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Circolare

Circolare numero 191 del 1-8-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 42/1990 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 797/1955 nella parte in cui non considerava anche lo stato di disoccupazione del padre non indennizzato tra le ipotesi che legittimano gli assegni familiari per fratelli, sorelle o nipoti. Vengono indicati i soggetti ancora interessati dalla disciplina, gli effetti sui rapporti pendenti e già definiti, la documentazione necessaria, le modalità di autorizzazione e gli adempimenti delle sedi INPS e dei lavoratori beneficiari.

Assegni familiari: estensione al caso di disoccupazione non indennizzata del padre

Assegni familiari e disoccupazione non indennizzata del padre

La circolare recepisce gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 2 febbraio 1990, pubblicata nella G.U. n. 6 del 7 febbraio 1990, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma, lett. a), del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui non considerava anche l’ipotesi del padre disoccupato e privo di indennità di disoccupazione ai fini del riconoscimento degli assegni familiari per fratelli, sorelle o nipoti.

Contenuto della pronuncia e nuovo presupposto del diritto

La pronuncia integra la disciplina previgente, per la quale gli assegni familiari erano riconosciuti al lavoratore che avesse a carico fratelli, sorelle o nipoti per morte, abbandono o invalidità permanente al lavoro del padre, purché la madre non fruisse degli stessi assegni. Dopo la sentenza, il diritto sussiste anche quando il padre sia:

  • disoccupato;
  • regolarmente iscritto all’ufficio di collocamento;
  • privo del diritto a prestazioni di disoccupazione;
  • privo, a diverso titolo, di altro trattamento di famiglia incompatibile con gli assegni familiari. Resta fermo che la madre non deve percepire, in relazione alla propria posizione tutelata, assegni familiari o altro trattamento di famiglia.

Ambito soggettivo di applicazione della disciplina

La circolare precisa che la normativa sugli assegni familiari non si applica più ai lavoratori dipendenti, sostituita dall’assegno per il nucleo familiare, ma continua a rilevare solo per le categorie di lavoratori autonomi cui è stata estesa con leggi speciali. Gli effetti della sentenza riguardano quindi:

  • i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, ai sensi dell’art. 10 della legge 16 ottobre 1973, n. 676;
  • gli armatori e proprietari armatori, ai sensi dell’art. 12 della legge 26 luglio 1984, n. 413;
  • i compartecipanti familiari e i piccoli coloni equiparati ai giornalieri di campagna, ai sensi dell’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  • i piccoli coltivatori diretti per le giornate di lavoro autonomo con cui integrano le giornate di lavoro dipendente, sempre ai sensi dell’art. 8 della legge n. 334/1968. Sono invece esclusi i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, poiché la declaratoria di incostituzionalità non ha riguardato la loro specifica normativa, contenuta nell’art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585.

Effetti nel tempo, domande pendenti e casi definitivi

La sentenza esplica efficacia con riguardo alle situazioni giuridiche non ancora definite. Perciò essa opera anche nei confronti di tutti i soggetti, esclusi coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai quali fino al 31 dicembre 1987 si è applicata la disciplina degli assegni familiari. Rimangono fuori dall’effetto della decisione:

  • le domande e i ricorsi già respinti e non più suscettibili di revisione per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
  • le posizioni definite con sentenza passata in giudicato. Le sedi devono quindi definire in conformità le domande e i ricorsi pendenti o sopravvenuti per periodi pregressi e, su richiesta, riesaminare quelli respinti purché non definitivi.

Autorizzazione per i periodi correnti e documentazione richiesta

Per i lavoratori occupati in aziende che operano a conguaglio, il pagamento degli assegni familiari per questa causale richiede un’apposita autorizzazione con validità annuale per i periodi correnti. A supporto della domanda deve essere prodotto:

  • il certificato della sezione circoscrizionale per l’impiego, attestante l’iscrizione del padre nella prima classe della lista dei disoccupati e la circostanza che lo stesso non risulti occupato a tempo parziale né svolga attività lavorativa a tempo determinato;
  • una dichiarazione di responsabilità del richiedente attestante che né il padre né la madre hanno titolo a trattamenti di famiglia e che nessun’altra persona percepisce tali trattamenti per i medesimi beneficiari;
  • la documentazione già prevista per le altre ipotesi di trasferimento della qualifica di capo-famiglia nei confronti di fratelli, sorelle e nipoti. L’accertamento della non corresponsione di prestazioni di disoccupazione e delle ulteriori condizioni richieste resta riservato alla sede competente.

Obblighi successivi del lavoratore e gestione dell’autorizzazione

Il lavoratore autorizzato deve comunicare immediatamente all’azienda la rioccupazione del padre dei beneficiari oppure la percezione, da parte del padre o della madre, di un trattamento di famiglia. Da tale momento cessa il diritto agli assegni familiari per i beneficiari indicati. L’autorizzazione scaduta o divenuta inefficace deve essere restituita alla sede INPS che l’ha rilasciata, con annotazione dei periodi di corresponsione degli assegni se la durata effettiva è stata inferiore a quella di validità dell’autorizzazione.

