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Risoluzione

Risoluzione n. 299 del 18/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che le erogazioni effettuate da ALFA S.p.A. all’Associazione DELTA non sono deducibili né ex art. 100, comma 2, lett. f), TUIR né ex art. 14 D.L. 35/2005, perché l’Associazione opera solo come collettore di fondi e non come soggetto che realizza direttamente le attività culturali richieste dalla norma. Viene inoltre esclusa la possibilità di considerare la Fondazione beneficiaria indiretta tramite un mandato con rappresentanza, anche perché i pagamenti devono essere eseguiti direttamente al beneficiario con i mezzi previsti dalla legge.

Erogazioni liberali deducibili verso associazioni e fondazioni culturali

Erogazioni liberali a favore dell’Associazione DELTA e della Fondazione DELTA

La risoluzione affronta il trattamento fiscale delle erogazioni liberali effettuate da ALFA S.p.A. nell’ambito di un sistema di raccolta fondi collegato all’Associazione DELTA e alla Fondazione DELTA. Il tema centrale è la deducibilità delle somme ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. f), del TUIR e dell’art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

Quesito posto dall’istante

ALFA S.p.A. riferisce di essere associata all’Associazione DELTA, attualmente in procedimento di riconoscimento della personalità giuridica, e di partecipare anche alla Fondazione DELTA, costituita da fondatori istituzionali e altri soggetti privati. L’Associazione svolge attività filantropica nel settore della cultura, fornendo supporto finanziario alla Fondazione, che mira a realizzare uno spazio culturale innovativo attraverso mostre, eventi sperimentali e iniziative di valorizzazione di Palazzo .......

La società chiede se possa dedurre le erogazioni liberali in due ipotesi:

  • erogazioni effettuate direttamente all’Associazione DELTA, quale destinataria finale;
  • erogazioni effettuate all’Associazione DELTA, ma con mandato con rappresentanza della Fondazione DELTA, in modo che la Fondazione sia il destinatario effettivo delle somme, pur essendo materialmente versate all’Associazione.

Soluzione prospettata dall’interpellante

ALFA S.p.A. ritiene che la deducibilità sussista in entrambi i casi.

Per l’art. 100, comma 2, lett. f), TUIR, sostiene che:

  • l’Associazione DELTA, una volta ottenuta la personalità giuridica, avrebbe i requisiti richiesti dalla norma;
  • sarebbe sufficiente una attività di promozione culturale svolta tramite supporto organizzativo e finanziario ad altro ente che realizza direttamente le iniziative culturali.

Per l’art. 14, comma 1, D.L. n. 35/2005, la società afferma che:

  • l’Associazione DELTA, dopo il riconoscimento, potrebbe rientrare tra i soggetti beneficiari perché ha per statuto la tutela, promozione e valorizzazione di beni culturali;
  • anche la Fondazione DELTA, pur qualificandosi fiscalmente come ente commerciale, potrebbe essere beneficiaria poiché la norma richiede l’assenza di scopo di lucro ma non distingue tra enti commerciali e non commerciali.

Quanto all’ipotesi del mandato con rappresentanza, la società ritiene possibile considerare l’erogazione come diretta alla Fondazione, con verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi esclusivamente in capo a quest’ultima.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate: ipotesi 1

L’Agenzia osserva anzitutto che, in entrambe le ipotesi, le somme sono materialmente accreditate all’Associazione DELTA. Nella prima ipotesi l’Associazione è destinataria finale delle somme; nella seconda ipotesi essa agisce come mandataria della Fondazione, che riceverebbe poi le somme per il successivo impiego.

Art. 100, comma 2, lett. f), TUIR

La norma consente la deduzione dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore di:

  • Stato;
  • enti o istituzioni pubbliche;
  • fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico.

