Cassazione Civile, Ordinanza n. 32536/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall.; era stata ammessa alla procedura, ma poi aveva rinunciato senza apertura della procedura concordataria. Il Tribunale aveva quindi liquidato in favore dei due commissari giudiziali nominati nella fase prenotativa un compenso omnicomprensivo di euro 40.000, applicando il d.m. n. 30 del 2012. La società ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. articolando tre motivi: 1) violazione dell’art. 1 d.m. n. 30/2012, perché la disposizione sarebbe stata applicata senza considerare che l’attività svolta era quella di pre-commissari giudiziali, con liquidazione che avrebbe dovuto essere limitata al passivo e comunque ridotta equitativamente, anche in misura non superiore a un quinto del compenso tabellare; 2) in subordine, ulteriore violazione della stessa disciplina, sostenendo che, trattandosi di ausiliari del giudice, il compenso dovesse essere liquidato a vacazioni; 3) nullità del decreto per totale mancanza di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e procedibile, ma fondato solo sul terzo motivo. Ha affermato che, per la liquidazione del compenso del commissario o pre-commissario giudiziale, non basta una motivazione stereotipata o di mero stile: occorre una motivazione analitica, anche per relationem, che renda esplicito l’iter logico seguito dal tribunale e i criteri concretamente applicati in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti. Nel caso concreto il decreto impugnato era privo di una motivazione idonea, non individuava neppure con precisione la procedura e non esponeva i parametri di quantificazione; perciò è stato cassato. I primi due motivi sono stati assorbiti. La causa è stata rinviata al Tribunale di Benevento in diversa composizione, affinché proceda a nuova liquidazione del compenso applicando i principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulla determinazione del compenso del commissario giudiziale nominato nel concordato con riserva, tenendo conto del criterio di proporzionalità rispetto all’opera prestata e dei parametri normativi richiamati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
utilizzato come base per l’impugnazione del decreto di liquidazione
concordato preventivo con riserva
norma che disciplina la domanda di concordato con riserva e la fase prenotativa in cui sono stati nominati i commissari
richiamato come parametro di liquidazione del compenso, ma la Corte precisa che la motivazione sulla sua applicazione deve essere analitica e riferita alle concrete attività svolte
art. 39, comma 1, legge fall.
norma di rinvio ai criteri ministeriali per la determinazione del compenso
art. 165 legge fall.
richiamato per l’applicabilità dei criteri ministeriali al commissario giudiziale
art. 5, commi 1 e 2, d.m. n. 30 del 2012
la Corte riporta il principio per cui tale disciplina va disapplicata, per irragionevolezza e disparità di trattamento, nella parte in cui distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda del tipo di concordato, dovendosi invece fare riferimento all’attivo inventariato
art. 2, comma 1, d.m. n. 30 del 2012
il compenso, nei casi di cessazione anticipata dell’incarico, va determinato tenendo conto dell’opera prestata secondo un criterio di proporzionalità rispetto a natura, qualità e quantità dell’attività
art. 4, comma 1, d.m. n. 30 del 2012
richiamato come minimo tabellare rispetto al quale il compenso può essere ridotto anche al di sotto, in presenza di cessazione anticipata e applicazione del criterio proporzionale
art. 171 legge fall.
richiamato per il controllo e l’eventuale rettifica dell’elenco dei creditori ai fini della determinazione del passivo
Massime di principio
- Nel liquidare il compenso del commissario giudiziale, o del pre-commissario nominato nella fase prenotativa del concordato preventivo con riserva, il tribunale deve fornire una motivazione specifica e analitica; una motivazione stereotipata o di mero stile determina la nullità del decreto di liquidazione.
- La determinazione del compenso deve essere ancorata ai criteri normativi applicabili e deve rendere verificabile l’iter logico seguito dal giudice, indicando i parametri concretamente impiegati in relazione alle attività effettivamente svolte e ai risultati conseguiti.
- In caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche nella fase preconcordataria, la liquidazione del compenso va effettuata tenendo conto dell’opera prestata e secondo un criterio di proporzionalità che può giustificare una riduzione anche sotto le soglie minime tabellari.
- Quando l’inventario non sia stato redatto, i valori rilevanti per la liquidazione devono essere ricavati dalla documentazione acquisita alla procedura e, se del caso, da bilanci, dichiarazioni fiscali, situazione finanziaria mensile o piano concordatario depositato.
- I criteri ministeriali richiamati dalla legge fallimentare per il compenso del commissario giudiziale si applicano anche alla nomina intervenuta nella fase di concordato con riserva.
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