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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20188/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del tribunale del riesame (07/12/2023) che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del Gip (06/11/2023) applicativa della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce nullità per inosservanza di legge e vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto all'ordinanza del Gip (in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/90, capo 57) e censura l'insussistenza delle esigenze cautelari e la sproporzione della misura carceraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché dedotto con motivi non consentiti in sede di legittimità (le censure erano tese alla valutazione probatoria e alla ricostruzione dei fatti, che in cassazione sono ammissibili solo se denunciano violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del tribunale del riesame avesse argomentazione lineare e aderente alle emergenze investigative (intercettazioni, ruolo del ricorrente come collegamento tra Reggio Calabria e la piazza romana, collegamento con Idotta e con la cosca Borghetto-Latella, modalità di commissione dei reati, consistenza delle quantità di cocaina, ecc.). Ha inoltre confermato la legittimità della valutazione delle esigenze cautelari richiamando la doppia presunzione di sussistenza e adeguatezza della custodia in carcere per il reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 e indicando gli elementi che ne giustificano il mantenimento (stabile attività di spaccio, elevata professionalità criminale, rete di approvvigionamento, prospettiva di estensione dell'attività, collegamenti stabili, precedente condanna per associazione di stampo mafioso). Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata come forma procedurale del procedimento; indicazione che si procede secondo le modalità previste dalla norma.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di autonoma motivazione solo per il giudice che emette la misura inaudita altera parte; la Corte ne interpreta l'ambito escludendo analogo obbligo per il tribunale del riesame.

  • art. 74 d.p.r. 309/90

    Norma che aggrava le pene per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; applicata per valutare la gravità del fatto e giustificare la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 73 d.p.r. 309/90

    Norma che punisce lo spaccio di sostanze stupefacenti; richiamata per i reati fine contestati nell'imputazione provvisoria.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante per attività di criminalità organizzata; richiamata in relazione all'aggravazione delle condotte contestate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    articolo 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive gli adempimenti della cancelleria dopo la sentenza; richiamata nella parte dispositiva per gli atti successivi.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi che impugnano la valutazione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari sono ammissibili solo se rilevano violazioni di norme o manifeste illogicità della motivazione; non è ammessa una semplice rivalutazione dei fatti.
  • Il tribunale del riesame non è obbligato a fornire una autonoma e duplicativa ricostruzione rispetto al Gip quando non si tratti di misura adottata inaudita altera parte (art. 292, comma 2 c.p.p.).
  • Per i reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti, un periodo di osservazione anche breve può essere sufficiente, se dalle risultanze emergono elementi che consentono di inferire un sistema collaudato e l'affectio del partecipante.
  • La custodia cautelare in carcere può essere giustificata dalla c.d. doppia presunzione (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura) nel caso di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, purché il giudice indichi gli elementi che non consentono di ritenere superata tale presunzione (ruolo, professionalità, rete di rifornimento, collegamenti, precedenti).
  • Il rigetto del ricorso per cassazione comporta generalmente condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende se non emergono ragioni di esonero.

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