Cassazione Civile, Ordinanza n. 21788/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, rilevando la mancata costituzione del fallimento intimato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società cessionaria in blocco di crediti bancari, agendo quale procuratrice speciale della cessionaria del credito, aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere il riconoscimento della causa di prelazione ipotecaria su un credito già ammesso al passivo in chirografo. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che la domanda di insinuazione originaria si riferisse a un fallimento diverso da quello evocato nell’opposizione, e comunque che vi fosse completa difformità tra la domanda ex art. 93 l.f. e il ricorso in opposizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 94 l.f., 112 c.p.c. e 1362-1363 c.c., sostenendo che la domanda di ammissione al passivo era in realtà riferita al fallimento dell’altro socio fallito, come risultava dagli atti e dall’attività del giudice delegato e del curatore. Prima della decisione la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
viene richiamato come base processuale dell’opposizione allo stato passivo.
art. 93 l.f.
la ricorrente sostiene che la domanda di insinuazione al passivo andasse letta come riferita all’altro fallimento.
art. 94 l.f.
è invocato nel motivo di ricorso insieme all’art. 93 l.f. per contestare la decisione del tribunale.
art. 112 c.p.c.
è denunciata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
artt. 1362 e 1363 c.c.
sono richiamati per sostenere un’interpretazione della domanda coerente con il contenuto complessivo degli atti.
art. 307 c.p.c.
dichiarata l'estinzione del giudizio, ex art. 307 c.p.c.
la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c., con conseguente chiusura del processo senza esame del motivo di impugnazione.
- Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se la parte intimata non si è costituita.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte ricorrente può contestare la lettura data dal tribunale alla domanda di insinuazione e dedurre la violazione delle norme sulla corrispondenza tra domanda e pronuncia e dei criteri ermeneutici degli atti processuali; tuttavia, tale questione resta non esaminata se interviene rinuncia al ricorso.
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