Circolare numero 194 del 3-8-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare spiega che la sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 1990 ha dichiarato ormai incompatibile e quindi abrogata, dall'1 gennaio 1981, la norma che imponeva la riscossione dei contributi di malattia fino alla fine dell'anno solare di cessazione per le denunce presentate oltre termine. Da tale principio discende che l'obbligo contributivo in materia sanitaria resta collegato all'effettivo esercizio dell'attività commerciale, non alla sola iscrizione negli elenchi di categoria. Restano ferme le posizioni relative alle cessazioni denunciate nei termini o nello stesso anno dell'evento, mentre per le denunce tardive in anni successivi non devono più essere pretesi i contributi dal periodo successivo all'anno dell'evento. Le sedi devono quindi interrompere o sospendere le azioni di recupero, con riserva di istruzioni sui rimborsi e con possibilità di recuperare i contributi per gli anni precedenti l'iscrizione quando dovuti.
Effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 165/1990 sui contributi malattia per commercianti
Effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 165/1990 sui contributi di malattia per commercianti
La circolare illustra le conseguenze operative della sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 1990 in materia di assicurazione contro le malattie per gli esercenti attività commerciali. L'intervento chiarisce l'ambito di applicazione della decisione, gli effetti sui contributi già richiesti o ancora da richiedere e le modalità di gestione da parte delle sedi.
Normativa originaria e questione di legittimità
L'art. 36, comma 2, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 prevedeva che, se la denuncia di cessazione dell'attività commerciale fosse stata presentata oltre il termine di trenta giorni fissato dall'art. 4 della stessa legge, dovessero essere posti in riscossione anche i contributi relativi all'anno solare in corso alla data della denuncia. In concreto, la disciplina faceva proseguire la copertura assicurativa fino al termine dell'anno solare in cui era avvenuta la denuncia o l'accertamento d'ufficio della cessazione.
Pronuncia della Corte Costituzionale e abrogazione della norma
La Corte ha ritenuto che la successiva legge 23 aprile 1981, n. 155 avesse completamente mutato il sistema di riscossione dei contributi, introducendo anche la coincidenza temporale tra riscossione e anno di riferimento. Per effetto di tale incompatibilità, la norma dell'art. 36, comma 2, deve considerarsi abrogata dall'1 gennaio 1981, data di efficacia della legge n. 155/1981.
Principio generale sull'obbligo contributivo
La circolare trae dalla sentenza un principio di rilievo generale: in materia di assistenza sanitaria, l'obbligazione contributiva è collegata all'effettivo esercizio dell'attività commerciale, sempre che sussistano gli altri requisiti richiesti dalla legge, e non alla sola iscrizione negli elenchi di categoria. Il medesimo principio viene ritenuto ormai consolidato anche per gli artigiani, in base a un recente orientamento della Corte di Cassazione in tema di contribuzione dovuta al Servizio Sanitario Nazionale.
Casi non interessati dalla nuova impostazione
Restano disciplinate dalle disposizioni già emanate le ipotesi in cui la cessazione sia stata denunciata nei termini oppure nello stesso anno solare dell'evento. In questi casi non vengono addebitati contributi ulteriori rispetto a quelli relativi all'anno di cessazione, che restano dovuti in quanto annuali e non frazionabili. La circolare precisa che, per tali fattispecie, i soggetti interessati sono stati trattati come se avessero presentato la denuncia nei termini.
Denunce tardive in anno diverso da quello dell'evento
Per le denunce presentate fuori termine in un anno diverso da quello della cessazione, le istruzioni applicative emanate in passato devono considerarsi abrogate dall'1 gennaio 1981. Ne consegue che non possono più essere richiesti i contributi di malattia a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la cancellazione.
Adempimenti delle sedi e recupero somme
Le sedi, su domanda degli interessati e limitatamente ai contributi di malattia interessati dalla sentenza, devono:
- abbandonare l'azione diretta di recupero, sia amministrativa sia giudiziale;
- sospendere l'azione coattiva di riscossione mediante sistema esattoriale.
La circolare riserva successive istruzioni per il rimborso delle somme indebitamente riscosse.
