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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-379/22

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 26 February 2026. — Singapore Airlines Ltd and Singapore Airlines Cargo Pte Ltd v European Commission. — Appeal – Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Market for airfreight – Decision of the European Commission finding an infringement of Article 101 TFEU, Article 53 of the Agreement on the European Economic Area and Article 8 of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport – Coordination of elements of the price of air freight services (fuel surcharge, security surcharge and refusal to pay commission on surcharges) – Inbound freight services – Territorial jurisdiction of the Commission – Qualified effects – Single and continuous infringement – Conduct adopted in the context of a commercial alliance – Account taken – Regulation (EC) No 1/2003 – Article 25 – Limitation period for the Commission’s powers to impose penalties – Plea based on the limitation period – Plea involving a matter of public policy. — Case C-379/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia respinge integralmente l’appello di Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo contro la sentenza del Tribunale nel caso airfreight. Conferma la competenza della Commissione sulle condotte relative alle inbound routes sulla base degli effetti qualificati e ribadisce che la prescrizione del potere sanzionatorio ex articolo 25 del regolamento n. 1/2003 non va rilevata d’ufficio. Restano quindi ferme l’ammenda e la qualificazione antitrust delle condotte contestate.

Appello in materia antitrust sul cartello airfreight: la Corte conferma la giurisdizione extraterritoriale della Commissione, la qualificazione come restrizione per oggetto e il rigetto della censura sulla prescrizione non rilevata d’ufficio.

La questione giuridica

Le questioni principali riguardano: 1) se la Commissione fosse territorialmente competente ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE a condotte relative a inbound freight services sulla base del criterio degli effetti qualificati; 2) se il Tribunale abbia errato nel considerare irrilevante la necessità di definire il mercato rilevante e nel ritenere sufficientemente dimostrati la prevedibilità, immediatezza e sostanzialità degli effetti; 3) se il Tribunale abbia correttamente qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto i contatti relativi al rifiuto di pagare commissioni sulle surcharge, tenendo conto del contesto dell’alleanza WOW; 4) se il Tribunale dovesse rilevare d’ufficio la prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 per le rotte intra-SEE e UE-Svizzera.

Principio di diritto

La Corte conferma che la Commissione può applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE a condotte tenute fuori dal SEE quando esse producano effetti qualificati, cioè prevedibili, immediati e sostanziali, nel mercato interno o nel SEE; tale verifica è distinta dalla qualificazione sostanziale della condotta come restrizione per oggetto o per effetto. La Corte conferma inoltre che un cartello globale e la partecipazione a un’unica e continuata infrazione possono essere considerati nel valutare la giurisdizione e la responsabilità, che i contatti nell’ambito di un’alleanza commerciale non sono immuni se eccedono il quadro legittimo dell’alleanza, e che la prescrizione di cui all’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 è una prescrizione sostanziale da far valere dalla parte interessata e non un motivo di ordine pubblico rilevabile d’ufficio.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo
  • Articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 11 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Cartello airfreight e competenza della Commissione sulle inbound freight services

La causa riguarda un appello proposto da Singapore Airlines Ltd e Singapore Airlines Cargo Pte Ltd contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione nel caso AT.39258 – Airfreight. La controversia investe un cartello relativo alla coordinazione di fuel surcharge, security surcharge e rifiuto di pagare commissioni ai freight forwarders, con estensione anche alle inbound routes verso il SEE.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione, dopo un programma di immunità e ispezioni a sorpresa, aveva adottato una prima decisione nel 2010, poi annullata dal Tribunale per difetto di motivazione. Nel 2017 la Commissione ha adottato la nuova decisione, qualificando il comportamento come unica e continuata infrazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’Accordo UE-Svizzera sul trasporto aereo.

Secondo la decisione, le imprese coinvolte avevano coordinato a livello mondiale il comportamento di prezzo nel trasporto aereo merci, con riferimento a:

  • fuel surcharge,
  • security surcharge,
  • refusal to pay commission on surcharges.

Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo erano destinatarie della decisione, con una sanzione complessiva di EUR 74 800 000 per la singola e continuata infrazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama, tra le altre, le seguenti norme:

  • articolo 101 TFUE;
  • articolo 53 dell’Accordo SEE;
  • articolo 8 dell’Accordo UE-Svizzera sul trasporto aereo;
  • regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare articoli 7, 23 e 25;
  • articolo 56 dello Statuto della Corte;
  • articoli 263 e 58 TFUE/Statuto, nonché le norme processuali sugli appelli e sulle spese.

Primo motivo: giurisdizione extraterritoriale e test degli effetti qualificati

Le ricorrenti sostenevano che la Commissione non potesse applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE alle inbound freight services, ossia ai servizi di trasporto merci da paesi terzi verso il SEE, perché la vendita avverrebbe all’origine, fuori dal SEE.

La Corte respinge il motivo e chiarisce che il test degli effetti qualificati è un criterio autonomo di giurisdizione in diritto internazionale pubblico, distinto dalla verifica sostanziale dell’esistenza di una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Per stabilire la competenza extraterritoriale della Commissione è sufficiente che la condotta produca effetti:

  • prevedibili,
  • immediati,
  • sostanziali nel mercato interno o nel SEE.

La Corte rileva inoltre che il Tribunale non ha sostituito la propria motivazione a quella della Commissione: ha piuttosto spiegato e verificato il ragionamento contenuto nella decisione, in particolare l’effetto sull’aumento dei costi del trasporto e, per riflesso, sui prezzi dei beni importati nel SEE.

Effetti qualificati: prevedibilità, immediatezza e sostanzialità

Quanto alla prevedibilità, la Corte conferma che il coordinamento orizzontale di prezzi, specie in materia di surcharge, è normalmente idoneo a produrre aumenti di prezzo. Era quindi prevedibile che la fissazione coordinata dei supplementi e il rifiuto di pagare commissioni facessero aumentare il costo totale del trasporto e, a valle, il prezzo dei beni importati nel SEE.

Quanto all’immediatezza, la Corte ritiene sufficiente che la condotta sia idonea a produrre un effetto diretto sul mercato del SEE; non occorre dimostrare effetti diretti in senso stretto né svolgere il medesimo tipo di analisi richiesta per la qualificazione della restrizione “by effect”.

Quanto alla sostanzialità, la Corte approva il ragionamento del Tribunale fondato su diversi elementi: durata dell’infrazione, applicazione generale delle surcharge, natura particolarmente grave della fissazione di elementi di prezzo e impatto potenziale sui costi dei beni importati.

Mercato rilevante e contestazioni sulle prove

La Corte dichiara inammissibile o irrilevante la censura secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non necessaria la definizione del mercato rilevante ai fini della giurisdizione. Tale doglianza riguardava, in realtà, profili connessi alla qualificazione della singola infrazione e non alla competenza della Commissione sulle inbound routes.

La Corte ribadisce inoltre che, in appello, non può riesaminare gli accertamenti di fatto del Tribunale se non in caso di distorsione del materiale probatorio, circostanza non allegata dalle ricorrenti.

Effetti dell’infrazione unica e continuata nel suo insieme

Le ricorrenti sostenevano che non fosse legittimo fondare la giurisdizione sui presunti effetti del cartello globale o dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo complesso, perché condotte che incidono solo su mercati extra-SEE non potrebbero rientrare nell’articolo 101 TFUE solo in ragione della loro connessione con altre condotte.

La Corte non accoglie la censura, osservando che il Tribunale si era limitato, sul punto, a una motivazione ad abundantiam. Poiché la giurisdizione risultava già dimostrata rispetto alle inbound freight services prese isolatamente, le ulteriori considerazioni sull’infrazione unica e continuata non potevano comportare l’annullamento.

Secondo motivo: valutazione della condotta nell’ambito dell’alleanza WOW

Le ricorrenti contestavano l’analisi svolta sul contesto dell’alleanza commerciale WOW, sostenendo che la Commissione e il Tribunale non avessero tenuto conto di tutta la documentazione, inclusa la documentazione denominata WOW Annex, e che i contatti tra partner di un’alleanza lecita andassero valutati diversamente.

