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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28389/2020 del 14/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha accolto la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla resistente sul locale di Roccaraso. Masciarelli contesta che il possesso della De Matteis fosse inizialmente mera detenzione derivante da un preliminare nullo (contratto verbale del 1979) e che l'animus rem sibi habendi si sarebbe acquisito solo successivamente (solo dopo il reperimento del rogito nel 1982), per cui al momento della citazione del 2001 non sarebbe maturato il ventennio necessario per l'usucapione. Denuncia altresì omissione di esame di fatto decisivo e censura sulla liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello di Roma, nel rispetto del precedente principio di diritto enunciato dalla stessa Cassazione con la sentenza n.14115/2013, ha valutato correttamente le prove (pagamenti documentati, consegna delle chiavi, pagamento di utenze e oneri condominiali, esecuzione di lavori) dimostrando che il possesso della De Matteis è iniziato nel 1979 con "animus rem sibi habendi". Perciò il ventennio per l'usucapione si è perfezionato prima della citazione del 2001. I motivi di doglianza sulla mancata considerazione di un diverso momento di acquisto sono stati ritenuti infondati e il motivo relativo alle spese è inammissibile per genericità. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali (Euro 4.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n.2

    Richiamato come base per censurare l'omesso esame di circostanze di fatto; la Corte ha ritenuto però infondato il motivo perché le circostanze probatorie erano già state valutate e risultavano congrue

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n.5

    Invocato per lamentare l'omesso esame di fatto decisivo (maturazione dell'animus); la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato sul punto

  • Codice di procedura civile, art. 394, commi 2 e 3

    Richiamato nella contestazione processuale inerente la valutazione delle circostanze di fatto in sede di appello; la Corte ha ritenuto che non vi sia omissione rilevante

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Previsione delle memorie ex art. 378 c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memorie, regolare istruttoria

  • Codice di procedura civile, art. 96, comma 3

    Richiesta della controricorrente di condanna per comportamento processuale scorrett o; il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'accoglimento, dato l'esito variabile delle fasi del giudizio

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Rilevato il presupposto per l'eventuale versamento obbligatorio, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale

  • Cassazione, sentenza n. 14115/2013

    Principio richiamato: il possesso rilevante ai fini dell'usucapione può derivare anche da un contratto formalmente invalido se gli atti esterni (pagamento, consegna, gestione) denotano l'animus rem sibi habendi; la sentenza di rinvio ha imposto alla corte d'appello di rivalutare le risultanze probatorie alla luce di tale principio

  • Cassazione, sentenze n. 14395/2004 e n. 4945/2016

    Giurisprudenza di supporto citata per affermare che l'invalidità formale del titolo non esclude a priori l'insorgenza del possesso utile a fini usucapionis quando le condotte dimostrino l'animus

Massime di principio

  • L'usucapione può realizzarsi anche quando il trasferimento formale è invalido: i giudici privilegiano le prove materiali e comportamentali (pagamento del prezzo, consegna delle chiavi, pagamenti di utenze e spese condominiali, interventi sul bene) per accertare l'animus rem sibi habendi.
  • La qualificazione del possesso (detentivo vs. possessorio) si basa su fatti concreti e non esclusivamente sulla forma del contratto; per contestare efficacemente l'anzianità del possesso occorre produrre elementi probatori che smentiscano i fatti dimostrati dalla controparte.
  • Se una corte di legittimità ha già chiarito un principio di diritto e ha disposto il rinvio, il giudice di merito dovrà applicare quel principio nella rivalutazione delle prove; il giudizio sulla persistenza/insorgenza dell'animus resta sindacabile nella misura in cui la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o priva di riferimenti probatori.
  • Le censure processuali dirette ad omissioni nel giudizio di merito devono indicare con precisione quale fatto decisivo non sia stato esaminato; motivi generici o privi di specificazione sono inammissibili.
  • In casi simili, per evitare rischi processuali, chi contesta l'usucapione dovrebbe puntare a dimostrare la continuità della mera detenzione (episodi di riconsegna, mancanza di pagamenti significativi, assenza di interventi di gestione) e documentare la data certa dell'acquisizione dell'animus di proprietà.

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