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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19317 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato l'annullamento dell'avviso di accertamento ICI relativo al 2006. Contestava l'applicazione dell'aliquota agevolata del 5,2 per mille da parte della società, sostenendo che, in assenza della comunicazione prevista dall'art. 53 del Regolamento comunale ICI circa l'esistenza dei contratti di locazione, dovesse applicarsi l'aliquota ordinaria maggiorata del 7 per mille prevista per gli alloggi sfitti o tenuti a disposizione. Il ricorso denunciava violazione delle norme ICI e del regolamento comunale, nonché vizi di motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando il riconoscimento dell'aliquota agevolata alla società. Ha ritenuto che la comunicazione richiesta dal regolamento costituisse un adempimento formale e non un presupposto sostanziale dell'agevolazione. Poiché era stato accertato che gli immobili erano effettivamente locati e che i contratti erano regolarmente registrati, quindi conoscibili dall'Amministrazione, l'omessa comunicazione non impediva il beneficio fiscale. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 6, 8, 9 e 10, comma 4

    Disciplinano l'ICI, le relative aliquote, le agevolazioni e gli obblighi dichiarativi. Nel caso concreto, la loro applicazione è stata coordinata con i principi di buona fede e collaborazione tra contribuente ed ente impositore.

  • Art. 53 del Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali del Comune di San Lazzaro di Savena

    L'aliquota agevolata era subordinata alla comunicazione al Comune dell'esistenza del contratto di locazione entro il termine previsto.

    La Corte ha qualificato la comunicazione come adempimento formale, non sostanziale: la sua omissione non esclude l'agevolazione quando il contribuente dimostri che, nel periodo d'imposta, sussistevano concretamente i presupposti della locazione e questi erano comunque documentalmente conoscibili dall'Amministrazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1

    I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

    Il principio impone di interpretare e applicare le norme tributarie evitando conseguenze sproporzionate fondate su meri adempimenti formali, quando il diritto sostanziale all'agevolazione è provato e l'Amministrazione dispone o può acquisire facilmente le informazioni necessarie.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 4

    Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni indicate dalla legge.

    La regola esclude che il contribuente debba riprodurre informazioni già documentalmente note all'ente impositore, come i contratti di locazione regolarmente registrati.

  • Art. 97, comma 1, Costituzione

    Il principio di buon andamento, efficienza e imparzialità dell'amministrazione contribuisce a fondare l'obbligo di collaborazione e coerenza dell'azione tributaria.

  • Art. 53, comma 1, Costituzione

    Il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva delimita il principio di buona fede, che non può essere invocato per eludere una pretesa tributaria effettivamente dovuta.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi della motivazione, dedotti dal Comune ma ritenuti infondati o inammissibili.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale dipende da presupposti sostanziali verificabili e da una comunicazione meramente formale, l'omissione della comunicazione non determina necessariamente la perdita del beneficio, se il contribuente dimostra tempestivamente o in giudizio la sussistenza dei requisiti sostanziali.
  • Non può essere imposto al contribuente un onere documentale relativo a fatti già risultanti da registri o documenti nella disponibilità dell'Amministrazione, come contratti di locazione regolarmente registrati.
  • I principi di collaborazione, buona fede e tutela dell'affidamento possono guidare l'interpretazione delle norme tributarie e impedire che un irregolarità formale produca una pretesa fiscale sproporzionata rispetto alla realtà sostanziale.
  • La regola non esonera dagli obblighi dichiarativi: se la comunicazione è richiesta, è prudente effettuarla nei termini. L'omissione può essere superata solo quando il diritto all'agevolazione sia effettivamente provato e non vi siano comportamenti elusivi o abusivi.
  • L'agevolazione non può essere riconosciuta in assenza dei requisiti sostanziali: la decisione riguarda esclusivamente l'omissione di un adempimento formale, non la possibilità di estendere il beneficio a immobili realmente sfitti o non locati.

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