Sentenza n. 1764/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione da una procedura aperta per lavori di riqualificazione di un complesso sportivo, unitamente agli atti di gara presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, qualificata nella categoria prevalente OS18-A ma priva della qualificazione per la categoria scorporabile OG1 a qualificazione obbligatoria, ha impugnato l’esclusione dalla gara. Ha dedotto, con cinque motivi trattati congiuntamente, che nel DGUE aveva dichiarato di voler subappaltare il 49% dell’importo contrattuale, indicando le "lavorazioni varie", e che tale dichiarazione avrebbe dovuto essere considerata sufficiente o, quantomeno, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad attivare il soccorso istruttorio o procedimentale. La ricorrente ha lamentato il contrasto tra la dichiarazione contenuta nel DGUE e la compilazione del modello A.1, nel quale aveva barrato la dichiarazione relativa al subappalto necessario o qualificante; il difetto di motivazione e di istruttoria; l’erronea interpretazione della lex specialis, che avrebbe attribuito rilievo esclusivo al modello A.1; la necessità di interpretare le clausole dubbie nel senso meno restrittivo; e la violazione dell’art. 119, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023. Ha chiesto l’annullamento dell’esclusione, la riammissione o la riedizione dell’attività amministrativa e, in via subordinata, il risarcimento in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata e ha respinto integralmente il ricorso. Il disciplinare imponeva all’operatore privo della qualificazione nella categoria OG1 di rendere una specifica dichiarazione di subappalto necessario o qualificante nel modello A.1, oppure in un’apposita dichiarazione allegata alla documentazione amministrativa. La ricorrente aveva invece barrato proprio la dichiarazione relativa all’obbligo di subappaltare la categoria scorporabile. La dichiarazione resa nel DGUE, concernente il subappalto del 49% per "lavorazioni generiche", non è stata ritenuta equivalente: mancavano sia il riferimento alla categoria OG1 sia l’assunzione dell’obbligo specifico di subappaltarla. Il giudice ha distinto il subappalto facoltativo, oggetto di una mera manifestazione di volontà, dal subappalto necessario, che costituisce modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione e non può essere comprovato mediante formule generiche. Non sussisteva quindi un contrasto interno tra le dichiarazioni: quella del DGUE era riferibile al subappalto facoltativo, mentre mancava la distinta dichiarazione richiesta per il subappalto qualificante. Il soccorso istruttorio non era dovuto, perché avrebbe avuto la funzione non di chiarire una dichiarazione ambigua, ma di integrare successivamente un requisito di partecipazione mancante, operazione non consentita. È stata ritenuta legittima anche la lex specialis, che distingueva chiaramente le due forme di subappalto e prescriveva dichiarazioni non fungibili. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 119, comma 4, lett. c), d.lgs. 36/2023
richiede l’indicazione dei lavori o delle parti di opere che il concorrente intende subappaltare
La dichiarazione relativa al subappalto facoltativo non sostituisce la specifica assunzione dell’obbligo di subappaltare una categoria necessaria per colmare la carenza di qualificazione.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Consente, nel rito relativo alle controversie in materia di affidamenti, la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata alle condizioni previste dalla norma.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la possibile definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la pronuncia in forma semplificata.
Massime di principio
- Il subappalto necessario o qualificante, quando il concorrente è privo della qualificazione richiesta per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, costituisce una modalità di attestazione del possesso del requisito di partecipazione e richiede una dichiarazione specifica di assunzione dell’obbligo di subappaltare quella determinata categoria.
- La dichiarazione generica di voler subappaltare una quota dell’appalto per lavorazioni non individuate non è equivalente alla dichiarazione di subappalto necessario, anche quando la percentuale indicata sia astrattamente capiente rispetto all’importo della categoria priva di qualificazione.
- La dichiarazione di subappalto facoltativo e quella di subappalto necessario hanno presupposti e funzioni differenti e non sono fungibili; la prima esprime una scelta organizzativa, mentre la seconda concorre a dimostrare il possesso di un requisito di partecipazione.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare ex post una dichiarazione specifica mancante, necessaria a comprovare un requisito di partecipazione; non si tratta di chiarire un documento ambiguo, ma di colmare una carenza insanabile.
- La stazione appaltante può escludere il concorrente privo della qualificazione per una categoria scorporabile obbligatoria che non abbia assunto, nelle forme prescritte dalla lex specialis, l’obbligo di subappaltare proprio quella categoria.
- È legittima la lex specialis che distingua il subappalto facoltativo dal subappalto necessario e richieda per quest’ultimo una dichiarazione specifica e separata.
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