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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7203/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, parti civili, impugnavano la sentenza che aveva confermato l'assoluzione di Marotta dal reato di falso (art. 483 c.p.) relativo alla D.I.A. n. A185743 del 22.10.2009 per lavori al "Palazzo Santoro", sostenendo che la dichiarazione fosse falsa in quanto attestante l'assenza di abusi edilizi sull'intero immobile. Contestavano inoltre omissione di motivazione, violazione di legge (art. 483 c.p.; artt. 22 e 23 DPR 380/2001) perché la dicitura "immobile oggetto di lavori" sarebbe dovuta riferirsi all'intero edificio, e deducevano la sussistenza del nesso causale tra il falso e il danno subito (richiamando anche art. 185 c.p. e art. 2043 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero rispettato il principio di autosufficienza del ricorso (mancata allegazione/integrale trascrizione dei documenti contestati) e che chiedessero una rivalutazione di fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre considerato il motivo relativo all'estensione della D.I.A. come mera reiterazione dell'eccezione già disattesa in appello, mentre la corte territoriale aveva motivato correttamente che la D.I.A. riguardava la porzione orientale dell'edificio autorizzata dalla Soprintendenza e non l'intero immobile; ne è conseguita l'irrilevanza del terzo motivo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.

    Norma invocata come titolo di reato (falso ideologico in atto pubblico). La Corte ha ritenuto che mancasse l'elemento oggettivo del reato perché la D.I.A. si riferiva a una porzione specifica dell'immobile e non falsificava la realtà relativa a quella porzione.

  • artt. 22 e 23, D.P.R. n. 380/2001

    Richiamati in relazione alla disciplina della D.I.A. e dei titoli abilitativi: la Corte ha interpretato la D.I.A. come circoscritta alle opere indicate (porzione orientale), confermando che l'ambito della dichiarazione è determinato dalle opere descritte e non si estende automaticamente ad altre parti dell'edificio.

  • art. 185 c.p.

    Citato dai ricorrenti nel tentativo di inquadrare profili di responsabilità; la Corte non ha ritenuto necessario approfondirne l'applicazione dopo la dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa risarcitoria avanzata dalle parti civili: la Corte ha ribadito che, pur essendo i delitti contro la fede pubblica idonei a ledere interessi privati, è necessaria la prova del nesso causale tra il falso e il danno per fondare una richiesta di risarcimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la somma a favore della cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità evidente e della colpa dei ricorrenti nella proposizione dei motivi.

  • art. 165‑bis d.lgs. 271/1989

    Richiamato nell'ambito del principio di autosufficienza del ricorso; la Corte sottolinea l'onere del ricorrente di indicare e allegare gli atti che si assumono travisati.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Riferimento normativo collegato al divieto per la Corte di cassazione di riesaminare il travisamento del fatto e la valutazione del merito dei fatti, confermando i limiti del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In Cassazione è essenziale osservare il principio di autosufficienza del ricorso: indicare esattamente e allegare o trascrivere gli atti e i documenti che si assumono travisati, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito per una rivalutazione degli elementi di fatto: i motivi che si risolvono in mera riconsiderazione probatoria sono inammissibili.
  • Una D.I.A. (o qualunque titolo edilizio) va interpretata nel perimetro delle opere dichiarate: non si assume automaticamente che una dichiarazione si riferisca all'intero immobile se il documento descrive e autorizza una porzione specifica.
  • I delitti contro la fede pubblica possono legittimare la costituzione di parte civile, ma la parte privata deve provare il nesso causale diretto tra il falso e il danno subito per ottenere il risarcimento (onere probatorio a carico del danneggiato).
  • Proporre ricorsi manifestamente inammissibili o privi dei requisiti formali e di autosufficienza può comportare condanne alle spese e somme a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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