Cassazione Penale, Sentenza n. 17455/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 25/07/2024 che aveva respinto l'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Fabozzi per il procedimento penale n. 2509/22. Il difensore deduceva violazione di legge sostenendo che il Tribunale aveva illegittimamente valorizzato accertamenti svolti nel giudizio di prevenzione (riferiti agli anni 2019 e precedenti e alla confisca del 2020) per ritenere non veritiera l'autocertificazione sui redditi 2020; che la Guardia di Finanza aveva in realtà dichiarato di non conoscere il reale tenore di vita e la proprietà di immobili; che i canoni indicati nell'atto di prevenzione risultavano invece riscossi dall'amministratore giudiziario dal 2020; che somme pattuite per vendite nel 2020 non erano state effettivamente incassate (pagamento differito al 31/01/2022) e quindi non costituivano reddito 2020; e che non potevano essere considerati redditi del coniuge non convivente (Rosa Colella). In sostanza si lamentava l'uso di presunzioni fondate su accertamenti di periodo anteriore, motivazione illogica e violazione degli artt. 76, 92 e 96 del d.P.R. n.115/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha disposto il rigetto. Ha ritenuto che il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. n.115/2002, fosse limitato ai soli motivi di violazione di legge; molte delle doglianze di Fabozzi attengono a valutazioni di fatto e alla motivazione del giudice di merito (controllo di credibilità, valutazione di presunzioni semplici e uso di indagini di prevenzione), non sindacabili in Cassazione se non per vizi di legge straordinari non dedotti. La Corte ha confermato che il giudice dell'opposizione poteva legittimamente tener conto di accertamenti svolti nel procedimento di prevenzione e delle risultanze testimoniali che indicavano riscossione di canoni e gestione di immobili, nonché delle omissioni informative dell'istante (es. mancata indicazione di crediti e di ulteriori unità abitative non dichiarate). Per tali ragioni il rigetto è stato confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99, comma 4
il ricorso contro l'ordinanza che decide il giudizio di opposizione in caso di rigetto di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentito solo per violazione di legge
Limite di ammissibilità: in Cassazione sono proponibili soltanto motivi di violazione di legge; questioni di merito, valutazione delle prove e della motivazione del giudice di merito non sono sindacabili se non per vizi giuridici configurabili.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 96, comma 2
l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere respinta se vi sono "fondati motivi" per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 del medesimo decreto, ma tali motivi devono essere desunti "dalle risultanze del casellario, dal tenore di vita, dalle condizioni personali e familiari e dalle attività economiche eventualmente svolte"
Il giudice può disporre accertamenti sulla situazione patrimoniale ed economica (anche tramite Guardia di Finanza) e valutare "fondati motivi" emergenti da casellario, tenore di vita, condizioni personali/familiari e attività economiche per decidere sull'ammissione.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 96, comma 3
Prevede l'obbligo di disporre accertamenti quando l'istante è sottoposto a misura di prevenzione; la Guardia di Finanza può riferire anche indagini già svolte nell'ambito di altri procedimenti, le quali possono essere valutate dal giudice procedente.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76
Stabilisce quale dichiarazione dei redditi sia rilevante ai fini dell'ammissione (l'ultima per la quale sia decorsa la scadenza al momento del deposito dell'istanza); il reddito globale rilevante include quello dei conviventi (art. 76, comma 2) ma solo se conviventi.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 92
Fissa le soglie-limite di reddito e i criteri per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da valutare congiuntamente all'art. 76.
codice civile, art. 2729
Disciplina le presunzioni semplici: il giudice può ricavare fatti ignoti da fatti noti mediante presunzioni che concedono ampia discrezionalità valutativa; tali presunzioni richiedono un'adeguata motivazione ma non sono escluse nel procedimento per il patrocinio a spese dello Stato.
codice di procedura penale, art. 616
Consente di irrogare l'onere di versare una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorrente sia responsabile della causa di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al versamento di €3.000,00.
d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173, comma 1
Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti di esposizione nei motivi di ricorso (brevi riferimenti ai motivi in sede di cassazione quando previsto).
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Riferimento giurisprudenziale citato in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni/costituzione della Cassa delle Ammende; utilizzata come criterio per la determinazione dell'onere a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza che rigetta l'opposizione al diniego del patrocinio a spese dello Stato è ammesso soltanto per violazione di legge: contestazioni di merito sulla valutazione delle prove o della credibilità sono in genere inammissibili.
- Il giudice che decide sull'ammissione al patrocinio può disporre accertamenti (anche tramite Guardia di Finanza) e valutare elementi desunti da procedimenti di prevenzione: tali risultanze possono essere utilizzate per valutare il tenore di vita e i redditi, purché motivate.
- Le presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) attribuiscono ampia discrezionalità al giudice; possono legittimare la revoca o il rigetto del beneficio se il percorso logico è coerente e motivato.
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio rileva la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo anno per il quale è decorso il termine di presentazione al momento del deposito dell'istanza; redditi 'presunti' di anni precedenti possono essere valutati solo se le risultanze probatorie sono idonee a dimostrare la loro persistenza nell'anno di riferimento.
- I redditi del coniuge rilevano solo se il coniuge convive con l'istante; tuttavia, se il richiedente ha la materiale disponibilità o gestione di beni intestati a terzi (anche al coniuge non convivente), il reddito derivante può essere imputato al richiedente se provata la sua effettiva gestione e percezione.
- L'omissione nella domanda di fatti economici rilevanti (es. cessione di beni, crediti concordati, unità immobiliari non dichiarate) può compromettere la credibilità dell'istante e giustificare il rigetto.
- Per impugnare con successo è utile censurare specificamente tutti i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato e indicare vizi di diritto, non soltanto deduzioni di fatto o critica della motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17282/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17283/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17284/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17285/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17286/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17287/2025 del 08/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →