Risoluzione n. 295 del 18/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso esaminato, le prestazioni rese da DELTA S.r.l. ad ALFA Patrimonio S.p.A. per la manutenzione straordinaria della fognatura vanno assoggettate a reverse-charge. Il rapporto non è qualificabile come semplice rapporto associativo né come avvalimento in senso proprio, ma come subappalto relativo a prestazioni della sezione F ATECOFIN 2004.
Applicazione del reverse-charge nei lavori affidati a società del gruppo con contratto di avvalimento/subappalto
Reverse-charge nei rapporti tra ALFA Patrimonio S.p.A. e DELTA S.r.l.
Il documento esamina un’istanza di interpello presentata da ALFA Patrimonio S.p.A. in relazione al trattamento IVA delle prestazioni affidate alla controllata DELTA S.r.l. per la manutenzione straordinaria della fognatura di Via ....... La questione centrale è se alle prestazioni rese da DELTA debba applicarsi il meccanismo del reverse-charge previsto dall’art. 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972.
Fatti rappresentati nell’interpello
ALFA Patrimonio S.p.A., che gestisce in affidamento la rete fognaria del Comune di ...., ha ricevuto in appalto dal Comune la manutenzione straordinaria della fognatura per un corrispettivo di 100.000 euro, oltre IVA. La società, in possesso di adeguata qualificazione SOA ai sensi del DPR n. 34 del 2000, ha poi affidato la medesima manutenzione a DELTA S.r.l. per 96.500 euro, oltre IVA.
DELTA S.r.l., della quale ALFA possiede l’80% del capitale sociale, è una società strumentale costituita per eseguire interventi di manutenzione straordinaria, potenziamento ed estensione delle infrastrutture del servizio idrico integrato di proprietà o in concessione ad ALFA nel territorio di alcuni Comuni. La società istante precisa di non aver stipulato un contratto di subappalto, ma di aver fatto ricorso a un contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Posizione della società istante
ALFA sostiene che non debba applicarsi il reverse-charge per due ordini di ragioni:
- il contratto non sarebbe assimilabile a subfornitura o subappalto, poiché, per effetto dell’avvalimento e della funzione della società DELTA, sarebbe la stessa struttura di ALFA a essere utilizzata da DELTA per eseguire i lavori;
- il rapporto tra le società sarebbe più correttamente inquadrabile tra i rapporti associativi richiamati dalla circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, con conseguente applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie dell’art. 17, comma 1, del DPR n. 633 del 1972.
La società richiama inoltre l’assenza, a suo avviso, delle esigenze di cautela fiscale che hanno motivato l’introduzione del reverse-charge nel settore edile, anche in considerazione della possibilità di accedere alla liquidazione IVA di gruppo.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce preliminarmente l’istituto dell’avvalimento alla luce della direttiva 2004/18/CE e del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. In particolare, l’art. 49 consente al concorrente in una gara di lavori, servizi o forniture di soddisfare requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi o di attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Viene ricordato che:
- l’avvalimento serve a consentire a un’impresa di raggiungere i livelli richiesti dal bando utilizzando risorse economiche e tecnico-professionali altrui;
- il bando può limitare o modulare l’utilizzo dell’avvalimento;
- ai sensi del comma 10 dell’art. 49, il contratto di appalto è comunque eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, mentre l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Valutazione dell’Agenzia sul caso concreto
Dalla documentazione esaminata risulta che il contratto di avvalimento è stato stipulato il 2 febbraio 2006 tra ALFA S.p.A. e DELTA S.r.l., ed era finalizzato a dotare DELTA della certificazione SOA relativa alla categoria OG6 classifica IV, necessaria per eseguire lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria delle reti del gruppo ALFA. L’Agenzia osserva però che tale contratto non è stato stipulato per dotare di requisiti la società partecipante alla gara, cioè ALFA Patrimonio S.p.A., bensì a favore di DELTA, che peraltro non ha partecipato ad alcuna gara d’appalto.
Poiché il contratto di appalto con il Comune per l’esecuzione dei lavori è stato stipulato da ALFA Patrimonio S.p.A., l’Agenzia rileva che, nel quadro descritto, lo schema non corrisponde all’avvalimento tipico previsto dalla normativa, ma che, ai fini IVA, rileva la qualificazione del contratto del 16 novembre 2006 tra ALFA Patrimonio S.p.A. e DELTA S.r.l. per l’esecuzione dell’intervento.
Qualificazione del rapporto e conseguenze IVA
Secondo l’Agenzia, il contratto del 16 novembre 2006 deve essere ricondotto alla fattispecie di subappalto avente ad oggetto prestazioni incluse nella sezione F della tabella di classificazione ATECOFIN 2004. Di conseguenza, le prestazioni rese in base a tale contratto devono essere assoggettate al regime del reverse-charge previsto dall’art. 17, sesto comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972.
Esclusione della tesi del rapporto associativo
L’Agenzia esclude anche la tesi secondo cui si tratterebbe di un rapporto associativo escluso dal reverse-charge. La precisazione contenuta nella circolare n. 37 del 2006, secondo cui in linea generale i rapporti tra consorzi e strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini, non è applicabile alle società appartenenti al medesimo gruppo, legate da vincoli di partecipazione e non da rapporti associativi.
Conclusione
La risposta dell’Agenzia, resa nell’ambito dell’interpello ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, è quindi favorevole all’applicazione del reverse-charge alle prestazioni rese da DELTA S.r.l. nei confronti di ALFA Patrimonio S.p.A. per la manutenzione straordinaria della fognatura.
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