Sentenza del 19/07/2018 n. 1477 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento - Accesso cd. mirato - Processo verbale di chiusura delle operazioni - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, ai fini IRES, IRAP e IVA per gli anni 2008 e 2009, la deducibilità di spese di sponsorizzazione e rappresentanza, ritenendole non inerenti. La società ha eccepito, in via preliminare, la nullità degli accertamenti per la mancata redazione e notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni dopo un accesso presso la propria sede, sebbene qualificato dall'Ufficio come accesso mirato alla sola acquisizione di documenti. Nel merito, ha sostenuto l'inerenza delle spese e l'applicabilità della presunzione assoluta prevista per le sponsorizzazioni di società sportive dilettantistiche.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole alla società. Ha stabilito che anche un accesso mirato presso i locali del contribuente comporta l'obbligo di redigere e notificare il processo verbale di chiusura delle operazioni. Inoltre, trattandosi anche di IVA, tributo armonizzato, doveva essere garantito il contraddittorio endoprocedimentale. Nel merito, ha riconosciuto che l'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 introduce, al ricorrere dei requisiti previsti, una presunzione assoluta di inerenza delle sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche, entro il limite di spesa stabilito dalla legge. Sono state ritenute irrilevanti la mancata dimostrazione di un ritorno economico diretto, l'eventuale antieconomicità, la sproporzione rispetto al fatturato e la mancata registrazione del contratto. L'Agenzia è stata condannata alle spese del secondo grado, liquidate in euro 5.000, oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il processo verbale di chiusura delle operazioni deve essere notificato al contribuente.
L'obbligo di redigere e notificare il processo verbale di chiusura delle operazioni si applica anche agli accessi cosiddetti mirati, effettuati presso i locali del contribuente per acquisire documentazione, e non soltanto alle verifiche generali.
Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Le spese di pubblicità, in deroga ai limiti previsti dalla normativa fiscale, sono presunte inerenti entro il limite stabilito dalla disposizione, se sostenute in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
La norma introduce una presunzione assoluta di inerenza, purché la sponsorizzazione riguardi una società sportiva dilettantistica, rispetti il limite di spesa e preveda un'effettiva attività promozionale, come l'esposizione del marchio su striscioni, divise o materiali dell'evento.
Art. 108, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
In linea generale, le spese di sponsorizzazione sportiva sono state ricondotte alle spese di rappresentanza, salvo prova di una diretta aspettativa di ritorno commerciale; tale criterio è superato, nei casi previsti, dalla presunzione assoluta dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati
Quando l'accertamento riguarda l'IVA, l'Amministrazione deve garantire il contraddittorio preventivo con il contribuente, consentendogli di presentare osservazioni prima dell'emanazione dell'atto.
Cassazione civile, sentenza n. 15624/2014
Ha affermato che anche l'accesso mirato presso i locali del contribuente impone la redazione e la notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Massime di principio
- La qualificazione dell'accesso come 'mirato' non esclude gli obblighi procedurali previsti per gli accessi presso i locali del contribuente: l'Ufficio deve documentare la conclusione delle operazioni mediante apposito processo verbale e notificarlo.
- La violazione delle garanzie procedimentali relative all'accesso può comportare l'invalidità dell'accertamento, soprattutto quando l'attività dell'Ufficio si è svolta fisicamente nei locali dell'impresa.
- Per le sponsorizzazioni sportive a favore di società dilettantistiche, se sono rispettati i requisiti normativi e il limite di spesa, non è normalmente necessario dimostrare uno specifico ritorno economico o un rapporto diretto tra il pubblico dell'evento e la clientela dell'impresa.
- La presunzione di inerenza richiede comunque una sponsorizzazione reale e documentata, con effettiva promozione del marchio o dei prodotti; non basta una mera imputazione contabile del pagamento.
- In presenza di IVA, il contribuente deve poter partecipare al procedimento prima dell'emissione dell'atto, salvo che l'Amministrazione dimostri che la violazione del contraddittorio non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'accertamento.
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