Risoluzione n. 296 del 18/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, nei compensi liquidati al notaio delegato alla vendita nell’esecuzione immobiliare, la ritenuta d’acconto ex art. 25 DPR 600/1973 deve essere effettuata e versata dal soggetto che assume la qualità di sostituto d’imposta, anche se la procedura esecutiva è poi confluita nel fallimento. Il curatore fallimentare, subentrato nella procedura, deve poi indicare il versamento nel modello 770 e rilasciare la certificazione.
Ritenuta sui compensi del notaio delegato nella vendita immobiliare esecutiva
Ritenuta sui compensi del notaio delegato nella procedura esecutiva e riflessi del fallimento
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile ai compensi liquidati dal giudice dell’esecuzione al notaio delegato alle operazioni di vendita immobiliare, in una procedura esecutiva già in corso quando interviene il fallimento del debitore. Il documento chiarisce chi debba operare la ritenuta d’acconto e come debba essere gestito l’adempimento in presenza del subentro del curatore fallimentare.
Quesito prospettato
Il curatore fallimentare della società esecutata chiede se, in applicazione dell’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, come modificato dall’articolo 37, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006, sussista l’obbligo per lui di effettuare la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973 sui compensi liquidati al notaio delegato alla vendita di due immobili nell’ambito di una procedura esecutiva già pendente all’apertura del fallimento.
Il caso descritto è il seguente:
- la vendita forzata degli immobili della società esecutata è avvenuta nel maggio 2006;
- l’aggiudicazione è intervenuta nel settembre 2006;
- nel frattempo è stata dichiarata la sentenza di fallimento della società, con nomina del curatore istante;
- nell’ottobre 2006 il giudice dell’esecuzione ha liquidato compensi, spese e onorari al notaio delegato;
- il notaio ha incassato le somme con il ricavato della procedura, emettendo fatture intestate alla società esecutata/fallita e trasmesse al curatore, come se quest’ultimo fosse il sostituto d’imposta.
Posizione del contribuente
Il curatore ritiene di non assumere la qualifica di sostituto d’imposta rispetto a tali compensi, poiché non sarebbe venuto meno il presupposto dell’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973: egli non avrebbe infatti materialmente corrisposto al notaio i compensi dovuti per effetto della delega del giudice dell’esecuzione.
A sostegno della propria tesi richiama:
- la risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006, che, in materia di IVA sulla vendita forzata, ha affermato che gli adempimenti sono accentrati nella procedura e non in capo al debitore esecutato;
- la possibile incapienza del fallimento, che potrebbe non disporre dei fondi necessari per versare la ritenuta;
- la disponibilità del ricavato della vendita nella procedura esecutiva.
Secondo l’istante, l’obbligo di versamento della ritenuta sulle fatture del notaio dovrebbe essere assolto direttamente dal notaio stesso, che dovrebbe poi trasmettere alla curatela prova documentale del versamento; il curatore, quale rappresentante firmatario, dovrebbe quindi riportare i dati nel modello 770.
Inquadramento della procedura espropriativa
L’Agenzia ricorda che l’espropriazione immobiliare, disciplinata dagli articoli 555 e seguenti del codice di procedura civile, consiste nella vendita coattiva dell’immobile di proprietà del debitore esecutato, disposta dal giudice dell’esecuzione su istanza del creditore pignorante.
Viene inoltre richiamata la riforma del processo esecutivo introdotta:
- dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- dal decreto-legge 28 dicembre 2005, n. 263, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
In base alla disciplina risultante dalla riforma:
- le operazioni di vendita possono essere delegate non solo a notai, ma anche ad avvocati e commercialisti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione al c.p.c.;
- la delega riguarda sia le vendite con incanto sia quelle senza incanto;
- il professionista delegato svolge le attività previste dall’articolo 591-bis c.p.c., inclusa, ad esempio, l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.
Il giudice dell’esecuzione, all’esito della vendita forzata, liquida i compensi del professionista con decreto, specificando la parte relativa alle operazioni di incanto e a quelle successive, poste a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 179-bis, secondo comma, delle disposizioni di attuazione al c.p.c.
Presupposto e misura della ritenuta ex articolo 25 DPR 600/1973
L’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973 prevede che i soggetti indicati nell’articolo 23, comma 1, quando corrispondono a soggetti residenti compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo, anche non esercitate abitualmente o rese a terzi o nell’interesse di terzi, ovvero per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF, con obbligo di rivalsa.
Nel caso esaminato, l’Agenzia ritiene sussistenti i presupposti per l’applicazione della ritenuta, sia per la qualifica di sostituto d’imposta del debitore esecutato, sia per la natura di reddito di lavoro autonomo del compenso spettante al notaio delegato.
Momento del pagamento e soggetto tenuto alla ritenuta
Quanto alle modalità applicative, la risoluzione evidenzia che il pagamento, nella concreta fattispecie esecutiva, deve intendersi effettuato nel momento in cui il notaio preleva le somme a lui liquidate, somme che ordinariamente comprendono:
- il compenso lordo della ritenuta;
- l’IVA.
Tali importi sono prelevati dal ricavato della vendita forzata di un bene già appartenente al patrimonio del debitore esecutato, il quale sopporta l’onere economico di liquidare i compensi al notaio e ha diritto alle eventuali somme residue dopo il soddisfacimento dei creditori procedenti, ai sensi dell’articolo 510, quarto comma, c.p.c.
Ne consegue che l’obbligo di effettuazione e versamento della ritenuta non può che essere assolto, in nome e per conto del debitore esecutato, dal notaio delegato alle operazioni di vendita, al momento del prelievo del compenso.
L’Agenzia osserva inoltre che nell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973 non esiste una disposizione specifica analoga a quella dell’articolo 25-bis, quarto comma, che impone al commissionario di rimettere al committente l’importo corrispondente alla ritenuta quando il compenso sia trattenuto direttamente sulle somme riscosse.
Coerenza con la precedente risoluzione n. 62/E del 2006
La soluzione è ritenuta coerente con l’orientamento espresso nella risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006, nella quale la procedura espropriativa è stata qualificata come un momento patologico della circolazione del bene immobile. Anche sotto il profilo della tutela dell’interesse erariale, gli obblighi di fatturazione e versamento dell’IVA sono stati ritenuti accentrati nella procedura stessa, e non in capo al debitore esecutato.
Effetti del fallimento intervenuto durante l’esecuzione
La circostanza che, durante il procedimento esecutivo, sia intervenuto il fallimento del debitore e che il curatore sia subentrato nella procedura esecutiva avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 107, comma 5, della legge fallimentare, comporta che il curatore, in qualità di sostituto d’imposta:
- riporti i dati relativi all’effettuazione e al versamento della ritenuta nella dichiarazione dei sostituti d’imposta;
- acquisisca previamente la prova documentale dell’avvenuto versamento;
- rilasci la relativa certificazione.
Esito interpretativo
La risposta dell’Agenzia conferma quindi che, nella fattispecie descritta, la ritenuta d’acconto sui compensi del notaio delegato deve essere effettuata e versata nell’ambito della procedura esecutiva, al momento del prelievo delle somme liquidate, e che il curatore fallimentare, subentrato alla procedura, deve curare gli adempimenti dichiarativi e certificativi connessi al versamento.
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