Cassazione Civile, Ordinanza n. 27103/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Nel giudizio di legittimità una società aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Genova; si era costituito il condominio e anche una società terza, che aveva proposto ricorso incidentale. Nel corso del procedimento, tuttavia, la ricorrente principale ha depositato rinuncia al ricorso principale e la ricorrente incidentale ha depositato rinuncia al ricorso incidentale, entrambe ritualmente comunicate e accettate dalle controparti. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha preso atto dell'estinzione del giudizio di legittimità. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale e ha condannato la ricorrente principale a rifondere al condominio controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua applicabilità ai soli casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale. Ha compensato le spese tra le due ricorrenti, principale e incidentale, ma ha condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore del condominio controricorrente, liquidate in euro 2.000,00 complessivi, di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché non ricorrevano i presupposti tipici previsti per tale misura.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti di forma e comunicazione previsti dalla norma per produrre effetti processuali.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia è efficace se accettata dalla controparte costituita, determinando l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale e la rinuncia al ricorso incidentale, se ritualmente comunicate e accettate, determinano l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese tra le parti che hanno reciprocamente rinunciato, ma può porre le spese a carico della parte che resta soccombente nei confronti del controricorrente.
- Il raddoppio del contributo unificato costituisce una misura eccezionale e di stretta interpretazione; non è estensibile analogicamente alle ipotesi di estinzione per rinuncia.
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