La deduzione è ammessa solo se le erogazioni sono effettuate specificamente per:

  • acquisto, manutenzione, protezione o restauro delle cose indicate nell’art. 2 del D.Lgs. 42/2004;
  • organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico o culturale relative a tali cose;
  • studi e ricerche necessari a tali fini.

Secondo l’Agenzia, nel caso esaminato mancano i requisiti richiesti:

  • sul piano soggettivo, l’Associazione non è beneficiaria di somme destinate a svolgere o promuovere direttamente attività di studio, ricerca e documentazione culturale, ma si limita a raccogliere risorse finanziarie;
  • sul piano oggettivo, la destinazione delle somme alle finalità previste dalla norma emerge solo nel rapporto successivo tra Associazione e Fondazione, che è distinto e autonomo rispetto a quello tra ALFA S.p.A. e Associazione.

Viene inoltre richiamata la procedura prevista dalla stessa norma, secondo cui il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi di utilizzo delle erogazioni e ne controlla l’impiego, a conferma che la liberalità deve riferirsi al soggetto che realizza direttamente le attività culturali incentivate.

Conclusione: le somme erogate da ALFA S.p.A. all’Associazione DELTA non sono deducibili ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. f), TUIR.

Art. 14, comma 1, D.L. n. 35/2005

L’art. 14 prevede la deducibilità delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore di:

  • ONLUS;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la ricerca scientifica, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla norma.

Per tali enti è richiesta la personalità giuridica e, per quelli operanti nei beni culturali, l’oggetto statutario indicato dalla norma. Inoltre, il comma 2 impone scritture contabili complete e un documento patrimoniale, economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; il comma 5 prevede responsabilità solidale dell’ente e degli amministratori se la deduzione risulta indebita.

L’Agenzia conclude che:

  • l’Associazione DELTA, nel ruolo di collettore di risorse, non svolge direttamente attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali richieste dall’art. 14;
  • gli obblighi contabili e le conseguenze dell’indebita deduzione gravano sul soggetto beneficiario, il che conferma che l’ente deve essere quello che realizza in proprio le attività meritevoli.

Conclusione: anche ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 35/2005, le somme erogate all’Associazione DELTA non sono deducibili.

Valutazione dell’Agenzia: ipotesi 2 e mandato con rappresentanza

Quanto all’ipotesi in cui l’Associazione agisca come mandataria con rappresentanza della Fondazione DELTA, l’Agenzia esclude che ciò consenta di considerare la Fondazione come destinataria della liberalità ai fini della deduzione.

La motivazione è duplice:

  • le erogazioni liberali devono essere effettuate direttamente dall’erogante al beneficiario utilizzando i mezzi di pagamento previsti dalla legge, cioè banca, ufficio postale o strumenti di pagamento di cui all’art. 23 del D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari);
  • tali modalità escludono che le somme possano essere accreditate a soggetti diversi dall’associazione beneficiaria, nonché l’intervento di un terzo come rappresentante nella raccolta.

Pertanto, non è configurabile una raccolta di liberalità attraverso un intermediario che alteri il rapporto diretto tra erogante e beneficiario ai fini del beneficio fiscale.

Chiarimento sul concetto di non lucratività

L’Agenzia precisa anche che, con riferimento all’art. 100, comma 2, lett. f), TUIR, il concetto di non lucratività non coincide necessariamente con quello di non commercialità. Tuttavia, l’assenza di fine di lucro richiede una previsione statutaria espressa, che si rifletta nella destinazione del patrimonio e degli utili alle finalità sociali dell’ente, con esclusione della loro ripartizione.

Conclusione finale

La risoluzione conclude che:

  • non sono deducibili le erogazioni liberali effettuate da ALFA S.p.A. all’Associazione DELTA nelle modalità descritte;
  • non è possibile considerare deducibili le somme solo perché poi trasferite alla Fondazione DELTA o raccolte in suo nome e per suo conto;
  • la deduzione richiede che il beneficiario sia il soggetto che realizza direttamente le attività culturali previste dalle norme agevolative.

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