Recupero dei contributi per periodi anteriori all'iscrizione
Resta fermo il principio per cui devono essere addebitati, se non già versati con altra qualifica, i contributi relativi all'anno o agli anni precedenti la domanda di iscrizione o l'iscrizione d'ufficio. Su questo punto l'Istituto annuncia ulteriori chiarimenti, anche perché è in corso una procedura automatizzata che esaminerà gli archivi alla luce della vecchia e della nuova disciplina e dei versamenti eventualmente già effettuati nella gestione dei cittadini non mutuati, individuando possibili recuperi e rimborsi da disporre tramite le SAP con i modelli GAGC23.
Punti principali
Oggetto della sentenza e norma dichiarata incompatibile
La circolare richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1990, relativa all'art. 36, comma 2, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 sull'assicurazione contro le malattie per gli esercenti attività commerciali. La norma prevedeva, per le denunce di cessazione presentate oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 4 della legge, la riscossione anche dei contributi relativi all'intero anno solare in corso alla data della denuncia.
Effetto della pronuncia: abrogazione dal 1° gennaio 1981
La Corte ha rilevato che la legge 23 aprile 1981, n. 155 ha modificato radicalmente il sistema di riscossione dei contributi, rendendo incompatibile la precedente disciplina. Per tale ragione la norma impugnata deve considerarsi abrogata dall'1 gennaio 1981, data di efficacia della legge n. 155/1981.
Principio generale sull'obbligazione contributiva
La circolare afferma che, anche in materia di assistenza sanitaria, l'obbligazione contributiva è collegata all'effettivo esercizio dell'attività commerciale, in presenza degli altri requisiti di legge, e non alla semplice iscrizione negli elenchi di categoria. Viene richiamato anche un recente orientamento della Corte di Cassazione in materia di contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale per gli artigiani, ritenuto ormai consolidato e applicabile sia agli artigiani sia ai commercianti.
Casi che restano disciplinati dalle disposizioni già emanate
Restano ferme le situazioni in cui la denuncia di cessazione sia stata presentata nei termini di legge oppure nello stesso anno solare in cui si è verificato l'evento. In tali ipotesi non vengono addebitati contributi ulteriori oltre a quelli relativi all'anno di cessazione, che sono comunque dovuti perché annuali e non frazionabili.
Denunce fuori termine in anni diversi dall'evento
Per le denunce tardive presentate in un anno diverso da quello dell'evento di cessazione, le disposizioni precedentemente emanate in applicazione della norma dichiarata incompatibile devono considerarsi abrogate dall'1 gennaio 1981. Di conseguenza, non devono più essere richiesti i contributi di malattia a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha dato luogo alla cancellazione.
Istruzioni operative per le sedi
Le sedi, su domanda degli interessati e limitatamente ai contributi in questione, devono abbandonare l'azione diretta di recupero, sia amministrativa sia giudiziale, e sospendere l'azione coattiva di riscossione tramite il sistema esattoriale. La circolare riserva ulteriori istruzioni in merito al rimborso delle somme indebitamente riscosse.
Recupero di contributi per annualità precedenti l'iscrizione
In applicazione del principio della coincidenza fra periodi di attività e copertura assicurativa, devono essere addebitati, se non già versati con altra qualifica, i contributi relativi all'anno o agli anni precedenti quello della domanda di iscrizione o dell'iscrizione d'ufficio. Su questo punto l'Istituto si riserva ulteriori chiarimenti, anche in relazione a una procedura automatizzata in corso di realizzazione che analizzerà gli archivi secondo la vecchia e la nuova normativa e secondo i versamenti già eseguiti nella gestione dei cittadini non mutuati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 3 ago 1990Circolare numero 192 del 3-8-1990
- Circolare · 3 ago 1990Circolare numero 193 del 3-8-1990
- Circolare · 1 ago 1990Circolare numero 190 del 1-8-1990
- Circolare · 1 ago 1990Circolare numero 191 del 1-8-1990
- Circolare · 31 lug 1990Circolare numero 186 del 31-7-1990
- Circolare · 31 lug 1990Circolare numero 187 del 31-7-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →