Regolamento (UE) 2017/704
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/704 della Commissione, del 19 aprile 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regime unionale dei contingenti tariffari per lo zucchero in relazione all'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina, come modificato dal protocollo connesso all'adesione della Croazia. La modifica principale riguarda l'aumento del contingente tariffario annuale per lo zucchero originario della Bosnia-Erzegovina da 12 000 a 13 210 tonnellate. Le nuove disposizioni si applicano dal 1o febbraio 2017 e aggiornano di conseguenza il regolamento (CE) n. 891/2009.
Modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 per adeguare il contingente tariffario annuale per lo zucchero originario della Bosnia-Erzegovina.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che importano nell'Unione prodotti delle voci NC 1701 e 1702 originari dei paesi dei Balcani occidentali elencati nell'allegato del regolamento (Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e ex Repubblica iugoslava di Macedonia). Incide sulla gestione dei contingenti tariffari nel settore dello zucchero disciplinati dal regolamento (CE) n. 891/2009; per la Bosnia-Erzegovina aggiorna il quantitativo annuo da 12 000 a 13 210 tonnellate. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1o febbraio 2017, con efficacia quindi retroattiva rispetto alla data di pubblicazione.
Modifica del regime dei contingenti tariffari per lo zucchero dei Balcani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/704 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 891/2009, che disciplina l'apertura e le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero. L'intervento è adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e tiene conto del protocollo all'Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina, reso necessario dall'adesione della Croazia all'Unione europea.
Contesto normativo e finalità
L'Accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina prevede, per i prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari di tale Paese, l'accesso in franchigia doganale entro un contingente tariffario annuale. Il protocollo firmato il 15 dicembre 2016, applicabile dal 1o febbraio 2017, ha modificato i contingenti esistenti per lo zucchero, portando quello della Bosnia-Erzegovina da 12 000 a 13 210 tonnellate. Il regolamento in esame serve quindi ad allineare il diritto derivato dell'Unione al contenuto del protocollo.
Modifica del regolamento (CE) n. 891/2009
Il regolamento modifica due elementi del regolamento n. 891/2009:
- sostituisce la lettera f) dell'articolo 1, per aggiornare il rinvio all'accordo con la Bosnia-Erzegovina e al relativo protocollo;
- sostituisce l'allegato I, parte II, che contiene il regime dei contingenti per lo "Zucchero Balcani".
La parte modificata dell'allegato conferma che i prodotti interessati sono quelli classificati alle voci NC 1701 e 1702 e che il dazio contingentale è pari a zero. Per la Bosnia-Erzegovina il quantitativo annuo è fissato in 13 210 tonnellate. Nell'allegato restano anche i contingenti per gli altri paesi balcanici contemplati dal regime: Albania, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o febbraio 2017, in coerenza con la data di applicazione del protocollo. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del riferimento normativo all'ASA con la Bosnia-Erzegovina
L'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 891/2009 viene sostituito per richiamare espressamente l'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina, come modificato dal protocollo relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
Rimodulazione del contingente tariffario per la Bosnia-Erzegovina
Nell'allegato I, parte II, dedicata allo "Zucchero Balcani", la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita con un contingente annuo di 13 210 tonnellate per i prodotti NC 1701 e 1702, con dazio contingentale pari a 0 EUR/t. Restano indicati anche i contingenti per Albania (1 000 tonnellate), Serbia (181 000 tonnellate) ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia (7 000 tonnellate), anch'essi con dazio contingentale zero.
Decorrenza, entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o febbraio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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