La Corte respinge il motivo. Il Tribunale aveva effettivamente esaminato la prova prodotta, compreso il WOW Annex, e aveva ritenuto che essa non dimostrasse l’esistenza, all’interno dell’alleanza, di una politica tariffaria generale o di una giustificazione per il coordinamento delle surcharge.

Inoltre, il fatto che un’alleanza sia lecita in sé non rende lecite tutte le interazioni tra i suoi membri: ciò che conta è se i contatti contestati eccedano il quadro dell’accordo di alleanza e configurino una coordinazione autonoma e anticoncorrenziale. La Corte approva l’approccio della Commissione e del Tribunale, secondo cui la verifica dell’articolo 101 TFUE è distinta dalla compatibilità generale dell’alleanza con il diritto della concorrenza.

Terzo motivo: refusal to pay commission come restrizione per oggetto

Le ricorrenti contestavano la qualificazione come restrizione per oggetto dei contatti relativi al rifiuto di pagare commissioni sulle surcharge, sostenendo che si trattasse di una risposta coordinata a pretese o controversie promosse dai freight forwarders e non di un’intesa sui prezzi.

La Corte rigetta la censura. Il Tribunale ha accertato, in fatto, che non si trattava di una mera difesa coordinata in giudizio, ma di un accordo multilaterale per rifiutare di negoziare il pagamento di commissioni e di concedere sconti sulle surcharge. Questi accertamenti non sono sindacabili in appello in assenza di distorsione del fatto.

Sul piano giuridico, la Corte ribadisce che, per qualificare una condotta come restrizione per oggetto, occorre esaminare contenuto, contesto economico e giuridico e obiettivi della condotta. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la Commissione avesse svolto un’analisi sufficiente e che il rifiuto coordinato di riconoscere commissioni fosse funzionale a eliminare l’incertezza sui prezzi e a mantenere la disciplina di mercato.

Quarto motivo: prescrizione del potere sanzionatorio e rilievo d’ufficio

Le ricorrenti invocavano la prescrizione del potere della Commissione di sanzionare le infrazioni relative alle rotte intra-SEE e UE-Svizzera, sostenendo che si trattasse di una questione di ordine pubblico da rilevare d’ufficio, anche per ragioni di parità di trattamento rispetto ad altri vettori che avevano ottenuto una riduzione della sanzione in procedimenti paralleli.

La Corte respinge il motivo e afferma che l’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 disciplina una prescrizione sostanziale, posta principalmente a tutela delle imprese e non configurabile come motivo di ordine pubblico. Ne consegue che il giudice dell’Unione non è tenuto a rilevarla d’ufficio.

La Corte precisa anche che la qualificazione delle ammende antitrust come "criminali" ai fini dell’articolo 6 CEDU non muta la natura della prescrizione prevista dall’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, né la trasforma in un vizio di incompetenza della Commissione.

Decisione finale e spese

Poiché nessuno dei motivi di appello è accolto, la Corte respinge integralmente l’appello. Singapore Airlines Ltd e Singapore Airlines Cargo Pte Ltd sono condannate alle spese del giudizio di impugnazione.

Principi affermati

  • Il test degli effetti qualificati consente l’applicazione extraterritoriale dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE quando la condotta produca effetti prevedibili, immediati e sostanziali nel SEE.
  • La giurisdizione della Commissione è distinta dalla verifica sostanziale della restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto.
  • Un’alleanza commerciale lecita non legittima contatti che eccedono il suo quadro funzionale e sfociano in coordinamento sui prezzi.
  • La prescrizione del potere sanzionatorio ex articolo 25 del regolamento n. 1/2003 non è un motivo di ordine pubblico rilevabile d’ufficio dal giudice dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiediritto della concorrenzacartelli e intesegiurisdizione extraterritorialetrasporto aereo merciprescrizione del potere sanzionatorio

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