Controlli sui periodi pregressi

Per i periodi pregressi la disciplina vale sia per il rilascio dell’autorizzazione nelle aziende a conguaglio, sia per il pagamento diretto dell’Istituto, compresi i pagamenti a saldo dell’anno precedente in favore di piccoli coloni e compartecipanti familiari e dei piccoli coltivatori diretti che integrano le giornate di lavoro dipendente. In tali casi la certificazione deve indicare i periodi di iscrizione del padre nella prima classe dei disoccupati e gli eventuali periodi di occupazione a tempo parziale o di lavoro a tempo determinato; analogamente, la dichiarazione di responsabilità deve essere riferita agli stessi periodi. Le sedi devono inoltre verificare se, nei periodi in cui gli assegni sono stati corrisposti, il padre abbia percepito prestazioni di disoccupazione, anche con riguardo ai termini di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione a requisiti ridotti richiamate dal D.L. 4 luglio 1990, n. 170.

Informazione agli organismi interessati

Le sedi sono invitate a dare adeguata informazione a enti di patronato, organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e consulenti del lavoro. Devono inoltre rappresentare agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l’esigenza di rilasciare la certificazione dello stato di disoccupazione richiesta dalla circolare.

Punti principali

Effetto della sentenza costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 42 del 2 febbraio 1990 pubblicata in G.U. n. 6 del 7 febbraio 1990, ha dichiarato illegittima la norma sugli assegni familiari nella parte in cui non prevede, tra le cause rilevanti per il riconoscimento del diritto per fratelli, sorelle e nipoti a carico, anche la disoccupazione del padre privo di indennità di disoccupazione.

Nuovo criterio per il diritto agli assegni familiari

Il diritto deve essere riconosciuto quando il padre dei beneficiari sia disoccupato, regolarmente iscritto all’ufficio di collocamento e non abbia diritto a prestazioni di disoccupazione, né ad altro trattamento di famiglia incompatibile; inoltre la madre non deve fruire, in relazione alla propria posizione tutelata, di assegni familiari o di altro trattamento di famiglia.

Ambito soggettivo di applicazione

Gli effetti riguardano ormai solo i lavoratori autonomi ai quali la disciplina degli assegni familiari è stata estesa con leggi speciali, tra cui caratisti imbarcati sulla nave da loro armata, armatori e proprietari armatori, compartecipanti familiari, piccoli coloni equiparati ai giornalieri di campagna e piccoli coltivatori diretti per le giornate di lavoro autonomo che integrano quelle di lavoro dipendente. Restano esclusi i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, perché la pronuncia non ha inciso sulla loro specifica normativa.

Effetti sui rapporti pendenti e sui casi definitivi

La decisione produce effetti sulle situazioni giuridiche non ancora definite e, quindi, anche sui soggetti cui la disciplina degli assegni familiari si è applicata fino al 31 dicembre 1987, con esclusione delle domande e dei ricorsi già respinti e ormai non più revisibili per prescrizione quinquennale o per intervenuto giudicato. Le sedi devono definire le domande e i ricorsi pendenti o presentati per periodi pregressi e riesaminare, a richiesta, quelli respinti se non divenuti definitivi.

Autorizzazione e documentazione per i periodi correnti

Per i lavoratori occupati in aziende che operano a conguaglio, il pagamento per questa causale richiede un’apposita autorizzazione annuale per i periodi correnti. Lo stato di disoccupazione del padre deve essere attestato da certificato della sezione circoscrizionale per l’impiego, con iscrizione nella prima classe della lista dei disoccupati e attestazione dell’assenza di occupazione a tempo parziale o di lavoro a tempo determinato. Il richiedente deve anche presentare una dichiarazione di responsabilità sulla mancata titolarità, da parte del padre o della madre, di trattamenti di famiglia e sulla mancata percezione degli stessi da parte di altri per i medesimi beneficiari, oltre alla documentazione prevista per le altre ipotesi di trasferimento della qualifica di capo-famiglia.

Verifiche della sede e obblighi successivi del lavoratore

L’accertamento della non corresponsione di prestazioni di disoccupazione e delle altre condizioni richieste resta alla competenza della sede. Il lavoratore autorizzato deve comunicare immediatamente all’azienda la rioccupazione del padre o la percezione di trattamenti di famiglia da parte del padre stesso o della madre, perché da tali date cessa il diritto agli assegni familiari per i beneficiari indicati. L’autorizzazione scaduta o divenuta inefficace deve essere restituita alla sede INPS emittente con l’annotazione dei periodi di corresponsione se inferiori alla durata dell’autorizzazione.

Periodi pregressi e controlli

Per i periodi anteriori, sia per le autorizzazioni presso aziende a conguaglio sia per i pagamenti diretti dell’Istituto, la certificazione deve riferirsi ai periodi specifici di iscrizione del padre nella prima classe dei disoccupati e agli eventuali periodi di lavoro a tempo parziale o determinato; anche la dichiarazione di responsabilità deve riguardare quei medesimi periodi. Le sedi devono inoltre verificare se, nei periodi di corresponsione degli assegni, siano state erogate prestazioni di disoccupazione al padre, anche in relazione ai termini per le domande di disoccupazione a requisiti ridotti richiamate dal D.L. n. 170/1990.

Informazione agli enti e soggetti interessati

Le sedi devono informare enti di patronato, organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché consulenti del lavoro, e segnalare agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la necessità del rilascio della certificazione sullo stato di disoccupazione.

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