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Risoluzione

Risoluzione n. 293 del 18/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 293 del 18/10/2007 chiarisce che, nel caso di attività miste con contabilità separata, l’attività prevalente va individuata in base ai maggiori ricavi; nel caso esaminato, prevale la prestazione di servizi e il contribuente può adottare la contabilità semplificata per il 2007 perché non supera né il limite dell’attività prevalente né quello complessivo.

Contabilità semplificata e individuazione dell’attività prevalente per imprese che svolgono servizi e altre attività

Contabilità semplificata per imprese minori e attività miste

La Risoluzione affronta l’interpretazione dell’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alla determinazione dell’attività prevalente quando un contribuente esercita contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività d’impresa. L’obiettivo è verificare se, in base ai ricavi conseguiti nell’anno precedente, il soggetto possa fruire per l’anno successivo del regime di contabilità semplificata.

Quesito posto dal contribuente

Il sig. ALFA svolge distintamente:

  • prestazioni di servizi (bar);
  • attività di commercio con aggi relativi ai giochi;
  • attività di commercio con aggi relativi ai tabacchi.

Per il 2006 risultano ricavi complessivi pari a euro 457.195,00, così ripartiti:

  • euro 214.680,00 per prestazioni di servizi (bar);
  • euro 72.966,00 per aggi giochi;
  • euro 169.549,00 per aggi tabacchi.

Il contribuente chiede se, per l’anno 2007, possa adottare il regime di contabilità semplificata previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973.

Tesi del contribuente

L’istante sostiene che l’attività di prestazione di servizi sia prevalente rispetto alle altre e che, poiché i ricavi derivanti da tale attività nel 2006 non superano il limite di euro 309.874,14 previsto dall’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, possa rientrare nel regime di contabilità semplificata anche per il 2007.

Quadro normativo richiamato

L’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che i soggetti indicati alle lettere c) e d) dell’art. 13, se nell’anno intero non hanno superato determinati limiti di ricavi, sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie.

La norma distingue tra:

  • imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, con soglia di lire 600 milioni;
  • imprese aventi per oggetto altre attività, con soglia di lire 1 miliardo.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si deve fare riferimento ai ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza di distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

La risoluzione ricorda inoltre che i criteri per individuare le attività consistenti in prestazioni di servizi sono stati fissati dal D.M. 17 gennaio 1992, il quale richiama le operazioni di cui all’art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, lettere a), b), c), e), f) e h), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Classificazione delle attività svolte

L’Agenzia, precisando che l’interpello non riguarda la classificazione Atecofin in sé, ricostruisce le tre attività svolte dal contribuente:

  • attività di bar e caffè (codice Atecofin 2004 55.40.A), qualificata come prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972;
  • attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (codice Atecofin 2004 52.26.0), non qualificabile come prestazione di servizi; la natura di attività diversa è confermata dall’art. 18, comma 8, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, che per i generi di monopolio considera ricavi solo gli aggi spettanti ai rivenditori;
  • attività riguardanti lotterie, scommesse e case da gioco (codice Atecofin 2004 92.71.0), considerate prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto prestazioni dipendenti da obblighi di fare, non fare e permettere.

Criterio per individuare l’attività prevalente

L’Agenzia richiama la circolare n. 80/E del 24 agosto 2001, che ha stabilito il criterio secondo cui, in caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, l’attività prevalente è quella con cui sono stati conseguiti maggiori ricavi nel periodo d’imposta.

Nel caso esaminato, applicando tale criterio, l’attività prevalente risulta quella di prestazione di servizi. A essa vanno imputati:

  • i ricavi dell’attività di bar e caffè, pari a euro 214.680,00;
  • gli aggi derivanti dai giochi, pari a euro 72.966,00.

Il totale dei ricavi riferibili all’attività prevalente è quindi pari a euro 287.646,00.

Verifica del limite di ricavi

Dopo aver individuato l’attività prevalente, occorre verificare:

  • se i ricavi dell’attività prevalente superino il limite previsto per l’accesso al regime;
  • se sia superato anche il limite massimo complessivo fissato dalla norma.

La risoluzione richiama la ratio dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, cioè consentire la contabilità semplificata solo alle imprese minori, con volume di ricavi limitato.

Nel caso concreto:

  • i ricavi dell’attività prevalente ammontano a euro 287.646,00, quindi non superano il limite di euro 309.874,14;
  • sommando tutti i ricavi delle attività svolte si arriva a euro 457.195,00, importo inferiore al limite massimo di euro 516.456,90.

Conclusione dell’Agenzia

Poiché il contribuente non supera né il limite riferito all’attività prevalente né quello complessivo massimo, l’Agenzia conclude che può adottare il regime di contabilità semplificata anche per l’anno 2007.

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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