Regolamento (UE) 2017/705
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/705 della Commissione, del 19 aprile 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica la nomenclatura combinata dell’Unione per chiarire la classificazione tariffaria di taluni prodotti del capitolo 19. Sostituisce il criterio generico del "dolcificante" con un criterio quantitativo basato sul contenuto, in peso, di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio. La misura mira a rendere più oggettiva la classificazione e a migliorare la coerenza dei dati statistici e doganali. L’applicazione decorre dal 1o gennaio 2018.
Modifica della nomenclatura combinata dell’UE per i prodotti del capitolo 19, sostituendo i codici NC 1905 90 60 e 1905 90 90 con nuovi codici basati su un criterio quantitativo di contenuto di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria e statistica, ai fini della tariffa doganale comune, dei prodotti rientranti nel capitolo 19 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Riguarda in particolare i prodotti prima classificati nei codici NC 1905 90 60 e 1905 90 90, per i quali viene introdotto un nuovo criterio di distinzione. La modifica si applica negli Stati membri dell’UE in modo direttamente vincolante e dal 1o gennaio 2018; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica della nomenclatura combinata per alcuni prodotti del capitolo 19
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/705 della Commissione interviene sulla nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, con particolare riferimento ai prodotti del capitolo 19. La finalità dichiarata nei considerando è quella di eliminare incertezze interpretative nella classificazione doganale e di rendere più affidabile il trattamento statistico delle importazioni.
Ragioni della modifica
La Commissione osserva che la dicitura vigente del codice NC 1905 90 60, "con aggiunta di dolcificanti", è imprecisa e non consente una classificazione sufficientemente oggettiva sulla base di analisi di laboratorio. In particolare, il riferimento ai "dolcificanti" è ritenuto troppo vago, perché include sostanze diverse senza fissare una soglia misurabile; inoltre, non è agevole distinguere se lo zucchero presente nel prodotto sia naturale o aggiunto.
Nuovi codici e criterio di distinzione
Per superare tali criticità, il regolamento sopprime i codici NC 1905 90 60 e 1905 90 90 e inserisce due nuove voci:
- NC 1905 90 70: prodotti contenenti, in peso, il 5 % o più di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio;
- NC 1905 90 80: "altri" prodotti.
La scelta di una soglia percentuale viene motivata come criterio più oggettivo e più facilmente applicabile in sede di analisi di laboratorio. I considerando evidenziano anche che un’analisi statistica delle importazioni ha mostrato incongruenze nella classificazione sotto il criterio precedente, rendendo necessario un intervento correttivo.
Profili statistici e coordinamento normativo
Poiché la nomenclatura combinata ha anche funzione statistica, il regolamento precisa che la modifica della settima e dell’ottava cifra dei codici deve avvenire contestualmente alla modifica del loro campo di applicazione, in modo da assicurare un adeguato trattamento dei dati commerciali e doganali. Viene inoltre richiamato l’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87, che prevede la sostituzione dell’allegato I con effetto dal 1o gennaio 2018.
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1o gennaio 2018. Il testo è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, secondo la formula standard dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Riformulazione dei codici NC del capitolo 19
Sono soppresse le righe relative ai codici NC 1905 90 60 e 1905 90 90 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Al loro posto sono introdotti i codici NC 1905 90 70, per i prodotti contenenti, in peso, il 5 % o più di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio, e 1905 90 80 per "altri" prodotti.
Criterio di classificazione più oggettivo
La modifica abbandona la dicitura "con aggiunta di dolcificanti", ritenuta troppo vaga e non verificabile in modo sufficientemente preciso mediante analisi di laboratorio. Il nuovo criterio percentuale è destinato a distinguere in modo chiaro i prodotti classificabili nei diversi codici.
Coordinamento con la funzione statistica della NC
La modifica della settima e dell’ottava cifra dei codici è effettuata contemporaneamente alla modifica del campo di applicazione dei codici stessi, così da consentire un trattamento adeguato dei dati statistici.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018, in coerenza con la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 prevista dall’articolo 12 di quest’ultimo.
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