Sentenza del 19/07/2018 n. 227 - Comm. Trib. Prov. Savona
Ricorso contro comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Impugnazione di atto a garanzia di crediti per contributi INPS - Difetto di giurisdizione - Spettanza all'AGO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. La controversia relativa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, quando l’atto garantisce esclusivamente crediti per contributi INPS, deve essere proposta davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. La causa non viene quindi decisa nel merito dal giudice tributario, che deve dichiararsi privo di giurisdizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa a garanzia di crediti costituiti esclusivamente da contributi INPS. La questione riguardava la giurisdizione del giudice tributario: secondo il principio affermato, l’atto non rientra nella giurisdizione tributaria prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 546/1992, poiché i contributi previdenziali INPS appartengono alla materia previdenziale e sono devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.
La norma delimita la giurisdizione tributaria alle controversie fiscali. Gli atti della riscossione non rientrano automaticamente nella competenza del giudice tributario: occorre verificare la natura del credito sottostante. Se il credito riguarda esclusivamente contributi INPS, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina principalmente in base alla natura del credito sottostante e non solo in base al tipo di atto adottato dall’agente della riscossione.
- Un atto cautelare o preordinato all’iscrizione ipotecaria non diventa automaticamente tributario: se garantisce esclusivamente contributi previdenziali, la controversia spetta al giudice ordinario.
- Per contestare contributi INPS, inclusi quelli oggetto di atti della riscossione o di garanzie patrimoniali, il contribuente deve normalmente rivolgersi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
- Se l’atto contiene crediti di natura diversa, occorre distinguere le relative pretese e verificare la giurisdizione competente per ciascuna di esse.
- La dichiarazione di difetto di giurisdizione non equivale a una decisione sulla fondatezza del debito: stabilisce soltanto quale giudice debba esaminare la controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 lug 2018Sentenza del 19/07/2018 n. 1275 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 19 lug 2018Sentenza del 19/07/2018 n. 1477 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 lug 2018Sentenza del 19/07/2018 n. 1950 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 19 lug 2018Sentenza del 19/07/2018 n. 1966 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 19 lug 2018Sentenza del 19/07/2018 n. 1969 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 19 lug 2018Sentenza del 19/07/2018 n. 1970 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →