Sentenza del 19/07/2018 n. 2334 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Motivazione - Valutazione delle osservazioni al PVC - Necessità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato ritenuto nullo. La motivazione dell'atto deve infatti consentire al contribuente di comprendere se e come l'Amministrazione abbia esaminato le osservazioni formulate dopo il PVC. L'assenza totale di riferimenti alle osservazioni e alle ragioni del loro rigetto integra una violazione sostanziale del contraddittorio e impedisce all'atto di produrre effetti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. In particolare, l'atto non conteneva alcun riferimento alle osservazioni presentate in seguito alla notifica del processo verbale di constatazione (PVC), né indicava le ragioni per cui tali osservazioni erano state rigettate. Tale omissione è stata ritenuta lesiva delle garanzie partecipative previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
L'Amministrazione finanziaria deve valutare le osservazioni del contribuente presentate dopo il PVC e dare conto nell'avviso di accertamento del loro esame e, se non accolte, delle ragioni del rigetto. L'omissione assoluta di tale valutazione può comportare la nullità dell'avviso.
Massime di principio
- La nullità di un atto tributario non deriva da ogni irregolarità, ma dalle violazioni espressamente sanzionate dalla legge o da quelle che ledono concretamente diritti e garanzie essenziali del contribuente.
- Quando il contribuente presenta osservazioni dopo un PVC, l'ufficio non può ignorarle: deve esaminarle e motivare l'eventuale mancato accoglimento.
- Un avviso di accertamento privo di qualsiasi riferimento alle osservazioni del contribuente e alle ragioni del loro rigetto può essere impugnato per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
- Non è necessariamente sufficiente un richiamo meramente formale alle osservazioni: dalla motivazione deve risultare che esse sono state effettivamente considerate e perché non hanno modificato la pretesa tributaria.
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