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Risoluzione

Risoluzione n. 297 del 18/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che il regime agevolato per le nuove attività produttive di cui all'art. 13 della legge n. 388/2000 è alternativo al regime dei contribuenti minimi in franchigia ex art. 32-bis DPR n. 633/1972. Indica inoltre come il committente deve comportarsi nei rapporti con soggetti in franchigia e quali effetti producono il superamento dei limiti di volume d'affari o il venir meno dei requisiti.

Alternatività tra regime nuove attività produttive e regime di franchigia IVA

Alternatività tra regime delle nuove attività produttive e regime di franchigia IVA

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2007, n. 297, affronta il rapporto tra il regime fiscale agevolato per le nuove attività produttive e il regime dei contribuenti minimi in franchigia. Il documento chiarisce in particolare se i due regimi possano essere applicati contemporaneamente e quali controlli e conseguenze spettino al committente che intrattenga rapporti con soggetti in franchigia.

Quesito posto dall'istante

La società istante chiede se il regime previsto dall'art. 32-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 per i contribuenti minimi in franchigia sia alternativo al regime fiscale agevolato per le nuove attività produttive di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

La società ritiene che, alla luce del provvedimento del 13 febbraio 2007 relativo alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA, debbano considerarsi esclusi dal regime dell'art. 32-bis i soggetti che hanno optato per il regime agevolato dell'art. 13 della legge n. 388/2000.

Con riferimento ai rapporti con soggetti in franchigia, la società afferma inoltre di dover verificare:

  • che in fattura sia indicata la norma agevolativa;
  • che i compensi corrisposti nell'anno da Rai al medesimo soggetto non superino i limiti di legge;
  • che, in caso di superamento, il soggetto decada dall'agevolazione nell'anno stesso se i redditi percepiti sono superiori a 10.500 euro, ovvero dall'anno successivo se i redditi percepiti sono superiori a 7.000 euro ma non a 10.500 euro.

Regime delle nuove attività produttive ex art. 13 legge n. 388/2000

L'Agenzia ricorda che l'art. 13 della legge n. 388/2000 disciplina il regime fiscale delle nuove attività produttive e prevede, se ricorrono i presupposti normativi:

  • l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF;
  • l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA;
  • l'esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA previsti dal DPR 23 marzo 1998, n. 100.

Regime di franchigia ex art. 32-bis DPR n. 633/1972

L'art. 32-bis, comma 1, del DPR n. 633/1972 dispone che i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione:

  • sono esonerati dal versamento dell'imposta;
  • sono esonerati da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto, salvo:
    • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
    • certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

L'Agenzia qualifica questo regime come regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla norma.

Natura e effetti del regime di franchigia

I contribuenti minimi in franchigia sono equiparati ai consumatori finali e, per tale ragione:

  • non esercitano il diritto di rivalsa;
  • non hanno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti;
  • non sono soggetti agli obblighi imposti dal DPR n. 633/1972, salvo quelli espressamente previsti dall'art. 32-bis e dal provvedimento 20 dicembre 2006 che ne ha disciplinato termini e procedure.

Incompatibilità tra i due regimi

Secondo l'Agenzia, il regime dell'art. 13 della legge n. 388/2000 ha carattere organico e produce effetti sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA. Tuttavia, chi opta per tale regime resta soggetto IVA a tutti gli effetti, a differenza dei contribuenti minimi in franchigia, che invece sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

Poiché i due regimi hanno modalità applicative ed effetti diversi sugli adempimenti, non possono essere applicati contemporaneamente agli stessi soggetti. Ne deriva che il regime agevolato per le nuove attività produttive è alternativo al regime di franchigia di cui all'art. 32-bis del DPR n. 633/1972.

Controlli e adempimenti del committente verso soggetti in franchigia

L'Agenzia precisa che l'ingresso nel regime di franchigia comporta l'attribuzione di un numero speciale di partita IVA, che identifica il contribuente per tutto il periodo di permanenza nel regime.

Il regime di franchigia cessa di avere efficacia:

  • per opzione del soggetto interessato per il regime ordinario, mediante dichiarazione di variazione ai sensi dell'art. 35, comma 3, del DPR n. 633/1972;
  • per superamento dei limiti previsti dall'art. 32-bis.

In particolare:

  • se il volume d'affari supera 7.000 euro o vengono effettuate cessioni all'esportazione, il regime ordinario si applica dall'anno solare successivo;
  • se il volume d'affari supera il limite in misura superiore al 50 per cento, il regime di franchigia cessa dallo stesso anno solare e diventa dovuta l'imposta sui corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno.

Il controllo del possesso dei requisiti è effettuato dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate sulla base della trasmissione telematica dei corrispettivi. In caso di superamento dei limiti, l'ufficio revoca il numero speciale di partita IVA e attribuisce quello ordinario nei termini e con le modalità previsti dai provvedimenti del 20 dicembre 2006 e del 18 luglio 2007.

Resta comunque salva la possibilità per il contribuente di chiedere direttamente la revoca del numero speciale e l'attribuzione della partita IVA ordinaria tramite dichiarazione di variazione ex art. 35 del DPR n. 633/1972.

Conseguenze operative in caso di superamento dei limiti

Il contribuente che applica il regime di franchigia deve continuare ad attenersi ai relativi adempimenti fino alla revoca del numero speciale di partita IVA.

Se il committente rileva di avere corrisposto compensi a un soggetto in franchigia per un importo superiore al limite dell'art. 32-bis, deve darne notizia alla controparte. Se il superamento del limite è superiore al 50 per cento, la controparte deve tempestivamente presentare la comunicazione di variazione ex art. 35, comma 3, del DPR n. 633/1972 per ottenere la revoca del numero speciale e l'attribuzione della partita IVA ordinaria.

In tale ipotesi, il contribuente deve emettere fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633/1972, addebitando l'imposta relativa all'operazione al committente.

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