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Risoluzione

Risoluzione n. 294 del 18/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di incendio con distruzione di rimanenze, la perdita di magazzino e il relativo indennizzo assicurativo concorrono alla base imponibile IRAP per effetto del principio di correlazione, anche se classificati tra i componenti straordinari del conto economico. Restano invece irrilevanti, ai fini IRAP, gli altri oneri straordinari di riorganizzazione e il relativo ristoro, se correttamente iscritti nella gestione straordinaria.

Rilevanza IRAP delle componenti reddituali collegate a un incendio e al relativo indennizzo assicurativo

Rilevanza IRAP delle componenti reddituali connesse a un incendio

La risoluzione esamina il trattamento IRAP delle componenti positive e negative sorte a seguito di un incendio che ha distrutto un capannone adibito a magazzino di una società. Il chiarimento riguarda sia la perdita delle giacenze di magazzino sia l’indennizzo assicurativo e gli ulteriori costi sostenuti per riorganizzare l’attività dopo il sinistro.

Fatti rappresentati dall’istante

La società ALFA Srl riferisce di aver subito, il 16 marzo 2006, un incendio che ha quasi distrutto un capannone-magazzino contenente componenti auto. In base a una polizza stipulata a livello centrale dal gruppo di appartenenza, nel febbraio 2007 è stato liquidato un indennizzo complessivo composto da due elementi:

  • il rimborso del valore dei beni distrutti, determinato contrattualmente nel prezzo di listino mediamente praticato alla clientela;
  • il risarcimento di ulteriori oneri connessi alla riorganizzazione dei nuovi locali, alle spese di trasporto, facchinaggio, perizie legali, affitto di nuovi locali e simili.

La società evidenzia che evento dannoso e risarcimento si collocano nel medesimo periodo d’imposta, poiché l’esercizio sociale decorre dal 1° marzo al 28 febbraio (29 febbraio negli anni bisestili). Sottolinea inoltre che la classificazione di tali componenti tra gestione ordinaria o straordinaria può incidere in modo rilevante sulla base imponibile IRAP del periodo 2006/2007.

Tesi proposta dalla società

L’istante sostiene che i componenti reddituali positivi e negativi relativi alla distruzione delle giacenze debbano essere iscritti nella gestione straordinaria del conto economico e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997, non concorrano alla formazione della base imponibile IRAP.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama innanzitutto l’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui per le società commerciali la base imponibile IRAP è determinata dalla differenza tra:

  • i componenti classificabili nel valore della produzione, di cui alla lettera A) dell’articolo 2425 c.c.;
  • i costi della produzione, di cui alla lettera B) del medesimo articolo, con esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente.

Viene inoltre richiamato l’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che fa concorrere alla base imponibile anche:

  • i proventi e oneri classificabili in voci diverse da quelle del valore della produzione netta, se correlati a componenti positive e negative del valore della produzione di periodi d’imposta precedenti o successivi;
  • le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da trasferimenti d’azienda;
  • i contributi erogati a norma di legge, salvo quelli correlati a componenti negativi non deducibili.

La risoluzione richiama anche l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo cui, indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione.

Criteri contabili per la gestione straordinaria

L’Agenzia ribadisce che la natura straordinaria di un componente non dipende dall’eccezionalità o anormalità dell’evento in senso temporale o quantitativo, ma dall’estraneità della sua fonte rispetto all’attività ordinaria dell’impresa. In base ai corretti principi contabili, devono essere indicati nelle voci 20 e 21 della lettera E) del conto economico:

  • i proventi e oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria;
  • le componenti riferite a esercizi precedenti;
  • gli effetti di variazioni dei criteri di valutazione.

Sono quindi ricondotte alla gestione straordinaria le sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa, nonché da accadimenti imprevedibili, occasionali o accidentali. In tale categoria rientrano anche le perdite e i danneggiamenti di beni causati da eventi naturali straordinari, come alluvioni, terremoti, incendi e inondazioni. Per simmetria, anche i relativi rimborsi assumono natura straordinaria.

Valutazione dell’incendio e dei relativi effetti contabili

La Direzione osserva che, se l’incendio ha avuto carattere eccezionale, imprevedibile e accidentale, con causa estranea alla gestione caratteristica dell’azienda, è corretto classificare nell’aggregato E del conto economico sia le componenti negative sia quelle positive connesse al sinistro.

In particolare:

  • i costi sostenuti a seguito dell’incendio possono assumere natura straordinaria;
  • anche il conseguente risarcimento assicurativo può assumere natura straordinaria, perché deriva da una fonte estranea all’attività ordinaria e caratteristica dell’impresa.

Applicazione del principio di correlazione ai fini IRAP

Pur riconoscendo la natura straordinaria delle componenti, l’Agenzia ritiene che nel caso concreto operi il principio di correlazione di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La distruzione delle giacenze di magazzino, infatti, è correlata alle rimanenze finali che hanno già concorso a determinare il valore della produzione di esercizi precedenti o dello stesso esercizio, qualora la perdita riguardi rimanenze formatesi nell’anno in corso. Sul piano contabile, la società ha imputato la componente straordinaria in contropartita delle rimanenze finali, sterilizzando la variazione subita da queste ultime.

Di conseguenza, per il medesimo principio di correlazione, assume rilevanza IRAP anche il relativo risarcimento assicurativo:

  • perché volto a coprire l’onere della perdita delle rimanenze;
  • perché sostitutivo di una componente reddituale che sarebbe stata inclusa nel valore della produzione dell’esercizio stesso o di esercizi futuri.

Irrilevanza del momento di percezione del risarcimento

La risoluzione precisa che non rileva il fatto che il risarcimento sia stato percepito nel medesimo periodo d’imposta del danno e non in periodi precedenti o successivi, come letteralmente indicato dalla norma. In chiave sistematica, la disposizione va letta nel senso che hanno rilevanza IRAP, a prescindere dalla classificazione contabile, i proventi e gli oneri che derivano direttamente dall’imputazione di componenti che influenzano il valore della produzione oppure che sostituiscono componenti che, per loro natura, concorrono a determinarlo.

Conseguenze sul trattamento fiscale della perdita e del risarcimento

L’Agenzia osserva che, seguendo la tesi della società, si arriverebbe all’ingiusto risultato di rendere indeducibile, ai fini IRAP, la perdita delle rimanenze causata da un evento straordinario, con penalizzazione anche in caso di assenza di copertura assicurativa.

Per tale ragione conclude che:

  • la perdita delle giacenze distrutte dall’incendio;
  • il risarcimento assicurativo corrispondente; debbono concorrere alla formazione della base imponibile IRAP ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche se correttamente classificati nella gestione straordinaria.

Oneri accessori di riorganizzazione e relativo indennizzo

Diverso è il trattamento degli altri costi sostenuti dopo l’evento dannoso, quali riorganizzazione dei nuovi locali, trasporto, facchinaggio, perizie e affitto di nuovi locali. Tali componenti, se qualificati come straordinari secondo i principi contabili e i documenti interpretativi, non assumono rilevanza ai fini IRAP, così come non vi assume rilevanza il relativo indennizzo percepito.

Conclusione della risoluzione

La conclusione dell’Agenzia è quindi duplice:

  • la distruzione delle rimanenze di magazzino e il corrispondente indennizzo assicurativo concorrono alla base imponibile IRAP, in applicazione del principio di correlazione, indipendentemente dalla loro collocazione nella gestione straordinaria;
  • gli altri oneri straordinari sostenuti dalla società a seguito dell’incendio, e il relativo ristoro, non rilevano ai fini IRAP se correttamente classificati tra i componenti straordinari.

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