Circolare numero 186 del 31-7-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, nonostante un precedente orientamento del Comitato speciale CISOA avesse ricompreso la ristrutturazione tra le cause di sospensione rilevanti ai fini delle integrazioni salariali agricole, la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude tale possibilità. La ristrutturazione aziendale, anche se dettata da comprovate esigenze aziendali, non è quindi causa legittimante ai sensi dell’art. 8 della legge n. 457/1972. Le Sedi provinciali devono informare le Commissioni provinciali del nuovo criterio, concordato anche dal Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee.
Ristrutturazione aziendale non ammessa come causa di sospensione per integrazioni salariali agricole
Ristrutturazione aziendale e integrazioni salariali agricole
La circolare interviene per chiarire in via definitiva l’orientamento da seguire in materia di integrazioni salariali agricole ex art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il documento prende atto di un precedente indirizzo amministrativo più ampio e lo confronta con la successiva giurisprudenza di legittimità, che restringe il novero delle cause di sospensione ammissibili.
Precedente orientamento del Comitato speciale CISOA
Con la circolare n. 3252 G.S. del 25 luglio 1980, punto III (1), era stato precisato che, secondo un orientamento di larga massima del Comitato speciale preposto alla CISOA, tra le cause di sospensione rilevanti ai fini delle integrazioni salariali poteva rientrare anche la "ristrutturazione", a condizione che fosse determinata da comprovate e obiettive necessità aziendali. Tale impostazione ammetteva quindi la ristrutturazione come possibile causa legittimante, sebbene in presenza di presupposti rigorosi.
Orientamento della Corte di Cassazione
La circolare dà conto del successivo intervento della Corte di Cassazione, avvenuto nell’ambito di un giudizio promosso da un’azienda agricola contro l’Istituto, nel quale è stato escluso che la ristrutturazione possa rilevare ai fini della concessione delle integrazioni salariali agricole. La Suprema Corte ha interpretato l’art. 8 della legge n. 457/1972 nel senso che le "altre cause" non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, oltre alle intemperie stagionali, devono essere cause aventi natura analoga a queste ultime, cioè estranee alla volontà dei soggetti del rapporto di lavoro.
Significato di imputabilità
A supporto dell’interpretazione adottata, la circolare richiama il significato giuridico del termine "imputare", inteso come attribuzione di effetti giuridici a comportamenti riconducibili alla volontà di un soggetto o alla volontarietà dei suoi atti. In questa prospettiva, le cause collegate a scelte imprenditoriali, come la ristrutturazione, non possono essere ricondotte tra quelle non imputabili in senso rilevante per l’art. 8.
Criterio conclusivo e istruzioni operative
Alla luce di tale orientamento, viene stabilito che la ristrutturazione aziendale, anche se sorretta da comprovate ed obiettive necessità aziendali, non costituisce causa di sospensione idonea a legittimare la concessione delle integrazioni salariali agricole. I Dirigenti delle Sedi Provinciali sono tenuti a rendere edotte le Commissioni provinciali di questo criterio interpretativo, precisando inoltre che su di esso ha espresso concorde avviso anche il Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee.
Punti principali
Richiamo al precedente orientamento CISOA
La circolare richiama la n. 3252 G.S. del 25 luglio 1980, punto III (1), secondo cui il Comitato speciale preposto alla CISOA aveva ritenuto che, tra le cause di sospensione valide per le integrazioni salariali previste dall’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, potesse essere inclusa anche la ristrutturazione, purché fondata su comprovate e obiettive necessità aziendali.
Intervento della Corte di Cassazione
Successivamente, la Corte di Cassazione, decidendo in una controversia promossa da un’azienda agricola contro l’Istituto, ha affermato che la ristrutturazione non può essere considerata rilevante ai fini della concessione delle integrazioni salariali agricole. Secondo la Corte, le altre cause richiamate dall’art. 8, diverse dalle intemperie stagionali, devono avere natura analoga a queste ultime e quindi non essere collegate alla volontà dei soggetti del rapporto di lavoro.
Interpretazione del concetto di imputabilità
La circolare riporta che, in senso giuridico, il termine "imputare" indica il riferimento di un effetto giuridico, positivo o negativo, alla volontà di un soggetto o alla volontarietà dei suoi atti. Da tale impostazione discende l’esclusione delle cause connesse a scelte imprenditoriali, come la ristrutturazione.
Criterio applicativo da seguire
Viene precisato che la ristrutturazione aziendale, anche quando giustificata da comprovate ed obiettive necessità aziendali, non può essere considerata causa di sospensione legittimante la concessione delle integrazioni salariali agricole.
Indicazioni alle strutture periferiche
I Dirigenti delle Sedi Provinciali devono informare le Commissioni provinciali del nuovo criterio interpretativo e precisare che esso è stato condiviso anche dal Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 31 lug 1990Circolare numero 187 del 31-7-1990
- Circolare · 31 lug 1990Circolare numero 188 del 31-7-1990
- Circolare · 30 lug 1990Circolare numero 182 del 30-7-1990
- Circolare · 30 lug 1990Circolare numero 183 del 30-7-1990
- Circolare · 30 lug 1990Circolare numero 184 del 30-7-1990
- Circolare · 30 lug 1990Circolare numero 185 del 30-7-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →