Sentenza del 19/07/2018 n. 1969 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accisa - alcool- sversamento e perdita - debenza del tributo - permane. Alcool - disapplicazione di accisa - presupposto - dispersione del prodotto per caso fortuito o forza maggiore - sussiste - onere della prova - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la debenza dell’accisa su alcool disperso durante un’operazione di sversamento. Il ricorrente sosteneva che la perdita fosse dovuta a un evento non imputabile, riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, e chiedeva quindi la disapplicazione o l’abbuono dell’imposta. La dispersione era invece stata causata dal cedimento strutturale di una parte del contenitore. Il contribuente aveva l’onere di dimostrare che l’evento fosse imprevedibile, inevitabile e non riconducibile a sua colpa, anche lieve.
La decisione
La pretesa tributaria è stata confermata. L’abbuono dell’accisa non è stato riconosciuto perché il contribuente non ha provato l’esistenza di una vera causa di forza maggiore o di un caso fortuito. Il cedimento strutturale del contenitore è stato ritenuto imputabile, almeno per colpa lieve, al contribuente; le conclusioni del consulente tecnico di parte non sono state sufficienti a escludere tale responsabilità. Pertanto, l’accisa è rimasta dovuta anche sulla quantità di alcool dispersa.
Norme richiamate
Disciplina dell’accisa sugli alcoli e sulle bevande alcoliche
L’abbuono dell’accisa per la dispersione del prodotto è ammesso solo quando la perdita è dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
La perdita fisica del prodotto non elimina automaticamente l’obbligo tributario. L’accisa resta dovuta salvo che il contribuente dimostri una causa eccezionale, imprevedibile e inevitabile, non imputabile neppure a colpa lieve.
Principi in materia di caso fortuito e forza maggiore
Il caso fortuito e la forza maggiore richiedono un evento estraneo alla sfera di controllo del contribuente, imprevedibile e inevitabile. Un guasto o un cedimento strutturale del contenitore non integra necessariamente tali ipotesi, soprattutto se riconducibile a carente manutenzione, controllo o organizzazione.
Regola sull’onere della prova a carico del contribuente
È il contribuente che deve provare in modo concreto la causa della dispersione e dimostrare che essa non dipende da alcuna condotta colposa, anche lieve. Una consulenza tecnica di parte, se non adeguatamente supportata da ulteriori elementi probatori, può non essere sufficiente.
Massime di principio
- La semplice perdita o dispersione di un prodotto soggetto ad accisa non fa venir meno l’obbligo di pagamento del tributo.
- L’abbuono è eccezionale e richiede la prova rigorosa di caso fortuito o forza maggiore; non basta dimostrare che la perdita non fosse intenzionale.
- Anche una colpa lieve, come carenze nella manutenzione, nei controlli o nella sicurezza dei contenitori, può comportare la debenza dell’accisa.
- In caso di cedimento strutturale, il contribuente deve documentare l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento, oltre all’assenza di difetti, negligenze o omissioni nei controlli.
- Le conclusioni di un consulente tecnico di parte hanno efficacia probatoria limitata e devono essere coerenti con documentazione oggettiva, verifiche tecniche e registri di manutenzione.
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