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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/699

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri uniformi per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato e della quantità di RAEE prodotti negli Stati membri, così da rendere comparabili i tassi di raccolta previsti dalla direttiva 2012/19/UE. Prevede due metodologie comuni: una basata sui dati comunicati dai produttori e una, in via sostitutiva, fondata sul metodo del consumo apparente; inoltre disciplina un modello comune di calcolo per i RAEE. La Commissione mette a disposizione uno strumento di calcolo specifico per ciascuno Stato membro, con dati preinseriti e possibilità di aggiornamento motivato.

Definizione di una metodologia comune per calcolare il peso delle AEE immesse sul mercato e la quantità di RAEE prodotti in ciascuno Stato membro, ai fini del calcolo dei tassi di raccolta.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Riguarda il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato nazionale e, alternativamente, il calcolo della quantità totale di RAEE prodotti sul territorio dello Stato membro, quando tali dati siano utilizzati per determinare i tassi di raccolta. Il regolamento disciplina anche l’uso di uno strumento di calcolo specifico per ciascuno Stato membro, predisposto dalla Commissione, e si applica nel quadro dei dati forniti dai produttori o, in mancanza, delle stime circostanziate basate su produzione, importazioni ed esportazioni. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non sono previste esclusioni territoriali specifiche nel testo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699: metodologia comune per AEE e RAEE

Il regolamento attua l’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, con l’obiettivo di garantire condizioni uniformi nel calcolo dei tassi di raccolta minimi annuali negli Stati membri. La Commissione osserva che, per rendere comparabili i dati nazionali, occorre una metodologia armonizzata sia per il peso delle AEE immesse sul mercato sia per la quantità di RAEE prodotti, accompagnata da uno strumento di calcolo specifico per ciascuno Stato membro.

Ambito e finalità operative

La disciplina è rivolta agli Stati membri e riguarda esclusivamente il calcolo statistico e metodologico dei volumi di AEE e RAEE rilevanti ai fini della direttiva 2012/19/UE. Il regolamento non istituisce nuovi obblighi di raccolta sostanziale, ma uniforma il modo in cui i dati devono essere determinati quando sono utilizzati per calcolare i tassi di raccolta dei RAEE.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento, il "peso delle AEE" coincide con il peso lordo al trasporto di tutte le apparecchiature rientranti nella direttiva, comprensivo dei componenti elettrici ed elettronici ma al netto di imballaggi, batterie, accumulatori, istruzioni, manuali, componenti non elettrici/elettronici e materiali di consumo. I "RAEE prodotti" sono invece il peso totale dei rifiuti generati dalle AEE immesse sul mercato nello Stato membro, prima di qualsiasi operazione di raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio o esportazione.

Calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato

Quando uno Stato membro calcola il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato, deve utilizzare, in via prioritaria, i dati comunicati dai produttori di AEE o dai loro rappresentanti autorizzati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e dell’allegato X, parte B, della direttiva 2012/19/UE. Se tali dati non sono disponibili o non consentono un calcolo completo, lo Stato membro deve ricorrere a una stima circostanziata fondata sul metodo del consumo apparente.

Metodo del consumo apparente e fonti statistiche

L’allegato I stabilisce che la stima del peso delle AEE immesse sul mercato si ottiene secondo la formula: AEE immesse sul mercato(t) = produzione interna(t) + importazioni(t) – esportazioni(t). La produzione interna riguarda le AEE finite prodotte nello Stato membro; le importazioni e le esportazioni sono espresse in tonnellate e comprendono i flussi con altri Stati membri e con paesi terzi. I dati devono essere ricavati dalle statistiche Eurostat, in particolare dalla base Eurobase, usando i codici PRODCOM per la produzione interna e i codici NC per gli scambi commerciali. Lo strumento di calcolo previsto dal regolamento serve a ricondurre questi dati alle categorie di AEE di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/UE.

Calcolo della quantità totale di RAEE prodotti

Se uno Stato membro opta per il calcolo del tasso di raccolta sulla base dei RAEE prodotti nel proprio territorio, deve applicare la metodologia dell’allegato II. Tale metodologia si fonda sul rapporto tra le AEE immesse sul mercato negli anni precedenti e la loro durata di vita stimata, così da ricostruire la quantità di rifiuti che si presume generata in un determinato anno.

