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Sentenza

Sentenza del 19/07/2018 n. 1950 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito di impresa - accertamento - condono della società - estensione degli effetti ai soci - inammissibilità del ricorso del socio - non consegue. Attività illecita - costi - indeducibilità ai fini delle imposte dirette - consegue. Reddito di impresa - proventi cd. "in nero" - prova - dichiarazione di terzi - non sono sufficienti - necessità di riscontri fattuali - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'accertamento sostenendo, da un lato, di poter proseguire autonomamente il contenzioso anche dopo che la società aveva definito la propria posizione mediante condono e, dall'altro, l'illegittima ripresa a tassazione di costi di ristrutturazione relativi a un opificio trasformato in abitazioni in violazione della disciplina urbanistica. Ha inoltre contestato la pretesa relativa a maggiori proventi non dichiarati, che l'Ufficio aveva fondato esclusivamente su dichiarazioni di terzi riportate in verbale.

La decisione

Il ricorso del socio è stato ritenuto ammissibile: la definizione del contenzioso da parte della società non produce automaticamente effetti nei confronti del socio che intenda coltivare autonomamente la controversia. Nel merito, sono stati ritenuti indeducibili i costi sostenuti nell'ambito dell'attività illecita, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4-bis, della legge n. 537/1993. È stata invece esclusa la sufficienza delle sole dichiarazioni di terzi, acquisite a verbale, per dimostrare l'esistenza di proventi "in nero", in assenza di ulteriori riscontri fattuali. Il ricorso è quindi risultato accolto almeno parzialmente.

Norme richiamate

  • Art. 14-bis, comma 4-bis, legge n. 537/1993

    I costi sostenuti nell'ambito di un'attività illecita sono indeducibili ai fini delle imposte dirette. Nel caso esaminato, la natura illecita derivava dalla trasformazione di un opificio in locali abitativi in violazione della disciplina urbanistica.

  • Disciplina della definizione del contenzioso pendente (condono)

    La definizione della lite da parte della società non estende automaticamente i propri effetti al socio. Il socio conserva la possibilità di coltivare autonomamente il ricorso e il suo atto non diventa per ciò solo inammissibile.

Massime di principio

  • Il condono o la definizione della controversia da parte di una società non determina automaticamente la definizione della posizione fiscale dei soci: occorre valutare separatamente la posizione processuale e sostanziale di ciascun soggetto.
  • I costi collegati a un'attività illecita o a interventi realizzati in violazione della normativa urbanistica possono essere considerati indeducibili, anche se economicamente sostenuti e documentati.
  • Le dichiarazioni di terzi riportate in un verbale costituiscono, di regola, elementi indiziari e non sono sufficienti da sole a provare maggiori ricavi o proventi non dichiarati; devono essere corroborate da riscontri oggettivi e fattuali.
  • In materia di accertamento, l'Amministrazione deve fornire una prova complessivamente idonea e coerente della maggiore pretesa tributaria, mentre singoli indizi privi di conferme esterne possono essere insufficienti.

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