alla rivalutazione vanno rivalutate a partire da tale data; quelle successive dalla rispettiva scadenza. Le rate di pensione scadono il primo giorno dei mesi pari o dispari, a seconda della periodicità di pagamento.
Per la tredicesima mensilità, la circolare chiarisce che essa si considera maturata il primo giorno di novembre o dicembre, secondo che la pensione sia in pagamento nei mesi dispari o pari. Per le pensioni delle categorie CL, DZ, EL, ES, ET, TT e VOL, invece, la tredicesima matura il 1 dicembre.
Criteri di calcolo della rivalutazione
L’importo della rivalutazione monetaria deve essere determinato in analogia a quanto previsto dall’art. 150 disp. att. c.p.c. per i crediti di lavoro, utilizzando gli indici ISTAT del costo della vita riferiti alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria. La circolare richiama una tabella allegata, aggiornata semestralmente, con i valori degli indici dal trimestre novembre 1956-gennaio 1957 fino al semestre novembre 1989-aprile 1990.
Sulla base di tali indici, le Sedi devono ricavare i coefficienti di rivalutazione e determinare l’importo dovuto. Questo criterio si applica non solo quando la sentenza richiama espressamente gli indici usati per la scala mobile, ma anche quando fa riferimento genericamente agli indici ISTAT o non fornisce indicazioni precise e univoche.
Riferimenti a indici diversi e segnalazioni al Ramo attuariale
Se la sentenza richiama gli "indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", le Sedi devono attendere istruzioni successive, da emanarsi dopo il completamento degli adempimenti dell’ISTAT collegati al cambiamento di base degli indici. Lo stesso vale per formule riferite allo stesso tipo di indici, come "ex indici del costo vita".
Quando invece la sentenza richiama espressamente indici diversi da quelli indicati nella circolare, le Sedi devono trasmettere copia della sentenza e della documentazione al Ruolo professionale - Ramo attuariale della Direzione Generale. Allo stesso ufficio devono essere segnalati i casi nei quali il calcolo non sia immediatamente eseguibile sulla base delle istruzioni fornite, in particolare se siano stati corrisposti acconti prima del pagamento definitivo degli arretrati o se vi siano trattamenti provvisori poi seguiti da liquidazione definitiva.
Rapporto tra rivalutazione monetaria e interessi legali
La circolare precisa che la rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi legali, ma serve a coprire soltanto la parte di danno non risarcita da questi ultimi. In caso di precedente corresponsione di interessi legali, e salvo che la sentenza disponga espressamente in modo diverso, tali importi devono essere detratti dalla somma dovuta a titolo di rivalutazione.
Operativamente, una volta determinato per ciascun rateo l’importo della rivalutazione, la Sede deve sottrarre, se già corrisposti, gli interessi maturati nello stesso periodo. Se gli interessi già versati sono pari o superiori alla rivalutazione dovuta, nulla resta da corrispondere a tale titolo.
Trattamento fiscale e rinvii contabili
Le somme corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria sono assoggettabili a IRPEF. La circolare indica che esse devono essere tassate secondo il regime della tassazione separata previsto dall’art. 16 del TUIR. Restano ferme le istruzioni contenute nella circolare n. 719 Rg. del 26 maggio 1983, capitolo I, punto B.
Per l’imputazione contabile delle somme la circolare rinvia a successive istruzioni, senza fornire al momento ulteriori dettagli.
Chiusura operativa
Le Sedi sono quindi tenute ad applicare le presenti regole anche alle sentenze già trasmesse alla Direzione Generale. Le sentenze che non possano essere eseguite sulla base dei criteri forniti devono essere nuovamente segnalate all’Amministrazione centrale per le valutazioni e gli eventuali ulteriori indirizzi.
Punti principali
Premessa giurisprudenziale e finalità delle istruzioni
La circolare richiama l’orientamento della Corte di Cassazione che applica ai crediti previdenziali l’art. 1224 c.c., riconoscendo al creditore, oltre agli interessi legali, il risarcimento del maggior danno da ritardato adempimento. Tale danno viene individuato nella svalutazione monetaria subita dal pensionato nel periodo di mora. In attesa di una regolamentazione definitiva e anche alla luce della questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza n. 74 del 17 novembre 1989, vengono impartite istruzioni per quantificare le somme dovute e consentire l’esecuzione delle sentenze, anche quando queste non siano sufficientemente dettagliate.
Ambito di applicazione ed esecuzione delle sentenze
Le Sedi devono eseguire le sentenze secondo quanto in esse stabilito, liquidando la rivalutazione monetaria nell’importo eventualmente già quantificato dal magistrato oppure determinandola in base ai criteri indicati nella circolare. Se la sentenza non consente il calcolo autonomo, le Sedi devono applicare le presenti istruzioni; i casi anomali o non risolvibili localmente vanno segnalati agli uffici competenti della Direzione Generale. È inoltre precisato che, al di fuori dei casi decisi dall’autorità giudiziaria, le pretese degli interessati volte ad ottenere la rivalutazione monetaria non possono essere accolte, in mancanza di una specifica disciplina.
Periodo di decorrenza della rivalutazione e rate interessate
Salvo diversa indicazione del giudice, la rivalutazione monetaria decorre come gli interessi legali: dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di pensione oppure, se il diritto alla prestazione si perfeziona dopo tale data, dal 121° giorno successivo al perfezionamento del diritto. La rivalutazione va riconosciuta fino alla data del pagamento degli arretrati. Devono essere rivalutate tutte le rate di pensione corrisposte in ritardo; quelle anteriori alla decorrenza vanno rivalutate a partire da tale data, mentre quelle successive dalla loro scadenza. Le rate scadono il primo giorno dei mesi pari o dispari in base alla periodicità di pagamento. La tredicesima mensilità si considera maturata il primo giorno di novembre o dicembre, a seconda che la pensione sia in pagamento nei mesi dispari o pari; per le categorie CL, DZ, EL, ES, ET, TT e VOL matura il 1 dicembre. La rivalutazione si applica sugli importi di pensione spettanti, cioè sugli stessi importi base rilevanti anche per gli interessi legali.
Criteri di calcolo della rivalutazione monetaria
L’ammontare della rivalutazione deve essere determinato, in analogia all’art. 150 disp. att. c.p.c. e secondo molte sentenze in materia, sulla base degli indici ISTAT del costo della vita calcolati ai fini della scala mobile delle retribuzioni dell’industria. La circolare richiama una tabella allegata, aggiornata semestralmente, contenente gli indici dal trimestre novembre 1956-gennaio 1957 fino all’ultimo valore disponibile (semestre novembre 1989-aprile 1990). Le Sedi devono usare tali dati per ricavare i coefficienti di rivalutazione e quantificare le somme dovute. Questo criterio vale quando la sentenza richiama espressamente gli indici della scala mobile, oppure genericamente gli indici ISTAT o non fornisce indicazioni precise.
Ipotesi di riferimento a indici diversi e casi da segnalare
Se la sentenza fa riferimento agli "indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", le Sedi devono attendere ulteriori istruzioni, da emanarsi dopo il completamento degli adempimenti dell’ISTAT connessi al cambiamento di base degli indici. Lo stesso vale per riferimenti assimilabili, come gli "ex indici del costo vita". Quando invece la sentenza richiama esplicitamente indici diversi da quelli menzionati, le Sedi devono trasmettere copia della sentenza e della documentazione al Ruolo professionale - Ramo attuariale della Direzione Generale. Al medesimo ufficio vanno segnalati anche i casi in cui il calcolo non sia immediatamente eseguibile con le istruzioni fornite, in particolare se vi sono stati acconti prima del saldo definitivo o trattamenti provvisori seguiti da liquidazione definitiva.
Rapporto tra rivalutazione monetaria e interessi legali
La rivalutazione monetaria non si aggiunge agli interessi, ma copre soltanto la parte di danno non già risarcita da questi ultimi. In caso di precedente corresponsione di interessi legali, e salvo sentenze che dispongano diversamente, gli interessi devono essere detratti dall’importo dovuto a titolo di rivalutazione. Una volta determinata, per ciascun rateo, la somma spettante per rivalutazione, la Sede deve sottrarre gli interessi maturati nello stesso periodo, se già corrisposti. Se gli interessi già pagati sono pari o superiori all’importo dovuto per rivalutazione, nulla è più dovuto a questo titolo.
Trattamento fiscale IRPEF
Le somme corrisposte per rivalutazione monetaria sono assoggettabili a IRPEF secondo le disposizioni ministeriali richiamate dalla circolare. In particolare, esse rientrano nel regime della tassazione separata previsto dall’art. 16 del TUIR. Restano applicabili le istruzioni già contenute nella circolare n. 719 Rg. del 26 maggio 1983, capitolo I, punto B. Per l’imputazione contabile delle somme la circolare rinvia a successive istruzioni.
Indicazioni operative finali
Le Sedi sono invitate ad applicare le presenti istruzioni anche alle sentenze già trasmesse alla Direzione Generale, per le quali non saranno più fornite istruzioni individuali. Le sentenze non eseguibili sulla base dei criteri indicati dovranno essere nuovamente segnalate alla Direzione Generale per le determinazioni del caso.
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