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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19937/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato nel livello A come ausiliario specializzato, aveva ottenuto in appello il riconoscimento del diritto alle differenze retributive corrispondenti al livello C del CCNL Comparto Sanità per mansioni superiori effettivamente svolte. La Corte d'appello aveva valorizzato una pluralità di attività svolte dal dipendente, ritenendole incompatibili con l'inquadramento inferiore. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente riconosciuto differenze retributive per l'esercizio di funzioni di geometra, attività riservata agli iscritti all'albo, quindi non retribuibile se svolta da soggetto non abilitato, neppure ex art. 2126 c.c.; (2) ha dedotto violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 28 del CCNL 7.4.1999, assumendo che la contrattazione collettiva consentirebbe solo il compenso per mansioni immediatamente superiori e non un "riconoscimento per saltum", oltre a lamentare erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata non affermava che il lavoratore avesse svolto attività professionale riservata ai geometri, ma solo che era in possesso del titolo di geometra ed esperienza professionale; inoltre il motivo era privo di specificità, non indicando quali tra le mansioni accertate sarebbero state riservate e quali residue non sarebbero bastate a giustificare l'inquadramento superiore. Il secondo motivo è stato ritenuto parzialmente infondato e parzialmente inammissibile: infondata la tesi secondo cui il diritto alle differenze retributive varrebbe solo per mansioni immediatamente superiori, perché tale diritto discende direttamente dall'art. 36 Cost. e spetta in relazione alle mansioni effettivamente svolte, anche se ulteriormente superiori; inammissibile la censura nella parte in cui chiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione. Non sono state liquidate spese perché il lavoratore intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere, in tesi, che l'attività professionale riservata svolta senza abilitazione non sarebbe retribuibile nemmeno se resa in un rapporto di lavoro subordinato; la Corte non accoglie questa impostazione perché il presupposto fattuale non risultava dalla sentenza impugnata.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    La Corte afferma che il comma 5 consente il pagamento delle differenze retributive anche quando l'assegnazione a mansioni superiori sia illegittima, e che la retribuzione va parametrata alle mansioni effettivamente svolte, senza distinguere tra mansioni immediatamente superiori o ulteriormente superiori; i commi 2, 3 e 5 vanno letti distinguendo tra limiti all'assegnazione e diritto alla retribuzione.

  • art. 36 Cost.

    Costituisce la giustificazione diretta del diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, anche in caso di svolgimento di mansioni superiori illegittimamente assegnate.

  • art. 28 CCNL Comparto Sanità 7.4.1999

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui sarebbe dovuto solo il compenso per mansioni immediatamente superiori; la Corte non accoglie tale lettura perché incompatibile con il principio dell'art. 36 Cost. e con l'art. 52 d.lgs. 165/2001.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto del dipendente alle differenze retributive per mansioni superiori non dipende dalla sola legittimità dell'assegnazione, ma dalla concreta prestazione resa: la retribuzione deve corrispondere alle mansioni effettivamente svolte.
  • Il riferimento alle "mansioni immediatamente superiori" rileva per i limiti di legittima assegnazione, non per comprimere il diritto al trattamento economico quando il lavoratore abbia di fatto svolto mansioni proprie di una qualifica superiore anche non immediatamente contigua.
  • La deduzione di nullità o illegittimità delle mansioni per asserita riserva professionale richiede una specifica corrispondenza tra le attività concretamente accertate dal giudice di merito e quelle effettivamente riservate dall'ordinamento; senza tale specificazione, la censura è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura deve investire errori di diritto o vizi logicamente rilevanti della motivazione, non il merito dell'accertamento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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