Cassazione Civile, Ordinanza n. 26563/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca ha chiesto la correzione materiale dell'ordinanza n. 25406/2024 della Corte di cassazione, rilevando un contrasto tra motivazione e dispositivo: nella motivazione la Corte aveva affermato la fondatezza del primo motivo di ricorso e l'assorbimento del secondo, mentre nel dispositivo risultavano invertiti gli esiti, con accoglimento del secondo motivo e declaratoria di inammissibilità del primo. Il ricorrente ha quindi domandato che il dispositivo venisse rettificato in conformità alla motivazione, trattandosi di mero errore materiale e non di richiesta interpretativa del provvedimento. La controversia sostanziale richiamata nell'ordinanza corretta riguardava, sullo sfondo, la circolazione e l'incasso abusivo di un assegno non trasferibile spedito per posta ordinaria, con profili di concorso di colpa del danneggiato e applicazione dell'art. 1227 c.c., ma in questa pronuncia è trattato solo il tema della correzione dell'errore materiale.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione materiale e ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 25406/2024 si debba leggere, al posto della formulazione erronea, che la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa composizione. Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza da parte della Cancelleria e ha escluso la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 1227 c.c.
Richiamato solo per descrivere il contenuto del giudizio principale e il tema del concorso di colpa del danneggiato; non è oggetto della decisione sulla correzione materiale.
art. 288 c.p.c.
È la base normativa del procedimento di correzione di errore materiale del provvedimento.
Massime di principio
- La correzione materiale è ammissibile quando vi sia un evidente difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice, desumibile dalla motivazione, e la sua trasposizione grafica nel dispositivo, purché l'errore sia rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento.
- Non è consentita, in sede di correzione materiale, un'attività di interpretazione o di specificazione del decisum: il rimedio è utilizzabile solo per rettificare un mero errore di scrittura o di rappresentazione formale.
- Quando motivazione e dispositivo sono tra loro incompatibili per errore manifesto, il dispositivo va corretto in modo da renderlo coerente con la motivazione, se questa consente di ricostruire senza equivoci la decisione effettivamente adottata.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è, di regola, luogo a provvedere sulle spese, salvo diverse specifiche ragioni ricavabili dal caso concreto.
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