Modello di durata di vita e strumento di calcolo

La metodologia impiega una distribuzione di Weibull per modellare il profilo di durata di vita e il tasso di scarto dei prodotti, mediante un parametro di forma e un parametro di scala. Lo strumento di calcolo dei RAEE, messo a disposizione dalla Commissione, incorpora dati preinseriti sulle AEE immesse sul mercato nel periodo 1980-2014 e sulla durata di vita dei prodotti nel periodo 1980-2030, oltre ai valori di default dei parametri statistici per ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono inserire i dati annuali dal 2015 fino all’anno precedente l’anno di riferimento per poter calcolare la quantità di RAEE prodotta in quell’anno.

Aggiornamento dei dati e controlli

Gli Stati membri possono aggiornare i dati relativi alle AEE immesse sul mercato o alla durata di vita utilizzati nello strumento, ma prima dell’aggiornamento devono informare la Commissione e fornire elementi probatori adeguati. Il regolamento indica, a titolo esemplificativo, ricerche di mercato ufficiali, risultati di audit e dati circostanziati derivanti dalla consultazione dei portatori di interesse.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento istituisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei RAEE prodotti nello Stato membro, da usare per il calcolo dei tassi di raccolta dei RAEE. Prevede inoltre uno strumento specifico per ciascuno Stato membro per il calcolo dei RAEE, sviluppato e reso disponibile dalla Commissione.

Definizioni chiave

Definisce il "peso delle AEE" come il peso lordo al trasporto di tutte le AEE rientranti nella direttiva 2012/19/UE, inclusi i componenti elettrici ed elettronici ed esclusi imballaggi, batterie e accumulatori, istruzioni, manuali, componenti non elettrici/elettronici e materiali di consumo. Definisce i "RAEE prodotti" come il peso totale dei RAEE derivanti dalle AEE immesse sul mercato in uno Stato membro prima di raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio o esportazione.

Calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato

Se uno Stato membro calcola il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato, deve utilizzare i dati forniti dai produttori o dai loro rappresentanti autorizzati, in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e all’allegato X, parte B, della direttiva 2012/19/UE. Se tali dati non consentono il calcolo, lo Stato membro deve effettuare una stima circostanziata sulla base di produzione interna, importazioni ed esportazioni, applicando la metodologia dell’allegato I.

Calcolo della quantità totale di RAEE prodotti

Se uno Stato membro calcola il tasso di raccolta sulla base delle quantità di RAEE prodotti sul territorio, deve determinare la quantità totale di RAEE prodotti in un dato anno secondo la metodologia dell’allegato II, fondata sulle AEE immesse sul mercato negli anni precedenti e sulla durata di vita stimata dei prodotti.

Metodologia di stima per le AEE immesse sul mercato

L’allegato I adotta il metodo del consumo apparente: AEE immesse sul mercato(t) = produzione interna(t) + importazioni(t) – esportazioni(t). La produzione interna è il peso delle AEE finite prodotte nello Stato membro; importazioni ed esportazioni sono misurate in tonnellate e riguardano i flussi verso/da altri Stati membri o paesi terzi. I dati di produzione interna sono basati sui codici PRODCOM, mentre importazioni ed esportazioni sono rilevate tramite i codici della nomenclatura combinata (NC). Lo strumento di calcolo dei RAEE serve a convertire tali dati nelle categorie di AEE di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/UE.

Metodologia per il calcolo dei RAEE prodotti

L’allegato II prevede che la quantità totale di RAEE prodotti in un anno sia calcolata in base alle AEE immesse sul mercato negli anni precedenti e alla durata di vita del prodotto stimata secondo il tasso di scarto per prodotto. Il profilo di durata di vita è modellato con una distribuzione di Weibull, con parametro di forma e parametro di scala. Lo strumento di calcolo dei RAEE contiene dati preinseriti per il periodo 1980-2014 relativi alle AEE immesse sul mercato e per il periodo 1980-2030 relativi alla durata di vita, oltre a valori di default dei parametri di forma e di scala per ciascuno Stato membro.

Aggiornamento dei dati e obblighi informativi verso la Commissione

Gli Stati membri devono inserire nello strumento di calcolo i dati annuali sulle AEE immesse sul mercato dal 2015 fino all’anno precedente quello di riferimento. Possono aggiornare i dati sulle AEE immesse sul mercato o sulla durata di vita usati nello strumento, ma prima devono informare la Commissione e fornire prove pertinenti a sostegno, incluse ricerche di mercato ufficiali, audit e dati derivanti dalla consultazione dei portatori di interesse.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronicheambientestatistiche e metodologia di calcologestione dei rifiutimercato interno

Testo integrale

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