Sentenza del 19/09/2017 n. 2715 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Inattendibilità scritture contabili - Non imponibilità / Esclusione - Rettifica - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava due aspetti della decisione di primo grado: il trattamento sanzionatorio relativo a operazioni oggettivamente inesistenti e il mancato recupero dell'IVA su operazioni con la Repubblica di San Marino. In particolare, sosteneva che l'inattendibilità complessiva delle scritture contabili, la presenza di fatture artefatte o prive di adeguata documentazione e l'errata indicazione dell'articolo del D.P.R. 633/1972 avrebbero giustificato il recupero dell'IVA non addebitata e non versata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, per le operazioni oggettivamente inesistenti, doveva applicarsi la disciplina più favorevole introdotta dall'art. 8, commi 2 e 3, del D.L. 16/2012, con ricalcolo della rettifica e applicazione della sanzione dal 25% al 50% dei costi inesistenti. Quanto alle operazioni con San Marino, ha ritenuto che, nonostante l'erronea indicazione in fattura dell'art. 71 del D.P.R. 633/1972, le prestazioni erano servizi relativi a lavori edili e ricadevano nell'art. 7 del medesimo decreto, risultando quindi escluse dal campo IVA. La sola inattendibilità generale della contabilità, in assenza di ulteriori specifici accertamenti sui rapporti con le imprese sammarinesi, non era sufficiente a fondare il recupero dell'imposta. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce la base normativa della rettifica del reddito d'impresa operata dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 8, commi 2 e 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44
Le disposizioni si applicano anche per fatti, atti o attività posti in essere prima della loro entrata in vigore, ove più favorevoli.
La disciplina più favorevole si applica retroattivamente alle operazioni oggettivamente inesistenti: i componenti positivi direttamente correlati a costi fittizi non concorrono alla formazione del reddito entro i limiti dei costi non deducibili, mentre si applica una sanzione amministrativa dal 25% al 50%.
Art. 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le prestazioni di servizi oggetto della controversia, relative a lavori edili eseguiti a San Marino, sono state considerate territorialmente escluse dal campo di applicazione dell'IVA.
Art. 71, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Riguarda le cessioni di beni verso soggetti domiciliati a San Marino e prevede il regime di non imponibilità. La sua erronea indicazione in fattura non ha determinato il recupero dell'IVA perché la natura effettiva delle operazioni era quella di prestazioni di servizi escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 7.
Art. 21 e art. 27, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'Ufficio li aveva richiamati sostenendo che la società avrebbe dovuto addebitare e versare l'IVA; la tesi è stata respinta perché le operazioni risultavano comunque escluse dal campo IVA.
Cass. civ., sez. V, sentenza n. 7896 del 20 aprile 2016
Richiamata per affermare la portata retroattiva e applicabile anche d'ufficio della disciplina più favorevole prevista dall'art. 8, comma 2, del D.L. 16/2012.
Cass. civ., sentenze n. 27821/2013 e n. 25967/2013
Il contribuente che contesti l'inclusione di ricavi correlati a costi inesistenti deve provare che anche quei componenti positivi siano fittizi e direttamente afferenti alle operazioni inesistenti.
Massime di principio
- L'inattendibilità generale della contabilità non basta, da sola, a giustificare il recupero dell'IVA: l'Amministrazione deve indicare e provare elementi specifici riferiti alle singole operazioni contestate.
- Un errore materiale nell'indicazione della norma IVA riportata in fattura non determina automaticamente l'imposta dovuta, se la natura effettiva dell'operazione è accertata e questa risulta comunque esclusa o non imponibile.
- Per qualificare fiscalmente un'operazione prevale la sua sostanza economica effettiva rispetto all'erronea denominazione o al riferimento normativo indicato nel documento.
- Quando una prestazione è territorialmente esclusa dall'IVA, non è sufficiente sostenere che il contribuente avrebbe dovuto applicare l'imposta sulla base di una diversa qualificazione formale: occorrono prove concrete della diversa natura o inesistenza dell'operazione.
- La disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta successivamente può applicarsi retroattivamente alle violazioni pregresse, quando la legge lo prevede e le condizioni risultano soddisfatte.
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che intenda escludere dal reddito anche ricavi apparentemente correlati deve dimostrarne la diretta connessione con i costi fittizi.
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